Art. 11 
 
Misure per l'equilibrio finanziario della  Regione  Siciliana,  della
  Regione  Piemonte  e  della  Regione  Sardegna   nonche'   per   la
  programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana  di  cui  al
regio decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.455,  convertito  dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo
3 novembre 2005, n. 241, e'  attribuito  alla  Regione  Siciliana  il
gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese  industriali
e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale,  in
misura corrispondente alla quota  riferibile  agli  impianti  e  agli
stabilimenti ubicati  all'interno  dello  stesso.  Per  l'anno  2013,
l'assegnazione viene effettuata per un importo  di  euro  49.000.000,
mediante attribuzione diretta alla Regione da parte  della  Struttura
di Gestione, individuata  dal  decreto  interministeriale  22  maggio
1998, n. 183. 
  2. In relazione  alle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  comma  1
spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e'  assicurato,
a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste
dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle  finanze
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3  novembre
2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  d'intesa  con  l'Assessorato  regionale
dell'economia della Regione Siciliana. 
  3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente  articolo  per
le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per  l'anno  2013,  euro
50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000  per  l'anno  2015,  si
provvede: 
    a) per 3 milioni di euro  per  il  2013  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il  2014  e  32,8
per il 2015, mediante  le  risorse  statali  spettanti  alla  Regione
Siciliana relative alle annualita'  dell'edilizia  agevolata  di  cui
all'articolo 61, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,
n.112, come individuate nel Piano  di  rientro  sul  quale  e'  stata
sancita intesa nella seduta del  18  ottobre  2007  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, che sono  conseguentemente  ridotte  di
pari importi; 
    c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014  e  2015
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 114, terzo periodo,  della  legge  23  dicembre
2005, n.266; 
    d) per 10 milioni di euro per  il  2015  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma
3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede  alla  ridefinizione  dei
rapporti finanziari fra  lo  Stato  e  la  Regione  Siciliana  ed  al
simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo  Stato,  con
le modalita' previste dallo statuto speciale della Regione  Siciliana
approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455. Dal
1º gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del
presente articolo e del decreto dirigenziale di cui  al  comma  2  e'
subordinata al  completamento  delle  procedure  di  cui  al  periodo
precedente. 
  (( 5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo  1
della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  al  fine  di  dare  piena
applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 118  del  2012,  al  nuovo  regime  regolatore  dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna,  disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza
e cassa allo scopo previsti nel bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario  2013  e  nel  bilancio  pluriennale  per   il   triennio
2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze concorda, nel  rispetto  dei  saldi  di
finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le  procedure  di  cui
all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  le  modifiche  da
apportare al patto di stabilita' interno per la regione Sardegna. )) 
  6.  Per  consentire  la  rimozione  dello  squilibrio   finanziario
derivante  da  debiti  pregressi  a  carico  del  bilancio  regionale
inerenti ai servizi di  trasporto  pubblico  locale  su  gomma  e  di
trasporto ferroviario regionale, la Regione  Piemonte  predispone  un
piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto,  all'approvazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e  delle
finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie  azioni
di  razionalizzazione  ((  e  di  incremento  dell'efficienza  ))  da
conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui
all'articolo 16-bis, comma 3, (( del  decreto-legge  6  luglio  2012,
n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.
135, e successive modificazioni. )) 
  7. Per il finanziamento del piano di cui al  comma  precedente,  la
Regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per  l'anno  2013,  le
risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione  di
cui alla delibera del CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.80 del 7/4/2011),  nel  limite  massimo  di  150
milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE
per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse
disponibili.. 
  8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per  far  fronte
ai pagamenti in conto capitale degli  enti  territoriali  e,  per  la
parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento  di
infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma
3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le  parole:
«compartecipazione ai tributi erariali»  sono  inserite  le  seguenti
parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente,  il  Ministero
per la coesione territoriale e il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, a valere sulle risorse destinate  alla  programmazione
regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In caso di  utilizzo  delle  risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la  coesione  per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma, la Regione interessata  propone  conseguentemente  al
CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione  nel  limite  delle
disponibilita' residue, (( con priorita' per il finanziamento  ))  di
interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in  materia  di
trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.». 
  (( 8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici
legali delle Regioni sono autorizzati ad  assumere  gratuitamente  il
patrocinio degli enti dipendenti, delle  agenzie  regionali  e  degli
organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio  di  funzioni
amministrative delle regioni medesime. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regio decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.  455,
          convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
          2,  reca  :"Approvazione  dello   statuto   della   Regione
          siciliana.". 
