Art. 11 
 
 
Semplificazione e razionalizzazione del sistema  di  controllo  della
         tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia 
 
  ((  1.  I  commi  1,  2  e  3  dell'articolo  188-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a), gli enti e le  imprese  produttori  iniziali  di
rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono  o
trasportano  rifiuti  speciali  pericolosi  a  titolo   professionale
compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,   smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali  pericolosi,
inclusi  i  nuovi  produttori  che  trattano  o   producono   rifiuti
pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in  caso  di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli  stessi  da
parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che  effettua
il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. 
  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su
base volontaria i produttori,  i  gestori  e  gli  intermediari  e  i
commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
    
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio  e  del  mare,  sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono
essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e  sono
individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il
trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di  soggetti  a  cui  e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di  cui
all'articolo 188-bis». )) 
  2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o  trasportano  rifiuti
(( speciali ))  pericolosi  a  titolo  professionale  ((  compresi  i
vettori esteri che effettuano trasporti di  rifiuti  all'interno  del
territorio nazionale o trasporti  transfrontalieri  in  partenza  dal
territorio, )) o che effettuano operazioni di trattamento,  recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti  ((  speciali  ))
pericolosi, inclusi  i  nuovi  produttori,  il  termine  iniziale  di
operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. (( Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro  dello
sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti,  sono  disciplinate  le   modalita'   di   una   fase   di
sperimentazione per l'applicazione del SISTRI,  a  decorrere  dal  30
giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i  vettori  esteri
che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del
territorio nazionale o trasporti  transfrontalieri  in  partenza  dal
territorio, o che effettuano  operazioni  di  trattamento,  recupero,
smaltimento,  commercio   e   intermediazione   di   rifiuti   urbani
pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti
in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree  di
raggruppamento o stoccaggio. )) 
  3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche'  per  i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  del
d.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operativita'  e'
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8. 
  (( 3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo. )) 
  4. Entro il 3 marzo  2014  e'  adottato  il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  previsto
dall'articolo  188-ter,  comma  3,  d.lgs.  n.  152  del  2006,  come
modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuino il trattamento  dei  rifiuti,  di
cui agli articoli 23  e  35  della  direttiva  2008/98/CE,  ulteriori
categorie di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs.  n.
152 del 2006. 
  5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3  e  4  possono  comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere  dal  1°  ottobre
2013. 
  6. Sono abrogati: 
  a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006; 
  b) l'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013  recante  «Termini
di  riavvio  progressivo  del  SISTRI»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 
  7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4
e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare  si  procede  periodicamente,   sulla   base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplina
comunitaria, alla semplificazione  ((  e  all'ottimizzazione  ))  del
sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti,  anche  alla
luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli  utenti,
ovvero  delle   risultanze   delle   rilevazioni   di   soddisfazione
dell'utenza;  le  semplificazioni  ((  e  l'ottimizzazione  ))   sono
adottate previa verifica tecnica  e  della  congruita'  dei  relativi
costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni
(( e l'ottimizzazione  sono  finalizzate  ad  assicurare  un'efficace
tracciabilita' dei rifiuti e a  ridurre  i  costi  di  esercizio  del
sistema, laddove cio' non intralci  la  corretta  tracciabilita'  dei
rifiuti ne' comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, ))
anche mediante integrazioni con altri sistemi che  trattano  dati  di
logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed  innovazioni  di
processo che consentano  la  delega  della  gestione  operativa  alle
associazioni  di  utenti,  debitamente  accreditate   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei
requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto  di
cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o
l'evoluzione degli apparati tecnologici,  anche  con  riferimento  ai
dispositivi periferici per la misura e certificazione  dei  dati.  Al
fine della riduzione dei  costi  e  del  miglioramento  dei  processi
produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o
altro soggetto subentrante, puo'  essere  autorizzato  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere
del Garante per la  privacy,  a  rendere  disponibile  l'informazione
territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi  informativi
pubblici, a favore di altri enti pubblici o  societa'  interamente  a
capitale  pubblico,  opportunamente  elaborata  in  conformita'  alle
regole tecniche recate  dai  regolamenti  attuativi  della  direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche  al  fine  di
fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori  oneri
per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e  l'integrita'
dei dati di tracciabilita'. Con il decreto di cui al  presente  comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre  a  carico  degli
utenti  in  relazione  alla  riduzione  dei  costi  conseguita,   con
decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello  di  emanazione
del decreto, o  determinate  le  remunerazioni  dei  fornitori  delle
singole componenti dei servizi». 
  8. In  sede  di  prima  applicazione,  alle  semplificazioni  ((  e
all'ottimizzazione )) di cui al comma 7 si procede entro il  3  marzo
2014; tale data puo' essere differita, per non oltre  sei  mesi,  con
decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare se cio' si renda necessario al fine di rendere operative  le
semplificazioni (( e l'ottimizzazione )) introdotte. Sono fatte salve
le operazioni di collaudo, che  hanno  per  oggetto  la  verifica  di
conformita' del SISTRI alle norme e finalita'  vigenti  anteriormente
all'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  7,  e  che   devono
concludersi  entro  sessanta  giorni   lavorativi   dalla   data   di
costituzione della commissione di collaudo  e,  per  quanto  riguarda
l'operativita' del sistema, entro ((  i  sessanta  giorni  lavorativi
dalla data di inizio di detta  operativita'.  ))  La  commissione  di
collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i  dipendenti
dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della  Sogei  s.p.a  e  due  tra
professori universitari di comprovata competenza ed esperienza  sulle
prestazioni oggetto del  collaudo.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   di   cui   all'articolo   14-bis   del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  9.   All'esito   dell'approvazione   delle   semplificazioni,    ((
dell'ottimizzazione )) e delle operazioni di collaudo di cui al comma
8 e in considerazione delle  modifiche  legali  intervenute  e  anche
tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata
del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano
economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma  4-bis
dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite
delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati  ai  sensi  del
predetto comma 4-bis. 
  10. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  SISTRI  senza
soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare  provvede,  sulla  base  dell'attivita'  di
audit dei costi, eseguita da  una  societa'  specializzata  terza,  e
della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del  SISTRI  dei
contributi   riassegnati   ai   sensi   dell'articolo   14-bis    del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il  trenta  per
cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno  2013
e sino alla concorrenza delle  risorse  riassegnate  sullo  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, al netto di quanto gia' versato  dal  Ministero
sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione  del  sistema.
Il pagamento e' subordinato  alla  prestazione  di  fideiussione  che
viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'  di
cui al comma 8. (( Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo  260-bis  del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma
3 quanto alle condotte  di  informazioni  incomplete  o  inesatte,  a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo  periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI  e'
obbligatorio dal 1o ottobre 2013, e fino al  30  settembre  2014  dai
soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono
irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel  medesimo  rispettivo
arco temporale. 
  12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.  n.  152  del
2006,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole   :   «(nuovo
produttore)». 
  (( 12-bis.  I  commi  1  e  1-bis  dell'articolo  190  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. Sono obbligati alla  compilazione  e  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico dei rifiuti: 
  a) gli enti e le imprese produttori iniziali  di  rifiuti  speciali
pericolosi e gli enti e le imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali non pericolosi di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  3
dell'articolo  184  e  di  rifiuti   speciali   non   pericolosi   da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla  lettera
g) del comma 3 dell'articolo 184; 
  b) gli altri  detentori  di  rifiuti,  quali  enti  e  imprese  che
raccolgono e trasportano  rifiuti  o  che  effettuano  operazioni  di
preparazione  per  il  riutilizzo  e  di  trattamento,   recupero   e
smaltimento, compresi i nuovi produttori  e,  in  caso  di  trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  in
attesa della presa in  carico  degli  stessi  da  parte  dell'impresa
navale o  ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; 
  c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
  1-bis. Sono esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico: 
  a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente
al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  di
cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,  lettera  a),  dalla  data  di
effettivo utilizzo operativo di detto sistema; 
  b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti  speciali
non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. 
  1-ter. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del
codice civile produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi  adempiono
all'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico  con  una
delle due seguenti modalita': 
  a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario  di
identificazione  di  cui  all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al
trasporto dei rifiuti, o della copia  della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); 
  b) con la conservazione per tre anni del documento di  conferimento
di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato  dal
soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito  del
'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma  1,
lettera pp). 
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono  essere  annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative  dei
rifiuti prodotti o soggetti alle  diverse  attivita'  di  trattamento
disciplinate dalla  presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni  devono
essere effettuate: 
  a) per gli enti e  le  imprese  produttori  iniziali,  entro  dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
  b)  per  gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni  lavorativi  dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati  da
detta attivita'; 
  c)  per  gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
trattamento, entro due giorni lavorativi  dalla  presa  in  carico  e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
  d) per  gli  intermediari  e  i  commercianti,  almeno  due  giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione  ed  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione". 
  12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole:  "I  soggetti  di  cui  al  comma  1,"  sono
sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali
non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),". 
  12-quater. All'articolo 193, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito dal  seguente:  "Per  gli
enti e le imprese che raccolgono e trasportano  rifiuti  e  non  sono
obbligati o non aderiscono volontariamente al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da
un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno  i
seguenti dati:". 
  12-quinquies. All'articolo 212 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
  "19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per  il  trasporto
dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio  provinciale
o regionale dove ha sede l'impresa ai  fini  del  conferimento  degli
stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di  cui  alla
lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183". )) 
  13.  E'  abrogato  l'articolo   27   del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  18
febbraio 2011, n.  52,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente,  e'
soppresso il Comitato di vigilanza e controllo  di  cui  al  medesimo
articolo. Con decreto, di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di  Gabinetto  del  Ministro
medesimo, un Tavolo  tecnico  di  monitoraggio  e  concertazione  del
SISTRI ((  comprendente,  oltre  ai  soggetti  gia'  partecipanti  al
soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto  tra
le associazioni  nazionali  di  tutela  ambientale  riconosciute  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  )),
senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne' altri oneri per il
bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di  monitoraggio  del
sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102. (( Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del  SISTRI
provvede, inoltre,  ad  inviare  ogni  sei  mesi  al  Parlamento  una
relazione sul proprio operato. )) 
  14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «La vigilanza dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas si svolge mediante accertamenti a  campione  e  si  esercita  nei
confronti  dei  soli  soggetti  il  cui  fatturato  e'  superiore  al
fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1,  prima  ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.». 
  (( 14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale  e  delle
strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato   nell'ottica   del
contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del
contrasto  al  traffico  illecito  dei  rifiuti  operato  dal   Corpo
forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
193 del 21 agosto 2006,  nonche'  di  migliorare  l'efficienza  delle
operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo  108,  comma
8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  e  successive
modificazioni, al secondo  periodo  dopo  le  parole:  «articolazioni
centrali» sono inserite le seguenti: «e periferiche».  All'attuazione
del presente comma  si  provvede  avvalendosi  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 188-ter del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  aprile  2006,
          n.88: 
              "Articolo   188-ter   (Sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)) 
              1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma  2,  lettera  a),  gli  enti  e  le  imprese
          produttori iniziali di rifiuti speciali  pericolosi  e  gli
          enti o le imprese  che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
          speciali  pericolosi  a  titolo  professionale  compresi  i
          vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o  che
          effettuano    operazioni    di    trattamento,    recupero,
          smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti  urbani
          e speciali  pericolosi,  inclusi  i  nuovi  produttori  che
          trattano o  producono  rifiuti  pericolosi.  Sono  altresi'
          tenuti  ad  aderire  al  SISTRI,  in  caso   di   trasporto
          intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
          speciali pericolosi in attesa della presa in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  navale  o  ferroviaria   o
          dell'impresa che effettua il  successivo  trasporto.  Entro
          sessanta giorni,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono  definite  le
          modalita' di applicazione a regime del SISTRI al  trasporto
          intermodale. 
              2.  Possono  aderire  al  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis,  comma  2,  lettera  a),  su  base  volontaria   i
          produttori, i gestori e gli intermediari e  i  commercianti
          dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
          dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
          soggetti di cui al comma 1 e sono individuate,  nell'ambito
          degli enti o imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei
          rifiuti,  ulteriori  categorie  di  soggetti   a   cui   e'
          necessario  estendere  il  sistema  di  tracciabilita'  dei
          rifiuti di cui all'articolo 188-bis. 
              4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all´articolo
          188-bis, comma 2, lett.  a),  i  comuni  e  le  imprese  di
          trasporto dei rifiuti urbani del territorio  della  regione
          Campania. 
