Art. 11 
 
 
                            Importazione 
 
  1. Il Centro Trapianti presso il  quale  il  paziente  e'  in  cura
presenta  una  specifica  istanza  al  Ministero  della  salute,  per
ricevere l'autorizzazione all'importazione. 
  2. A tale scopo, il Centro Trapianti verifica: 
    la presenza  di  documentazione  e  dati  relativi  al  donatore,
comprensivi dell'attestazione firmata  dell'idoneita'  del  donatore,
che dovranno essere conservati dal Centro Trapianti che ha  richiesto
l'importazione; 
    la presenza della documentazione della banca o Centro di raccolta
esteri comprovante la provenienza e l'idoneita' delle CSE  fornite  e
la conformita' ai requisiti di qualita' e  sicurezza  previsti  dalla
normativa vigente nazionale. 
  3. Nella richiesta di autorizzazione devono essere riportate: 
    a) generalita' del ricevente e patologia da cui e' affetto; 
    b) identificazione del donatore o dell'unita' richiesta; 
    c)  indicazione  del  tipo  di  CSE  (midollari,  periferiche   o
cordonali); 
    d) numero di unita' e/o numero di aliquote della stessa unita'; 
    e) indicazione della struttura presso la quale le CSE sono  state
raccolte e conservate; 
    f) nazione di provenienza; 
    g) attestazione da parte dell'IBMDR che la  Banca  o  Registro  o
Centro di raccolta esteri sono riconosciuti nel circuito WMDA; 
    h) attestazione da parte della banca o del Centro di raccolta  di
essere autorizzati dalla rispettiva Autorita' competente nazionale  e
di operare in conformita' alle normative e agli standard nazionali ed
internazionali; 
    i) data del trasporto; 
    j) mezzo e modalita' di trasporto; 
    k) modalita' di conservazione; 
    l) identificazione del corriere; 
    m) piano di viaggio del corriere e frontiera di passaggio (porto,
aeroporto o frontiera); 
    n) esito dei test sierologici e  molecolari  per  la  ricerca  di
agenti infettivi previsti dalla normativa vigente per i  donatori  di
sangue e dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16; 
    o) esito dei test genetici di conferma della  compatibilita'  tra
donatore e ricevente. 
  4. L'autorizzazione all'importazione  viene  rilasciata  entro  tre
giorni lavorativi dalla data  di  ricezione  della  richiesta,  salvo
urgenza documentata. 
  5. Il Centro Trapianti verifica la conformita'  dell'etichettatura,
del  confezionamento  e  la  temperatura  di  trasporto   delle   CSE
importate.