Art. 11 
 
                  Esenzione dall'imposta regionale 
                     sulle attivita' produttive 
 
  1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta  decorrenti  da
quello di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14,  dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive  e'  esentato  il  valore  della
produzione netta nel limite di euro 300.000,00  cosi'  come  previsto
all'art. 1, comma 341, lettera b), della legge 27 dicembre  2006,  n.
296. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  per  la  determinazione  del  valore
della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze
realizzate. 
  3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi  precedenti
a quello di accoglimento della istanza di cui  all'art.  14,  la  cui
tassazione o deduzione e' stata rinviata  in  applicazione  dell'art.
5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' della
disciplina vigente in data anteriore a quella di  introduzione  delle
modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1  della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244,  concorrono  alla  determinazione  del  valore  della
produzione netta. 
  4. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita'  anche  al
di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di  quanto
previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta
per  cui  e'  possibile   beneficiare   dell'esenzione   dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.