Art. 11 
 
                         Revoche e sanzioni 
 
  1. Con provvedimento del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo  sport,  l'intervento  finanziario  verra'
revocato parzialmente nel caso in cui il progetto di investimento sia
stato realizzato parzialmente, ma comunque  in  misura  superiore  al
70%, purche' ne siano garantite le caratteristiche e venga  mantenuta
la rispondenza alle finalita' poste dal presente provvedimento e agli
obiettivi  sostanziali  del   progetto   medesimo.   Di   conseguenza
l'ammontare del contributo sara' proporzionalmente rideterminato e il
soggetto beneficiario sara' tenuto alla restituzione delle  eventuali
quote non spettanti, incrementate  da  un  interesse  pari  al  tasso
ufficiale di riferimento della  BCE,  alla  data  dell'ordinativo  di
pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.  Le  eventuali  risorse
rinvenienti verranno destinate a finanziare  nuovi  progetti  secondo
l'ordine di graduatoria. 
  2. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari  regionali,
il turismo e  lo  sport,  l'intervento  finanziario  verra'  revocato
totalmente nei seguenti casi: 
    a. in caso di rinuncia da parte del beneficiario; 
    b. qualora il soggetto beneficiario non rispetti le  prescrizioni
e i vincoli definiti in sede di concessione, nonche' nel caso in  cui
la realizzazione non sia conforme,  nel  contenuto  e  nei  risultati
conseguiti, al programma ed alle dichiarazioni rese; 
    c. qualora eventuali beni acquistati per il progetto  oggetto  di
contributo  siano  alienati,  ceduti  o  distratti  nei  cinque  anni
successivi alla concessione, ovvero prima che  abbia  termine  quanto
previsto  dal  progetto  ammesso  all'intervento  (art.  9,   decreto
legislativo del 31 marzo 1998, n. 123); 
    d. qualora il programma non sia stato realizzato  per  almeno  il
70% del costo dichiarato ed ammesso ad agevolazione; 
  In  caso  di  revoca  totale,  il  soggetto   beneficiario   dovra'
restituire l'intera quota di  intervento  finanziario  gia'  erogato,
incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale  di  riferimento
della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento,  maggiorato  di  5
punti percentuali. 
  3. La restituzione per revoca parziale o  totale  avverra'  con  le
modalita' ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca.