(Allegato-art. 11)
                               Art. 11 
 
 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Garante 
 
  1. Il  Garante  pubblica  e  aggiorna  le  informazioni  e  i  dati
concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti  anche
normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi a: 
a) componenti del Collegio; 
b)  articolazione  degli  uffici,  competenze  di   ciascun   ufficio
dirigenziale e nomi dei relativi responsabili; 
  c)  illustrazione  in  forma  semplificata,  ai  fini  della  piena
accessibilita' e comprensibilita' dei dati,  dell'organizzazione  del
Garante, mediante l'organigramma; 
  d)  elenco  dei  numeri  di  telefono  nonche'  caselle  di   posta
elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica  certificata
dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per  qualsiasi  richiesta
inerente i compiti istituzionali del Garante.