              5. (abrogato) 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono  stabiliti,  nel  rispetto  delle  norme
          comunitarie, i criteri e le condizioni  per  l'applicazione
          del sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti  di  cui
          al   regolamento   8CE)   n.   1013/2006,   e    successive
          modificazioni, ivi compresa l'adozione  di  un  sistema  di
          interscambio di dati previsto dall'articolo  26,  paragrafo
          4, del predetto regolamento. Nelle more  dell'adozione  dei
          predetti decreti, sono fatti salvi gli  obblighi  stabiliti
          dal decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare in data 17  dicembre  2009,  relativi
          alla  tratta  del  territorio  nazionale  interessata   dal
          trasporto transfrontaliero. 
              7. Con uno o piu' regolamenti, ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni,  e'  effettuata  la  ricognizione
          delle  disposizioni,  ivi  incluse  quelle   del   presente
          decreto, le quali, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate. 
              8. In relazione alle esigenze organizzative e operative
          delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, connesse,  rispettivamente,
          alla difesa e alla sicurezza  militare  dello  Stato,  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al  soccorso
          pubblico e alla difesa civile, le procedure e le  modalita'
          con le quali il sistema di controllo  della  tracciabilita'
          dei  rifiuti  (SISTRI)  si  applica   alle   corrispondenti
          Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro dell'economia e delle  finanze  e,  per
          quanto di rispettiva competenza, del Ministro della  difesa
          e del Ministro dell'interno, da adottare entro  120  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
              9. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   potranno   essere
          individuate modalita'  semplificate  per  l'iscrizione  dei
          produttori di rifiuti pericolosi al  sistema  di  controllo
          della  tracciabilita'   dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
          all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). 
              10. Nel  caso  di  produzione  accidentale  di  rifiuti
          pericolosi  il  produttore  e'  tenuto  a  procedere   alla
          richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi
          dall'accertamento della pericolosita' dei rifiuti." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 188-bis del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  aprile  2006,
          n.88: 
              "Articolo 188-bis (Controllo della  tracciabilita'  dei
          rifiuti) 
              1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo  177,
          comma  4,  la  tracciabilita'  dei  rifiuti   deve   essere
          garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione
          finale. 
              2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: 
              a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso  il
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n.78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
          data 17 dicembre 2009; oppure 
              b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei
          registri di carico e  scarico  nonche'  del  formulario  di
          identificazione di cui agli articoli 190 e 193. 
              3. Il soggetto che aderisce  al  sistema  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui  al  comma
          2, lett. a), non  e'  tenuto  ad  adempiere  agli  obblighi
          relativi alla tenuta dei registri di carico  e  scarico  di
          cui   all'articolo   190,   nonche'   dei   formulari    di
          identificazione  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo   193.
          Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti
          sono accompagnati dalla  copia  cartacea  della  scheda  di
          movimentazione   del    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  di  cui  al  comma  2,
          lett.  a).  Il  registro  cronologico  e   le   schede   di
          movimentazione del  predetto  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono  resi  disponibili
          all'autorita' di controllo in qualsiasi momento  ne  faccia
          richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte
          del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva
          data di registrazione o di movimentazione dei  rifiuti,  ad
          eccezione  dei   quelli   relativi   alle   operazioni   di
          smaltimento dei rifiuti in  discarica,  che  devono  essere
          conservati   a   tempo   indeterminato   ed   al    termine
          dell'attivita' devono essere consegnati  all'autorita'  che
          ha  rilasciato  l'autorizzazione.  Per  gli   impianti   di
          discarica,  fermo  restando  quanto  disposto  dal  decreto
          legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico
          deve essere  conservato  fino  al  termine  della  fase  di
          gestione post operativa della discarica. 
              4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui  al  comma
          2, lett. a), deve adempiere  agli  obblighi  relativi  alla
          tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo
          190, nonche' dei formulari di identificazione  dei  rifiuti
          nella misura stabilita dall'articolo 193. 
              4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
          sulla  base  dell'evoluzione  tecnologica  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
          e   ottimizzazione   del   sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle  proposte
          delle associazioni  rappresentative  degli  utenti,  ovvero
          delle  risultanze  delle   rilevazioni   di   soddisfazione
          dell'utenza; le  semplificazioni  e  l'ottimizzazione  sono
          adottate previa verifica tecnica  e  della  congruita'  dei
          relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
          Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono  finalizzate  ad
          assicurare un'efficace  tracciabilita'  dei  rifiuti  ed  a
          ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio'  non
          intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti e  comporti
          un aumento di rischio  ambientale  e/o  sanitario  ,  anche
          mediante integrazioni con altri sistemi che  trattano  dati
          di logistica e mobilita' delle merci  e  delle  persone  ed
          innovazioni di processo  che  consentano  la  delega  della
          gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
          accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare sulla base dei requisiti  tecnologici
          ed organizzativi individuati  con  il  decreto  di  cui  al
          presente  comma,  e   ad   assicurare   la   modifica,   la
          sostituzione o  l'evoluzione  degli  apparati  tecnologici,
          anche con riferimento  ai  dispositivi  periferici  per  la
          misura e certificazione dei dati. Al fine  della  riduzione
          dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
          utenti, il concessionario del sistema informativo, o  altro
          soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          previo  parere  del  Garante  per  la  privacy,  a  rendere
          disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della
          integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore  di
          altri enti  pubblici  o  societa'  interamente  a  capitale
          pubblico,  opportunamente  elaborata  in  conformita'  alle
          regole tecniche  recate  dai  regolamenti  attuativi  della
          direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          anche al fine di fornire servizi  aggiuntivi  agli  utenti,
          senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono  comunque
          assicurate  la  sicurezza  e  l'integrita'  dei   dati   di
          tracciabilita'. Con il decreto di  cui  al  presente  comma
          sono, altresi',  rideterminati  i  contributi  da  porre  a
          carico degli utenti in relazione alla riduzione  dei  costi
          conseguita,   con   decorrenza    dall'esercizio    fiscale
          successivo  a  quello  di   emanazione   del   decreto,   o
          determinate le remunerazioni dei  fornitori  delle  singole
          componenti dei servizi." 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  183  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  aprile  2006,
          n.88: 
              183. Definizioni 
              1. Ai fini della parte quarta del  presente  decreto  e
          fatte  salve  le  ulteriori  definizioni  contenute   nelle
          disposizioni speciali, si intende per: 
              a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              c)  «oli   usati»:   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
              e)  «autocompostaggio»:   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche, ai fini dell'utilizzo  in  sito  del  materiale
          prodotto; 
              f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o  chiunque
          effettui operazioni di pretrattamento,  di  miscelazione  o
          altre operazioni  che  hanno  modificato  la  natura  o  la
          composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); 
              g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
              h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
              i) «commerciante»:  qualsiasi  impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
              l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
              m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima   che   una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
              1)  la  quantita'  dei  rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
              2)  gli   impatti   negativi   dei   rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
              3) il contenuto di sostanze pericolose in  materiali  e
          prodotti; 
              n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario; 
              o) «raccolta»: il prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la
          cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
          dei centri di raccolta di cui alla lettera  «mm»,  ai  fini
          del loro trasporto in un impianto di trattamento; 
              p) «raccolta differenziata»:  la  raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
              q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni  di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
              r) «riutilizzo»:  qualsiasi  operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
              s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
          inclusa  la  preparazione  prima  del  recupero   o   dello
          smaltimento; 
