Art. 11 Revoche e sanzioni 1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, l'intervento finanziario verra' revocato parzialmente nel caso in cui il progetto di investimento sia stato realizzato parzialmente, ma comunque in misura superiore al 70%, purche' ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalita' poste dal presente provvedimento e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo. Di conseguenza l'ammontare del contributo sara' proporzionalmente rideterminato e il soggetto beneficiario sara' tenuto alla restituzione delle eventuali quote non spettanti, incrementate da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. Le eventuali risorse rinvenienti verranno destinate a finanziare nuovi progetti secondo l'ordine di graduatoria. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, l'intervento finanziario verra' revocato totalmente nei seguenti casi: a. in caso di rinuncia da parte del beneficiario; b. qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti in sede di concessione, nonche' nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma ed alle dichiarazioni rese; c. qualora eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di contributo siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento (art. 9, decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123); d. qualora il programma non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso ad agevolazione; In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario dovra' restituire l'intera quota di intervento finanziario gia' erogato, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. 3. La restituzione per revoca parziale o totale avverra' con le modalita' ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca.