Art. 11 
 
 
Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini 
 
  1. Nel  settore  degli  oli  di  oliva  extra  vergini  la  vendita
sottocosto e' soggetta a comunicazione  al  comune  dove  e'  ubicato
l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e  puo'
essere effettuata solo una volta nel  corso  dell'anno.  E'  comunque
vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio  commerciale
che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui  fa
parte, detiene una quota superiore al 10 per cento  della  superficie
di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia  dove
ha sede l'esercizio.