Art. 11 Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».
Riferimenti normativi Si riporta il comma 3 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005: "Art. 13. Misure di accompagnamento. (Omissis). 3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013. 4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.". Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 (Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni) , pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2013, n. 1, S.O.: "Art. 15. Diagnosi e certificazione energetica. 1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a c), quando l'intervento stesso e' realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione energetica successiva. 2. La certificazione energetica degli edifici e' redatta nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti. 3. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dalle amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono incentivate nella misura del cento per cento della spesa. 4. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa. 5. L'incentivo di cui al comma 3 e al comma 4 non concorre alla determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile." "Art. 16. Misure di accompagnamento. 1. Per favorire la definizione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui sono titolari. Essi definiscono altresi', in collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il ricorso al finanziamento tramite terzi per interventi incentivabili ai sensi del presente decreto. 2. L'ENEA promuove la conoscenza delle opportunita' offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali e con la «Consip S.p.a.», gli strumenti utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti. 3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorita' per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale. 4. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di climatizzazione e scaldacqua utilizzanti pompe di calore elettriche e al fine di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali, favorendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale del 15 marzo 2012, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce tariffe elettriche specifiche per l'utilizzo di tali impianti.".