              t) «recupero»: qualsiasi operazione il  cui  principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
              u)  «riciclaggio»:  qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
              v)   «rigenerazione   degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
              z)  «smaltimento»:  qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
              aa)   «stoccaggio»:   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
              bb)  «deposito  temporaneo»:  il   raggruppamento   dei
          rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in  cui
          gli stessi sono prodotti o, per gli  imprenditori  agricoli
          di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito
          che sia nella disponibilita'  giuridica  della  cooperativa
          agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
          sono soci, alle seguenti condizioni (590): 
              1)  i  rifiuti  contenenti  gli   inquinanti   organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
              2) i rifiuti devono essere  raccolti  ed  avviati  alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
              3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato  per
          categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
          norme tecniche, nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi,  nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
              4) devono essere rispettate le norme  che  disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
              5) per alcune categorie  di  rifiuto,  individuate  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
              cc)  «combustibile   solido   secondario   (CSS)»:   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
              dd) «rifiuto  biostabilizzato»:  rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
              ee)  «compost  di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
              ff) «digestato di qualita'»:  prodotto  ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
              gg) «emissioni»:  le  emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
              hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
          cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
              ii)   «inquinamento   atmosferico»:    ogni    modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
              ll) «gestione  integrata  dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
              mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   per   l'attivita'    di    raccolta    mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (591); 
              nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:   le   migliori
          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
              oo) «spazzamento delle strade»: modalita'  di  raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
              pp) «circuito  organizzato  di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
              qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto  che
          soddisfa le condizioni di cui all'articolo  184-bis,  comma
          1, o che rispetta i criteri stabiliti in base  all'articolo
          184-bis, comma 2 . 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  190  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  aprile  2006,
          n.88: 
              "Articolo 190 (Registri di carico e scarico) 
              1.  Sono  obbligati  alla  compilazione  e  tenuta  dei
          registri di carico e scarico dei rifiuti: 
              a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle
          lettere c) e d) del comma 3, dell'articolo 184 e di rifiuti
          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri
          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3
          dell'articolo 184; 
              b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano
          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di
          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi
          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti
          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma  1,  ultimo
          periodo; 
              c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di carico e scarico: 
              a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo
          utilizzo operativo di detto sistema; 
              b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri
          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e
          imprese produttori iniziali. 
              1-ter. Gli imprenditori agricoli  di  cui  all'articolo
          2135 del  codice  civile  produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei  registri
          di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': 
              a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del
          formulario di  identificazione  di  cui  all'articolo  193,
          comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o  della  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,
          lettera a); 
              b) con la conservazione per tre anni del  documento  di
          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'
          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla
          raccolta  di  detti  rifiuti  nell'ambito   del   «circuito
          organizzato di raccolta» di cui all'articolo 183, comma  1,
          lettera pp). 
              1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono
          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti
          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla
          presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate: 
              a) per gli enti e le imprese produttori iniziali  entro
          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
              b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di  preparazione  per  il  riutilizzo  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo
          scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; 
              c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di trattamento entro due giorni lavorativi dalla  presa  in
          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
              d) per gli intermediari e  i  commercianti  almeno  due
          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e  entro
          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
              2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso
          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
          con i formulari di identificazione  di  cui  all'  articolo
          193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o  con  la
          copia  della  scheda  del  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'  articolo
          188-bis comma  2,  lett.  a),  trasmessa  dall'impianto  di
          destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque
          anni dalla data dell'ultima registrazione. 
              3.  I  produttori  iniziali  di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione
          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti
          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono
          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
              4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e
          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento
          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 
              5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,
          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate
          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta
          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
          competenti. 
              6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai
          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal comma 7. 
              7. Nell' Allegato C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'
          sostituita dalla disgiunzione: «o». 
              8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono
          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e
          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in
          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all' articolo 188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai
          rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei  rifiuti
          stessi. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui all' articolo 183, comma 1, lettera mm),  sono  escluse
          dagli  obblighi  del  presente  articolo  limitatamente  ai
          rifiuti  non  pericolosi.  Per  i  rifiuti  pericolosi   la
          registrazione  del  carico  e  dello  scarico  puo'  essere
          effettuata  contestualmente  al  momento  dell'uscita   dei
          rifiuti  stessi  dal  centro  di  raccolta  e  in   maniera
          cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti." 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  193  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  aprile  2006,
          n.88: 
              "Articolo 193 (Trasporto dei rifiuti) 
              1.  Per  gli  enti  e  le  imprese  che  raccolgono   e
          trasportano rifiuti e non sono obbligati o  non  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  i  rifiuti  devono  essere
          accompagnati da un formulario di identificazione dal  quale
          devono risultare almeno i seguenti dati: 
              a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti  e  del
          detentore; 
              b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
              c) impianto di destinazione; 
              d) data e percorso dell'istradamento; 
              e) nome ed indirizzo del destinatario. 
              2. Il formulario di identificazione di cui al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal produttore dei rifiuti  e  controfirmate  dal
          trasportatore che in tal modo da' atto di aver  ricevuto  i
          rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere  presso  il
          produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo
          dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
          dal trasportatore,  che  provvede  a  trasmetterne  una  al
          predetto produttore dei rifiuti. Le  copie  del  formulario
          devono essere conservate per cinque anni. 
              3. Il trasportatore  non  e'  responsabile  per  quanto
          indicato nella Scheda SISTRI - Area  movimentazione  o  nel
          formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1  dal
          produttore o dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali
          difformita' tra  la  descrizione  dei  rifiuti  e  la  loro
          effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
          difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta  dalla
          natura dell'incarico. 