              Il decreto legislativo 3 novembre 2005, n.  241,  reca:
          "Norme di attuazione dello Statuto speciale  della  Regione
          siciliana,  recanti  attuazione  dell'articolo   37   dello
          Statuto e simmetrico trasferimento di competenze.". 
              Il decreto interministeriale 22 maggio  1998,  n.  183,
          reca: "Regolamento recante norme per l'individuazione della
          struttura di gestione prevista dall'articolo 22,  comma  3,
          del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione
          delle modalita' per l'attribuzione  agli  enti  destinatari
          delle somme a ciascuno di essi spettanti.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del citato
          decreto legislativo n. 241 del 2005: 
              "Art. 1. - 1. In base  all'articolo  37  dello  Statuto
          della Regione siciliana, le relative  quote  di  competenza
          fiscale  dello  Stato   sono   trasferite   alla   Regione.
          Simmetricamente sono  trasferite  alla  Regione  competenze
          previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato. 
              2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia
          e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato  regionale  del
          bilancio e delle  finanze,  si  provvede  alla  definizione
          delle modalita' applicative.". 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   114,
          dell'articolo 1, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2006) : 
              "114. In  attuazione  dell'articolo  38  dello  statuto
          della  Regione  siciliana,  di   cui   al   regio   decreto
          legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla  legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  il  contributo  di
          solidarieta' nazionale per l'anno 2006 e' corrisposto  alla
          Regione siciliana nella misura di 94 milioni  di  euro.  Al
          relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo
          di 282 milioni di euro per l'anno 2006  del  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge  27
          dicembre  2002,  n.  289.  Per  le  stesse   finalita'   e'
          corrisposto alla Regione siciliana,  per  l'anno  2007,  un
          contributo quindicennale di 10  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti
          contributi  e'  subordinata  alla  redazione  di  un  piano
          economico degli investimenti, che la Regione  siciliana  e'
          tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento  del  rapporto
          tra PIL regionale e PIL nazionale.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  61,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I della  L.  15
          marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 61.  (Disposizioni  finanziarie.)  -  1.  Dal  1°
          gennaio 1999  sono  accreditate  alle  singole  regioni  le
          disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo sulle  annualita'  corrisposte
          dallo  Stato   alla   sezione   autonoma   per   l'edilizia
          residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente
          ai limiti di impegno autorizzati: 
              a) dagli articoli 36, 37 e  38  della  legge  5  agosto
          1978, n. 457; 
              b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre  1979,
          n. 629,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          febbraio 1980, n. 25; 
              c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1,  dai
          commi   undicesimo   e   dodicesimo   dell'articolo   2   e
          dall'articolo 21-quinquies  del  decreto-legge  23  gennaio
          1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25
          marzo 1982, n. 94; 
              d) dal comma settimo dell'articolo 3 del  decreto-legge
          7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118; 
              e) dal comma 3 dell'articolo 22 della  legge  11  marzo
          1988, n. 67; 
              f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17  febbraio
          1992, n. 179. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono  versate  alle
          regioni secondo la  ripartizione  effettuata  dal  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          le annualita' relative ai limiti di impegno autorizzati: 
              a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n.
          457; 
              b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre  1979,
          n. 629,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          febbraio 1980, n. 25; 
              c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e  dal
          comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
          n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  marzo
          1982, n. 94; 
              d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge  7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118; 
              e) dal comma 3 dell'articolo 22 della  legge  11  marzo
          1988, n. 67. 
              3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10  della
          legge 14  febbraio  1963,  n.  60,  attribuiti  a  ciascuna
          regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'articolo
          22 della legge 11 marzo 1988,  n.  67  e  dall'articolo  3,
          comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'  effettuato
          dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni,
          nei  limiti  delle  disponibilita'   a   ciascuna   regione
          attribuite. 
              4. Le regioni possono utilizzare le eventuali  economie
          sulle annualita' di cui al  comma  2  e,  per  esigenze  di
          cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui  al  comma
          3, per far fronte agli oneri derivanti da  quanto  previsto
          dalle seguenti disposizioni: 
              a) articolo 1, comma 9, della legge 23  dicembre  1992,
          n. 498; 
              b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre  1993,
          n. 537; 
              c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
              d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre  1995,
          n. 549. 
              5. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2,  e  3  del
          presente articolo si  applicano  ai  rientri  di  cui  alle
          lettere e) ed f) dell'articolo  13  della  legge  5  agosto
          1978, n. 457, nonche' a quelli dell'articolo 18 della legge
          17 febbraio 1992, n. 179. 
              6.  Le  risorse  finanziarie  relative  alle   funzioni
          conferite con il presente decreto legislativo sono devolute
          alle regioni contestualmente alla data  del  trasferimento,
          con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di
          bilancio dello Stato interessati. 
              7. Le risorse statali destinate alle finalita'  di  cui
          all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge
          finanziaria, sentita la Conferenza unificata." . 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5   del
          decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203   (Misure   di
          contrasto all'evasione fiscale e  disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria e finanziaria): 
              "Art. 5. (Plusvalenze finanziarie delle societa'.) 
              1. Al testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 64,  il  comma  1,  e'  sostituito  dal
          seguente:  «1.  Le  minusvalenze  realizzate   relative   a
          partecipazioni con i  requisiti  di  cui  all'articolo  87,
          comma 1, lettere b), c) e d),  possedute  ininterrottamente
          dal primo giorno  del  dodicesimo  mese  precedente  quello
          dell'avvenuta cessione, considerando cedute  per  prime  le
          azioni o quote acquisite in data piu' recente, ed  i  costi
          specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni,
          sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale
          di cui all'articolo 58, comma 2.»; 
              b) all'articolo  87,  comma  1,  nell'alinea,  dopo  le
          parole:  «Non  concorrono  alla  formazione   del   reddito
          imponibile in quanto esenti»  sono  inserite  le  seguenti:
          «nella misura del 91 per  cento,  e  dell'84  per  cento  a
          decorrere dal 2007»; nello stesso  comma,  lettera  a),  la
          parola:  «dodicesimo»   e'   sostituita   dalla   seguente:
          «diciottesimo»; 
              c) all'articolo 97, dopo il comma  1,  e'  inserito  il
          seguente: «1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di
          cui all'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  si  intende
          conseguito  qualora  le  partecipazioni   siano   possedute
          ininterrottamente dal  primo  giorno  del  dodicesimo  mese
          precedente quello della fine del periodo d'imposta.»; 
              d) all'articolo 101, dopo il comma 1,  e'  inserito  il
          seguente: «1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87,  fermi
          restando i requisiti ivi previsti al comma 1, alle  lettere
          b), c) e  d),  l'applicazione  del  comma  1  del  presente
          articolo e' subordinata all'ininterrotto possesso dal primo
          giorno del dodicesimo mese precedente quello  dell'avvenuta
          cessione, considerando cedute per prime le azioni  o  quote
          acquisite in data piu' recente.» . 
              2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i commi da 171 a 184
          dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  sono
          abrogati . 
              3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto  per
          le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto. 
              3-bis. Alla Regione siciliana per  la  definizione  dei
          rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004
          sono  attribuiti,  a  titolo  di  acconto  a  valere  sulle
          spettanze relative  alle  imposte  sulle  assicurazioni  Rc
          auto, derivanti dalla sentenza della  Corte  costituzionale
          n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di  10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di  40  milioni
          di euro dal 2007 e di ulteriori  36  milioni  di  euro  dal
          2008. 
              3-ter. In attuazione  dell'articolo  38  dello  statuto
          della  Regione  siciliana,  di   cui   al   regio   decreto
          legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla  legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' corrisposto  alla
          Regione siciliana, a titolo di contributo  di  solidarieta'
          nazionale per l'anno 2008, un contributo  quindicennale  di
          10 milioni di euro annui  a  decorrere  dallo  stesso  anno
          2008. L'erogazione dei predetti contributi  e'  subordinata
          alla redazione di un piano  economico  degli  investimenti,
          che  la  Regione  siciliana   e'   tenuta   a   realizzare,
          finalizzato all'aumento del rapporto tra  PIL  regionale  e
          PIL nazionale.". 
              Il  testo   vigente   dell'articolo   16   del   citato
          decreto-legge n. 95 del  2012,  e'  citato  nelle  note  1,
          all'articolo 10. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "1. I livelli massimi del saldo netto da  finanziare  e
          del  ricorso  al  mercato  finanziario,   in   termini   di
          competenza, di cui all'articolo 11, comma  3,  lettera  a),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  gli  anni  2013,
          2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I  livelli  del
          ricorso al mercato si intendono al netto  delle  operazioni
          effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o  di
          ristrutturare passivita' preesistenti  con  ammortamento  a
          carico dello Stato. 
