Art. 11 Requisiti e condizioni di utilizzabilita' delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari sono rilasciate alle imprese utilizzatrici in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione nel registro; b) certificazione, laddove prevista dalla legge; c) assenza di provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge. 2. E' fatto obbligo alle imprese utilizzatrici di autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari di rispettare le seguenti condizioni: a) informare la controparte estera delle eventuali condizioni e limitazioni apposte dall'Autorita' nazionale - UAMA, ivi comprese quelle relative all'impiego finale o all'esportazione verso Stati terzi; b) rispettare le eventuali condizioni e limitazioni, ivi compresi i vincoli relativi al materiale e alle informazioni classificate; c) informare l'Autorita' nazionale - UAMA delle eventuali variazioni dei destinatari intermedi e finali, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione; d) fornire, ove previsto, la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, della legge all'Autorita' nazionale - UAMA e informarla dell'eventuale mancato utilizzo dell'autorizzazione rilasciata, nei termini di validita' ivi indicati; e) attenersi, all'atto dell'operazione, al rispetto della tipologia dei materiali, dei destinatari, dei termini e di tutte le altre prescrizioni indicate nell'autorizzazione; f) depositare l'autorizzazione presso l'ufficio doganale competente.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 15 (Sospensione o revoca delle autorizzazioni). - 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-bis e 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio. 1-bis. Il Ministero degli affari esteri puo' provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonche' per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione puo' essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata. 2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD. 4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'art. 7. 5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e' estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13 non imputabili alla volonta' dell'operatore. 6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'art. 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'art. 15 della suddetta legge. 7. In casi eccezionali il CISD puo' temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'art. 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornira' elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avra' ritenuto opportuno adottare misure cautelative. 8. Il divieto sara' rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.». - Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 20 (Utilizzo delle autorizzazioni). - 1. L'impresa autorizzata all'esportazione, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, o al transito di materiali di armamento e' tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto: a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate; b) ad inviare entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni di esportazione e transito al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorita' governativa locale.».