              4. Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio  e
          etichettatura delle sostanze pericolose. 
              5. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  comuni  e  le
          imprese di trasporto  dei  rifiuti  urbani  nel  territorio
          della regione Campania, tenuti ad  aderire  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma 2,  lett.  a),  nonche'  per  i
          comuni e le imprese  di  trasporto  di  rifiuti  urbani  in
          regioni diverse dalla regione Campania di cui  all'articolo
          188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI),  le
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  al
          trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  soggetto  che
          gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di  rifiuti
          non  pericolosi  effettuati  dal  produttore  dei   rifiuti
          stessi, in modo occasionale e saltuario, che  non  eccedano
          la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta  litri,  ne'
          al trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  produttore
          degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,
          comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari
          i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non
          piu'  di  quattro  volte  l'anno  non  eccedenti  i  trenta
          chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque,  i  cento
          chilogrammi o cento litri l'anno. 
              6.  In  ordine  alla  definizione  del  modello  e  dei
          contenuti del formulario di identificazione, si applica  il
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
              7.  I  formulari  di  identificazione   devono   essere
          numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
          o dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  o  dagli  uffici   regionali   e   provinciali
          competenti in materia di rifiuti e devono  essere  annotati
          sul registro Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti
          formulari di identificazione e' gratuita e non e'  soggetta
          ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
              8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
          rifiuti  non  pericolosi  che  non   aderiscono   su   base
          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,
          lett. a), il formulario di identificazione  e'  validamente
          sostituito,   per   i   rifiuti   oggetto   di   spedizioni
          transfrontaliere, dai documenti  previsti  dalla  normativa
          comunitaria di cui all'articolo  194,  anche  con  riguardo
          alla tratta percorsa su territorio nazionale. 
              9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo  13
          del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  99,  relativa
          all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
          e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione  di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009  o,  per
          le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
          di controllo della tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di
          cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario
          di  identificazione  di  cui  al  comma  1.  Le  specifiche
          informazioni  di  cui   all'allegato   IIIA   del   decreto
          legislativo n. 99 del 1992  devono  essere  indicate  nello
          spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda
          SISTRI  -  Area  movimentazione   o   nel   formulario   di
          identificazione.    La    movimentazione    dei     rifiuti
          esclusivamente  all'interno  di   aree   private   non   e'
          considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
              9-bis.  La  movimentazione  dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuata percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a dieci  chilometri.  Non  e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al
          sito  che  sia   nella   disponibilita'   giuridica   della
          cooperativa agricola, ivi compresi i  consorzi  agrari,  di
          cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del
          deposito temporaneo. 
              10.  La  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa  come  la
          raccolta di rifiuti da parte di  un  unico  raccoglitore  o
          trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
          lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu'  breve
          tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relative  alla
          movimentazione   dei   rifiuti,   e   nei   formulari    di
          identificazione dei rifiuti devono essere  indicate,  nello
          spazio relativo al  percorso,  tutte  le  tappe  intermedie
          previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle
          variazioni, nello spazio  relativo  alle  annotazioni  deve
          essere  indicato  a  cura  del  trasportatore  il  percorso
          realmente effettuato. 
              11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di
          trasporto, nonche' le soste tecniche per le  operazioni  di
          trasbordo, ivi compreso quelle  effettuate  con  cassoni  e
          dispositivi scarrabili non  rientrano  nelle  attivita'  di
          stoccaggio di cui all'articolo 183, comma  1,  lettera  v),
          purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto  e
          non superino le quarantotto ore, escludendo dal  computo  i
          giorni interdetti alla circolazione. 
              12. Nel caso di trasporto intermodale  di  rifiuti,  le
          attivita' di carico e scarico,  di  trasbordo,  nonche'  le
          soste  tecniche  all'interno  dei  porti  e   degli   scali
          ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
          e scali merci non rientrano nelle attivita'  di  stoccaggio
          di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
          effettuate nel piu' breve tempo possibile  e  non  superino
          comunque, salvo impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per
          forza  maggiore,  il  termine  massimo  di  sei  giorni   a
          decorrere dalla data in cui  hanno  avuto  inizio  predette
          attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita'  del  rispetto
          del  predetto  termine  per  caso  fortuito  o  per   forza
          maggiore, il detentore del rifiuto ha  l'obbligo  di  darne
          indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della
          medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,
          senza indugio e comunque prima della scadenza del  predetto
          termine,  il  comune  e   la   provincia   territorialmente
          competente indicando  tutti  gli  aspetti  pertinenti  alla
          situazione. Ferme restando le competenze  degli  organi  di
          controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare,  senza
          indugio e a propri  costi  e  spese,  tutte  le  iniziative
          opportune per prevenire eventuali pregiudizi  ambientali  e
          effetti nocivi per  la  salute  umana.  La  decorrenza  del
          termine massimo di sei  giorni  resta  sospesa  durante  il
          periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
          per forza maggiore. In caso di  persistente  impossibilita'
          per caso fortuito o  per  forza  maggiore  per  un  periodo
          superiore a 30 giorni a decorrere  dalla  data  in  cui  ha
          avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato  a
          conferire,  a  propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
          intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad  un
          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei
          rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 
              13. La copia  cartacea  della  scheda  del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relativa  alla
          movimentazione   dei   rifiuti   e   il    formulario    di
          identificazione   di   cui   al   comma    1    costituisce
          documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
          all'articolo 7-bis  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti 30 giugno 2009." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 260-bis del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  aprile  2006,
          n.88: 
              "Articolo 260-bis  (Sistema  informatico  di  controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti) 
              1. I soggetti obbligati che  omettono  l'iscrizione  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          nei  termini  previsti,  sono  puniti  con   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento   euro.   In   caso   di    rifiuti
          pericolosi,  si   applica   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
          euro. 
              2. I  soggetti  obbligati  che  omettono,  nei  termini
          previsti, il pagamento del contributo per  l'iscrizione  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          sono puniti con una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
          duemilaseicento euro  a  quindicimilacinquecento  euro.  In
          caso  di  rifiuti  pericolosi,  si  applica  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
          novantatremila euro.  All'accertamento  dell'omissione  del
          pagamento  consegue   obbligatoriamente,   la   sospensione
          immediata dal servizio  fornito  dal  predetto  sistema  di
          controllo   della   tracciabilita'   nei   confronti    del
          trasgressore. In sede di  rideterminazione  del  contributo
          annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilita'
          occorre  tenere  conto  dei  casi  di   mancato   pagamento
          disciplinati dal presente comma. 