              2. Nell'allegato 2 sono indicati: 
              a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti
          dallo Stato, ai  sensi  rispettivamente  dell'articolo  37,
          comma 3, lettera c), della legge 9 marzo  1989,  n.  88,  e
          successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12  novembre  2011,
          n. 183, per l'anno 2013; 
              b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato  per
          l'anno 2013 in conseguenza di  quanto  stabilito  ai  sensi
          della lettera a).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 834 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007) : 
              "834.  L'articolo  8  dello  Statuto  speciale  per  la
          Sardegna, di cui  alla  legge  costituzionale  26  febbraio
          1948, n. 3, e successive modificazioni, e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite: 
              a) dai sette  decimi  del  gettito  delle  imposte  sul
          reddito delle persone fisiche e sul reddito  delle  persone
          giuridiche riscosse nel territorio della regione; 
              b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo,
          di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica
          e delle tasse sulle concessioni  governative  percette  nel
          territorio della regione; 
              c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni  e
          donazioni riscosse nel territorio della regione; 
              d) dai nove decimi  dell'imposta  di  fabbricazione  su
          tutti  i  prodotti  che  ne  siano  gravati,  percetta  nel
          territorio della regione; 
              e) dai nove decimi  della  quota  fiscale  dell'imposta
          erariale di consumo relativa ai prodotti dei  monopoli  dei
          tabacchi consumati nella regione; 
              f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul  valore
          aggiunto generata sul territorio regionale  da  determinare
          sulla base dei consumi regionali  delle  famiglie  rilevati
          annualmente dall'ISTAT; 
              g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; 
              h) da imposte e tasse sul turismo e  da  altri  tributi
          propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in
          armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; 
              i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio  e  dal
          proprio demanio; 
              l)  da  contributi   straordinari   dello   Stato   per
          particolari piani di opere pubbliche  e  di  trasformazione
          fondiaria; 
              m) dai sette  decimi  di  tutte  le  entrate  erariali,
          dirette o indirette, comunque denominate, ad  eccezione  di
          quelle di spettanza di altri enti pubblici. 
              Nelle entrate  spettanti  alla  regione  sono  comprese
          anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie
          maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in  attuazione
          di disposizioni legislative o per esigenze  amministrative,
          ad uffici finanziari situati  fuori  del  territorio  della
          regione»". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  27,  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
          federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119  della
          Costituzione): 
              "Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome) - 1. Le regioni
          a statuto speciale e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da  essi
          derivanti,  nonche'  al  patto  di  stabilita'  interno   e
          all'assolvimento  degli  obblighi  posti   dall'ordinamento
          comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
          di attuazione dei rispettivi statuti, da definire,  con  le
          procedure previste dagli statuti  medesimi,  e  secondo  il
          principio del graduale superamento del criterio della spesa
          storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all' articolo 117,  secondo  comma,  lettera
          m), della Costituzione,  conformemente  a  quanto  previsto
          dall' articolo 8,  comma  1,  lettera  b),  della  presente
          legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
              c) individuano forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi dell' articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'  articolo
          2 definiranno le corrispondenti modalita' di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di cui all' articolo 4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  16-bis,  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              "Art.  16-bis.  (Fondo  nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale) - 1. A decorrere dall'anno  2013  e'  istituito  il
          Fondo nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,
          agli   oneri   del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
          alimentato da una compartecipazione  al  gettito  derivante
          dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla  benzina.
          L'aliquota   di   compartecipazione   e'   applicata   alla
          previsione  annuale  del  predetto  gettito,  iscritta  nel
          pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
          ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, in misura  tale  da
          assicurare, per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014  e  a
          decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse  del  Fondo
          stesso al risultato della somma, per ciascuno dei  suddetti
          anni, delle seguenti risorse: 
              a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni  di
          euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2015; 
              b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
          dell'accisa sul  gasolio  per  autotrazione  e  dell'accisa
          sulla benzina, per l'anno 2011, di  cui  agli  articoli  1,
          commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
          successive modificazioni, e 3, comma  12,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
          benzina destinata al finanziamento  corrente  del  Servizio
          sanitario nazionale; 
              c) risorse derivanti dallo  stanziamento  iscritto  nel
          fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
              a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre
          1995, n. 549; 
              b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
              c) il comma 3  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
              d) il comma 3  dell'articolo  30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
          legislazione  vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei
          trasporti, di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario  le
          risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1.  I  criteri  sono
          definiti, in particolare, tenendo conto  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico  e  costi  dei  servizi  previsto  dalla
          normativa  nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale   e   di   servizi   ferroviari
          regionali, salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei
          territori anche con differenziazione dei  servizi,  e  sono
          finalizzati a incentivare le regioni e gli  enti  locali  a
          razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la
          gestione dei servizi medesimi mediante: 
              a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'  efficiente
          ed  economica  per  il  soddisfacimento  della  domanda  di
          trasporto pubblico; 
              b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
          traffico e costi operativi; 
              c) la progressiva  riduzione  dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
              d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
              e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio  e
          di verifica. 
