(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna i  prodotti  in  entrata  ed  i  prodotti  in
uscita. A tal fine e' obbligatoria  da  parte  di  tutti  i  soggetti
coinvolti nella filiera, la compilazione  di  appositi  documenti  di
trasporto previsti dal piano di controllo. I documenti  di  trasporto
devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive  e/o  di
olio, devono indicare tutte le informazioni  necessarie  a  garantire
l'origine del prodotto di cui all'art. 3 e devono essere consultabili
dall'organismo di controllo nell'ambito delle verifiche ispettive. In
questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi  elenchi,  gestiti
dall'organismo di  controllo,  degli  oliveti,  dei  produttori,  dei
frantoiani e degli imbottigliatori, e'  garantita  la  tracciabilita'
del prodotto. 
    Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte  della  struttura
di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione
e dal relativo piano di controllo.