              3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico
          o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i  tempi,
          le  procedure  e  le  modalita'   stabilite   dal   sistema
          informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce
          al suddetto sistema informazioni  incomplete,  o  inesatte,
          altera  fraudolentemente  uno  qualunque  dei   dispositivi
          tecnologici accessori al predetto  sistema  informatico  di
          controllo, o comunque ne impedisce  in  qualsiasi  modo  il
          corretto  funzionamento,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a
          quindicimilacinquecento  euro.  Nel  caso  di  imprese  che
          occupino  un  numero  di  unita'  lavorative  inferiore   a
          quindici dipendenti, si applica la sanzione  amministrativa
          pecuniaria da  millequaranta  euro  a  seimiladuecento.  Il
          numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
          numero di dipendenti  occupati  mediamente  a  tempo  pieno
          durante un anno, mentre i lavoratori  a  tempo  parziale  e
          quelli  stagionali   rappresentano   frazioni   di   unita'
          lavorative annue; ai predetti fini l'anno  da  prendere  in
          considerazione e' quello  dell'ultimo  esercizio  contabile
          approvato,   precedente   il   momento   di    accertamento
          dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete
          o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei  rifiuti,
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 
              4.  Qualora  le  condotte  di  cui  al  comma  3  siano
          riferibili a rifiuti  pericolosi  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da  euro  quindicimilacinquecento
          ad euro novantatremila, nonche' la sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione da un mese  a  un  anno  dalla
          carica  rivestita  dal   soggetto   cui   l'infrazione   e'
          imputabile ivi compresa  la  sospensione  dalla  carica  di
          amministratore. Nel caso di imprese che occupino un  numero
          di unita' lavorative inferiore a  quindici  dipendenti,  le
          misure minime e massime di cui al periodo  precedente  sono
          ridotte   rispettivamente   da   duemilasettanta   euro   a
          dodicimilaquattrocento euro per i  rifiuti  pericolosi.  Le
          modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle
          modalita' di cui al comma 3. Se  le  indicazioni  riportate
          pur   incomplete   o   inesatte   non    pregiudicano    la
          tracciabilita'  dei  rifiuti,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad  euro
          tremilacento. 
              5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i
          soggetti  che  si  rendono  inadempienti   agli   ulteriori
          obblighi su  di  loro  incombenti  ai  sensi  del  predetto
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI)  sono  puniti,   per   ciascuna   delle   suddette
          violazioni, con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          euro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In
          caso  di  rifiuti  pericolosi  si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da  euro  quindicimilacinquecento
          ad euro novantatremila. 
              6. Si applica la pena di cui all'articolo  483  c.p.  a
          colui che,  nella  predisposizione  di  un  certificato  di
          analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti  fornisce  false
          indicazioni  sulla  natura,  sulla  composizione  e   sulle
          caratteristiche  chimico-fisiche  dei  rifiuti  e   a   chi
          inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai  fini
          della tracciabilita' dei rifiuti. 
              7. Il  trasportatore  che  omette  di  accompagnare  il
          trasporto dei rifiuti con la copia  cartacea  della  scheda
          SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario  sulla  base
          della normativa  vigente,  con  la  copia  del  certificato
          analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.600
          euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui  all'art.  483
          del  codice  penale  in  caso  di  trasporto   di   rifiuti
          pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui  che,
          durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di
          rifiuti contenente false indicazioni  sulla  natura,  sulla
          composizione e sulle  caratteristiche  chimico-fisiche  dei
          rifiuti trasportati. 
              8. Il trasportatore  che  accompagna  il  trasporto  di
          rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI  -  AREA
          Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito  con  la
          pena prevista dal combinato disposto degli articoli  477  e
          482 del codice penale. La pena  e'  aumentata  fino  ad  un
          terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 
              9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la
          tracciabilita'  dei  rifiuti,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad  euro
          millecinquecentocinquanta. 
              9-bis. Chi con un'azione  od  omissione  viola  diverse
          disposizioni di cui al presente  articolo  ovvero  commette
          piu' violazioni della  stessa  disposizione  soggiace  alla
          sanzione amministrativa prevista  per  la  violazione  piu'
          grave, aumentata sino al  doppio.  La  stessa  sanzione  si
          applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
          medesimo disegno, commette  anche  in  tempi  diversi  piu'
          violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
          presente articolo. 
              9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative  di
          cui al presente articolo chi,  entro  trenta  giorni  dalla
          commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla
          normativa relativa al sistema informatico di  controllo  di
          cui al comma  1.  Nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          contestazione  immediata  o   dalla   notificazione   della
          violazione, il trasgressore puo' definire la  controversia,
          previo adempimento degli obblighi  di  cui  sopra,  con  il
          pagamento  di  un  quarto  della  sanzione   prevista.   La
          definizione   agevolata   impedisce   l'irrogazione   delle
          sanzioni accessorie." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 260-ter del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  aprile  2006,
          n.88: 
              "Articolo 260-ter (Sanzioni amministrative  accessorie.
          Confisca) 
              1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi  7
          e 8 dell'articolo 260-bis,  consegue  obbligatoriamente  la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          utilizzato per l'attivita' di trasporto dei rifiuti di mesi
          12,  nel  caso  in  cui  il  responsabile  si  trovi  nelle
          situazioni di cui all'art. 99  c.p.  o  all'articolo  8-bis
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia  commesso  in
          precedenza illeciti  amministrativi  con  violazioni  della
          stessa indole o comunque abbia violato norme in materia  di
          rifiuti. 
              2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          di cui agli articoli  213,  214,  214  bis  e  224-ter  del
          decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  relative
          norme di attuazione. 
              3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma  1
          dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria  del
          fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato  dal
          trasportatore.  In  ogni  caso  restituzione  del   veicolo
          sottoposto al fermo amministrativo non puo' essere disposta
          in mancanza dell'iscrizione e  del  correlativo  versamento
          del contributo. 
              4. In caso di  trasporto  non  autorizzato  di  rifiuti
          pericolosi, e' sempre disposta la confisca del veicolo e di
          qualunque altro  mezzo  utilizzato  per  il  trasporto  del
          rifiuto, ai sensi dell'articolo  240,  secondo  comma,  del
          codice penale, salvo che gli stessi che  appartengano,  non
          fittiziamente a persona estranea al reato. 