              4. Entro quattro mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
          19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel
          rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  A
          seguito    della    riprogrammazione,    rimodulazione    e
          sostituzione di cui  al  presente  comma,  i  contratti  di
          servizio gia' stipulati  da  aziende  di  trasporto,  anche
          ferroviario, con le singole regioni  a  statuto  ordinario,
          sono oggetto di revisione. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche  effettuate  sugli  effetti.  prodotti  dal
          piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
              6. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  al
          comma 5, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la   Conferenza   unificata,   e'
          ripartito a  titolo  di  anticipazione  tra  le  regioni  a
          statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del
          Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono  oggetto
          di integrazione, di saldo o di compensazione con  gli  anni
          successivi a seguito dei risultati delle verifiche  di  cui
          al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
          di monitoraggio. La  relativa  erogazione  a  favore  delle
          regioni  a  statuto  ordinario  e'  disposta  con   cadenza
          mensile. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24  dicembre   2007,   n.   244,   i   dati   economici   e
          trasportistici,  che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a
          richiedere  con  adeguate  garanzie  di  tutela  dei   dati
          commerciali sensibili, utili a creare una banca di  dati  e
          un sistema informativo per la verifica  dell'andamento  del
          settore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. I dati devono essere certificati  con  le
          modalita' indicate con apposito decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'interno. I contributi pubblici e i  corrispettivi  dei
          contratti di  servizio  non  possono  essere  erogati  alle
          aziende  di  trasporto  pubblico  e  ferroviario  che   non
          trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,   sono
          stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
              a)   le   modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
              b) la decadenza dei direttori  generali  degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
              c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e   dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta.". 
              La delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio  2011,  reca:
          "Obiettivi, criteri e  modalita'  di  programmazione  delle
          risorse  per  le  aree  sottoutilizzate  e   selezione   ed
          attuazione degli investimenti per  i  periodi  2000-2006  e
          2007-2013. (Deliberazione n. 1/2011).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16  del   citato
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   16.   (Riduzione   della   spesa   degli   enti
          territoriali) 
              1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica,  gli  enti   territoriali   concorrono,   anche
          mediante riduzione delle spese per consumi intermedi,  alla
          realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  nel
          rispetto delle disposizioni di cui  al  presente  articolo,
          che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
          della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117,  terzo
          comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
              2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno  delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 2.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno.  In
          caso di mancata deliberazione della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, il decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro  il
          15 febbraio di ciascun anno,  ripartendo  la  riduzione  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per  l'anno  2011,  dal  SIOPE.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuate le risorse  a  qualunque  titolo  dovute  dallo
          Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle  destinate   al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  e
          del trasporto pubblico locale,  che  vengono  ridotte,  per
          l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno   2015,   per   ciascuna   regione   in    misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
              3. Con le procedure  previste  dall'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
          le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  assicurano  un
          concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
          600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di  euro
          per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno  2014  e
          1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
          articolo 27, l'importo del concorso complessivo di  cui  al
          primo   periodo   del   presente   comma   e'   annualmente
          accantonato, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi  erariali,  o,  previo  accordo  tra   la   Regione
          richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  valere
          sulle risorse destinate alla programmazione  regionale  del
          Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di  apposito
          accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          recepito con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze entro il 31 gennaio di ciascun  anno.  In  caso  di
          mancato accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, l'accantonamento  e'  effettuato,  con
          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da
          emanare  entro  il  15  febbraio  di   ciascun   anno,   in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
          delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli
          obiettivi del patto di stabilita'  interno  delle  predette
          autonomie speciali sono rideterminati tenendo  conto  degli
          importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
          dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
          cui al  presente  comma,  la  Regione  interessata  propone
          conseguentemente al CIPE per  la  presa  d'atto,  la  nuova
          programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
          priorita' per il finanziamento  di  interventi  finalizzati
          alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti,  di
          infrastrutture e di investimenti locali. 
              (Omissis).".