Art. 11-bis 
 
 
(( Limite di indebitamento degli enti  locali  e  Fondo  svalutazione
                             crediti )) 
 
  (( 1. Al comma 1 dell'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «l'8 per cento
per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4  per  cento  a
decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'8  per
cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno
2014». 
  2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello  in
cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari  almeno  al  50
per cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relativo  ai  cinque
esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e'  stata  concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in  vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  bilancio
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari  almeno
al 30 per cento». ))