              5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di  cui  al
          comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento
          delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23 della  direttiva
          19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti  e  che  abroga
          alcune direttive), pubblicata nella  G.U.U.E.  22  novembre
          2008, n. L 312: 
              "Articolo 23 (Rilascio delle autorizzazioni) 
              1. Gli  Stati  membri  impongono  a  qualsiasi  ente  o
          impresa che intende effettuare il trattamento  dei  rifiuti
          di ottenere l'autorizzazione dell'autorita' competente. 
              Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue: 
              a) i tipi e  i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti tecnici e  di  altro  tipo  applicabili  al  sito
          interessato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere; 
              d)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che  si
          rivelano necessarie; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie. 
              2. Le autorizzazioni possono  essere  concesse  per  un
          periodo determinato ed essere rinnovate. 
              3. L'autorita' competente nega l'autorizzazione qualora
          ritenga  che  il  metodo  di   trattamento   previsto   sia
          inaccettabile  dal  punto   di   vista   della   protezione
          dell'ambiente,  in  particolare  quando  non  sia  conforme
          all'articolo 13. 
              4. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento  o  il
          coincenerimento con recupero di  energia  sono  subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato di efficienza energetica. 
              5.  A  condizione  che  le  prescrizioni  del  presente
          articolo siano rispettate, l'autorizzazione  rilasciata  in
          virtu' di un'altra normativa nazionale o  comunitaria  puo'
          essere combinata con l'autorizzazione di cui al paragrafo 1
          in un'unica autorizzazione, qualora tale  formato  permetta
          di evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei
          lavori   effettuati   dall'operatore    o    dall'autorita'
          competente." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35 della  direttiva
          19 novembre 2008, n. 2008/98/CE (Direttiva  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti  e  che  abroga
          alcune direttive), pubblicata nella  G.U.U.E.  22  novembre
          2008, n. L 312: 
              "Articolo 35 (Tenuta di registri) 
              1. Gli enti  o  le  imprese  di  cui  all'articolo  23,
          paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli  enti
          o  le  imprese  che  raccolgono   o   trasportano   rifiuti
          pericolosi  a  titolo  professionale,  o  che  operano   in
          qualita'  di  commercianti  e   intermediari   di   rifiuti
          pericolosi, tengono un registro  cronologico  in  cui  sono
          indicati la quantita', la natura e l'origine  dei  rifiuti,
          nonche', se opportuno, la  destinazione,  la  frequenza  di
          raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di  trattamento
          previsti per i rifiuti e  forniscono,  su  richiesta,  tali
          informazioni alle autorita' competenti. 
              2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono  conservati
          per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti
          e delle imprese che  trasportano  rifiuti  pericolosi,  che
          devono conservare tali registri per almeno dodici  mesi.  I
          documenti che comprovano l'esecuzione delle  operazioni  di
          gestione  sono  forniti  su   richiesta   delle   autorita'
          competenti o dei precedenti detentori. 
              3. Gli Stati membri possono esigere che i produttori di
          rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   14-bis   del
          decreto-legge  1  luglio   2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga di  termini),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. del 1° luglio 2009, n.  150  e  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 4 agosto 2009, n. 179: 
              "Articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico
          di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
              1. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, con uno o piu' decreti adottati in  attuazione  delle
          previsioni contenute nell' articolo 1,  comma  1116,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi  dell'  articolo
          189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, introdotto dall'articolo  2,  comma  24,  del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' ai  sensi  dell'
          articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
          n. 172,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          dicembre 2008, n. 210, e  relativi  all'istituzione  di  un
          sistema informatico di controllo della  tracciabilita'  dei
          rifiuti, di  cui  al  predetto  articolo  189  del  decreto
          legislativo n. 152  del  2006,  definisce,  anche  in  modo
          differenziato    in    relazione    alle    caratteristiche
          dimensionali  e  alle  tipologie  delle  attivita'  svolte,
          eventualmente   prevedendo   la   trasmissione   dei   dati
          attraverso modalita' operative semplificate, in particolare
          i tempi e le modalita' di attivazione nonche'  la  data  di
          operativita' del sistema, le informazioni  da  fornire,  le
          modalita' di fornitura e  di  aggiornamento  dei  dati,  le
          modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri
          sistemi informativi, le modalita' di elaborazione dei dati,
          le modalita' con le quali  le  informazioni  contenute  nel
          sistema informatico dovranno  essere  detenute  e  messe  a
          disposizione delle autorita' di controllo che  ne  facciano
          richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema
          e per la partecipazione dei rappresentanti delle  categorie
          interessate al medesimo monitoraggio, anche  attraverso  un
          apposito comitato senza oneri per il bilancio dello  Stato,
          nonche' l'entita' dei contributi  da  porre  a  carico  dei
          soggetti di cui al comma 3 del predetto  articolo  189  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri
          derivanti  dalla  costituzione  e  dal  funzionamento   del
          sistema, da versare all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          per  essere   riassegnati,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare.  Il  Governo,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, con uno  o
          piu' regolamenti, ai sensi  dell'  articolo  17,  comma  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, opera la  ricognizione  delle  disposizioni,
          ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152
          del 2006, le quali, a decorrere dalla data di  operativita'
          del sistema informatico, come definita dai decreti  di  cui
          al periodo precedente,  sono  abrogate  in  conseguenza  di
          quanto stabilito dal presente articolo." 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  183  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  aprile  2006,
          n.88: 
              "Articolo 183 (Definizioni) 
              1. Ai fini della parte quarta del  presente  decreto  e
          fatte  salve  le  ulteriori  definizioni  contenute   nelle
          disposizioni speciali, si intende per: 
              a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              c)  «oli   usati»:   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
              e)  «autocompostaggio»:   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche, ai fini dell'utilizzo  in  sito  del  materiale
          prodotto; 
              f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o  chiunque
          effettui operazioni di pretrattamento,  di  miscelazione  o
          altre operazioni  che  hanno  modificato  la  natura  o  la
          composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); 
              (omissis) 
              pp) «circuito  organizzato  di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
              (omissis)" 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  184  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  aprile  2006,
          n.88: 
              "Articolo 184 (Classificazione) 
              (omissis) 
              3. Sono rifiuti speciali: 
              a) i rifiuti da attivita' agricole e  agro-industriali,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 
              b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di  demolizione,
          costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
          di scavo,  fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo
          184-bis; 
              c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
              d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
              e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
              f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
              g) i rifiuti derivanti dalla attivita'  di  recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee  dalla
          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
              (omissis)" 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2135  del  codice
          civile: 
              "Articolo 2135 (Imprenditore agricolo) 
              E'  imprenditore  agricolo  chi  esercita   una   delle
          seguenti attivita': coltivazione del  fondo,  selvicoltura,
          allevamento di animali e attivita' connesse. 
