Art. 11 Internazionalizzazione delle imprese 1. Al fine di promuovere e favorire la penetrazione e il radicamento delle imprese italiane nei mercati esteri, il Fondo interviene, anche in raccordo con le azioni attivate dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), a sostegno di programmi realizzati da imprese che, fermo restando quanto previsto all'art. 4, sono volti a: a) elaborare adeguati modelli distributivi sui mercati internazionali; b) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e di franchising per le PMI; c) la diffusione e la tutela del «Made in Italy» nei mercati esteri; d) la partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali; e) la partecipazione a gare internazionali; f) la realizzazione di una strategia di internazionalizzazione anche attraverso l'accrescimento e la valorizzazione del capitale umano. 2. Gli interventi del Fondo di cui al comma 1 sono definiti, secondo le modalita' attuative di cui all'art. 15 e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono attribuite specifiche priorita' ai programmi: a) realizzati congiuntamente da piu' imprese tramite il ricorso allo strumento del Contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione; b) promossi congiuntamente da PMI; c) proposti da imprese operanti negli ambiti tecnologici di cui all'art. 7, comma 1.