Art. 11 
 
                Internazionalizzazione delle imprese 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  e  favorire  la  penetrazione  e   il
radicamento delle imprese  italiane  nei  mercati  esteri,  il  Fondo
interviene, anche in raccordo con le azioni attivate dall'Agenzia per
la promozione all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese
italiane (ICE), a sostegno di programmi realizzati  da  imprese  che,
fermo restando quanto previsto all'art. 4, sono volti a: 
    a)  elaborare   adeguati   modelli   distributivi   sui   mercati
internazionali; 
    b) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e di franchising per  le
PMI; 
    c) la diffusione e la tutela del  «Made  in  Italy»  nei  mercati
esteri; 
    d) la partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali; 
    e) la partecipazione a gare internazionali; 
    f) la realizzazione di una  strategia  di  internazionalizzazione
anche attraverso l'accrescimento e  la  valorizzazione  del  capitale
umano. 
  2. Gli interventi del Fondo  di  cui  al  comma  1  sono  definiti,
secondo le modalita' attuative di cui  all'art.  15  e  nel  rispetto
della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, attraverso
bandi o direttive nell'ambito dei quali  sono  attribuite  specifiche
priorita' ai programmi: 
    a) realizzati congiuntamente da piu' imprese tramite  il  ricorso
allo strumento del Contratto di rete o ad altre forme contrattuali di
collaborazione; 
    b) promossi congiuntamente da PMI; 
    c) proposti da imprese operanti negli ambiti tecnologici  di  cui
all'art. 7, comma 1.