Art. 11 
 
 
      Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati 
 
  1. Il Governo informa tempestivamente le  Camere  sulle  iniziative
assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea  nell'ambito
della procedura di revisione semplificata  di  cui  all'articolo  48,
paragrafi 6 e  7,  e  all'articolo  42,  paragrafo  2,  del  Trattato
sull'Unione  europea,  nonche'  delle  altre  procedure  di  modifica
semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo  Trattato  o
dal  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea.  Il  Governo
fornisce contestualmente alle  Camere  gli  elementi  utili  ai  fini
dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo. 
  2. Nel caso di cui  all'articolo  42,  paragrafo  2,  del  Trattato
sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della  decisione
prevista dal medesimo articolo  e'  fatta  con  legge.  Entro  trenta
giorni dalla  trasmissione  da  parte  del  Consiglio  europeo  della
raccomandazione di cui  al  citato  articolo  42,  paragrafo  2,  del
Trattato sull'Unione europea, il Governo  sottopone  alle  Camere  un
disegno di legge recante l'adozione della decisione,  accompagnandolo
con una relazione illustrativa che da' indicazione  della  portata  e
delle finalita' della decisione di cui si propone l'adozione, nonche'
del suo impatto sull'ordinamento italiano. 
  3. Nei casi in  cui  l'entrata  in  vigore  di  una  decisione  del
Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea e'  subordinata
dal Trattato sull'Unione europea e  dal  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea  alla  previa  approvazione  degli  Stati  membri
conformemente  alle  rispettive  norme  costituzionali,  il   Governo
trasmette  la  decisione  alle  Camere  ai   fini   delle   opportune
deliberazioni.  La  decisione  si  considera  approvata  in  caso  di
deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo  ne  informa
immediatamente  il  Consiglio  europeo  o  il  Consiglio  dell'Unione
europea. 
  4. Nel caso di cui  all'articolo  48,  paragrafo  6,  del  Trattato
sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma  3  del  presente
articolo e' data con  legge.  A  questo  fine,  quando  il  Consiglio
europeo adotta  una  decisione  ai  sensi  del  citato  articolo  48,
paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il  Governo  sottopone
alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione,  un
disegno di legge recante l'approvazione della stessa. 
  5. Nei casi di cui  all'articolo  48,  paragrafo  7,  del  Trattato
sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle  Camere  e'
resa entro il  termine  di  sei  mesi  dalla  trasmissione  dell'atto
dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni
dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe  le
Camere, esse ne danno immediata  comunicazione  a  tali  istituzioni,
informando contestualmente il Governo. 
  6. La decisione sulle risorse proprie,  di  cui  all'articolo  311,
terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  e'
approvata con legge. 
  7. Il Governo informa tempestivamente  le  Camere  sullo  stato  di
approvazione delle decisioni di cui al  presente  articolo  da  parte
degli altri Stati membri dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3.