Art. 11 Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive 1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14, dall'imposta regionale sulle attivita' produttive e' esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 cosi' come previsto all'art. 1, comma 341, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. 3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in applicazione dell'art. 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. 4. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.