              Per coltivazione del  fondo,  per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal   medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette    alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge." 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  212  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff.  14  aprile  2006,
          n.88: 
              "Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) 
              (omissis) 
              19. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              19-bis.  Sono  esclusi   dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  Codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera  pp),  comma  1  dell'articolo
          183. 
              (omissis)" 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   81,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25
          giugno 2008, n. 147 e convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21
          agosto 2008, n. 195: 
              "Articolo 81 (Settori petrolifero e del gas) 
              (omissis) 
              18. E'  fatto  divieto  agli  operatori  economici  dei
          settori richiamati al comma 16 di  traslare  l'onere  della
          maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo.  L'Autorita'
          per l'energia elettrica e  il  gas  vigila  sulla  puntuale
          osservanza della disposizione di cui al precedente  periodo
          e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
          sostanzialmente  gli  adempimenti  cui  sono  chiamate   le
          imprese con fatturato inferiore  a  quello  previsto  dall'
          articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre
          1990, n. 287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
          presenta, entro il  31  dicembre  2008,  una  relazione  al
          Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di  cui
          al comma 16.  La  vigilanza  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e  il  gas  si  svolge  mediante  accertamenti  a
          campione e si esercita nei confronti dei soli  soggetti  il
          cui fatturato e' superiore  al  fatturato  totale  previsto
          dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi,  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287. 
              (omissis)" 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  13  ottobre
          1990, n. 240: 
              "Articolo 16 (Comunicazione delle concentrazioni) 
              1. Le operazioni di concentrazione di cui  all'articolo
          5 devono essere  preventivamente  comunicate  all'Autorita'
          qualora il fatturato totale realizzato a livello  nazionale
          dall'insieme delle  imprese  interessate  sia  superiore  a
          cinquecento miliardi di lire, e qualora il fatturato totale
          realizzato a  livello  nazionale  dall'impresa  di  cui  e'
          prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta  miliardi
          di lire. Tali valori sono  incrementati  ogni  anno  di  un
          ammontare   equivalente   all'aumento    dell'indice    del
          deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo. 
              (omissis)" 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  6
          febbraio  2004,  n.  36,  (Nuovo  ordinamento   del   Corpo
          forestale dello Stato),  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  14
          febbraio 2004, n. 37: 
              "Articolo 2 (Funzioni del Corpo forestale dello Stato) 
              1. Fatte salve le attribuzioni delle  regioni  e  degli
          enti locali, il  Corpo  forestale  dello  Stato  svolge  le
          funzioni di rilievo nazionale assegnategli  dalle  leggi  e
          dai regolamenti, e in particolare ha competenza in  materia
          di: 
              a)  concorso  al  mantenimento  dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblica con particolare  riferimento  alle  aree
          rurali e montane; 
              b)   vigilanza,   prevenzione   e   repressione   delle
          violazioni compiute in danno dell'ambiente,  con  specifico
          riferimento  alla  tutela  del  patrimonio   faunistico   e
          naturalistico  nazionale  e  alla  valutazione  del   danno
          ambientale,  nonche'  collaborazione  nell'esercizio  delle
          funzioni  di  cui  agli  articoli  35  e  36  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
              c)   controllo   e   certificazione    del    commercio
          internazionale e della detenzione di esemplari di  fauna  e
          di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi  della
          Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie
          animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata   a
          Washington il 3 marzo 1973, resa  esecutiva  con  legge  19
          dicembre  1975,  n.  874,  e   della   relativa   normativa
          comunitaria; 
              d)  vigilanza   e   controllo   dell'attuazione   delle
          convenzioni  internazionali  in  materia  ambientale,   con
          particolare riferimento alla tutela delle foreste  e  della
          biodiversita' vegetale e animale; 
              e)  controlli  derivanti  dalla  normativa  comunitaria
          agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
          al  rispetto  della  normativa  in  materia  di   sicurezza
          alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; 
              f)  sorveglianza  delle  aree  naturali   protette   di
          rilevanza internazionale e nazionale  e  delle  altre  aree
          protette secondo le modalita' previste  dalla  legislazione
          vigente; 
              g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali
          riconosciute  di  importanza  nazionale  o  internazionale,
          nonche' degli altri beni destinati alla conservazione della
          biodiversita' animale e vegetale; 
              h) sorveglianza e accertamento degli illeciti  commessi
          in violazione delle norme in materia di tutela delle  acque
          dall'inquinamento e del relativo danno  ambientale  nonche'
          repressione  dei  traffici  illeciti  e  degli  smaltimenti
          illegali dei rifiuti; 
              (omissis)" 
              - Si  riporta  la  rubrica  del  decreto  del  Ministro
          dell'interno 28  aprile  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006: Riassetto dei comparti
          di specialita' delle Forze di polizia. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  108  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136), pubblicato nella Gazz. Uff.  28  settembre  2011,  n.
          226: 
              "Articolo 108 (Direzione investigativa antimafia) 
              (omissis) 
              8. La D.I.A. si avvale di  personale  dei  ruoli  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della guardia di finanza,  nonche'  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato.   Il
          personale dei ruoli del Corpo di  polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello  Stato  opera  nell'ambito  delle
          articolazioni centrali e periferiche della  D.I.A.  per  le
          esigenze di collegamento con le strutture di  appartenenza,
          anche in relazione a quanto previsto dal comma  3,  nonche'
          per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni
          di interesse all'interno delle strutture  carcerarie  e  di
          quelle connesse al contrasto  delle  attivita'  organizzate
          per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
          istituto.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con i Ministri della  giustizia,  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali  e  dell'economia  e  delle
          finanze sono definiti i contingenti di personale del  Corpo
          di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato
          che opera nell'ambito della D.I.A.,  nonche'  le  modalita'
          attuative di individuazione, di assegnazione e  di  impiego
          del medesimo personale. 
              (omissis)"