Art. 11 
 
                       Requisiti e condizioni 
               di utilizzabilita' delle autorizzazioni 
 
  1.  Le  autorizzazioni  ai   trasferimenti   intracomunitari   sono
rilasciate  alle  imprese  utilizzatrici  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
  a) iscrizione nel registro; 
  b) certificazione, laddove prevista dalla legge; 
  c)  assenza  di  provvedimenti  di  sospensione  o   revoca   delle
autorizzazioni di cui all'articolo 15 della legge. 
  2. E' fatto obbligo alle imprese utilizzatrici di autorizzazioni ai
trasferimenti intracomunitari di rispettare le seguenti condizioni: 
  a) informare la controparte estera  delle  eventuali  condizioni  e
limitazioni apposte dall'Autorita' nazionale  -  UAMA,  ivi  comprese
quelle relative all'impiego finale  o  all'esportazione  verso  Stati
terzi; 
  b) rispettare le eventuali condizioni e limitazioni, ivi compresi i
vincoli relativi al materiale e alle informazioni classificate; 
  c)  informare  l'Autorita'  nazionale  -   UAMA   delle   eventuali
variazioni  dei   destinatari   intermedi   e   finali,   intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione; 
  d) fornire, ove previsto, la documentazione di cui all'articolo 20,
comma 1, della legge all'Autorita'  nazionale  -  UAMA  e  informarla
dell'eventuale mancato utilizzo dell'autorizzazione  rilasciata,  nei
termini di validita' ivi indicati; 
  e) attenersi, all'atto dell'operazione, al rispetto della tipologia
dei materiali, dei destinatari, dei  termini  e  di  tutte  le  altre
prescrizioni indicate nell'autorizzazione; 
  f)   depositare   l'autorizzazione   presso   l'ufficio    doganale
competente. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 15 della citata legge n.  185  del
          1990 e' il seguente: 
              «Art. 15 (Sospensione o revoca delle autorizzazioni). -
          1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9,  10-bis  e  13
          sono soggette a  sospensione  o  revoca  quando  vengano  a
          cessare le condizioni prescritte per il rilascio. 
              1-bis.  Il   Ministero   degli   affari   esteri   puo'
          provvisoriamente sospendere, previa verifica con  lo  Stato
          membro,  gli  effetti  della  autorizzazione  generale  nei
          riguardi di un destinatario situato in altro  Stato  membro
          che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione
          generale medesima, nonche' per la  tutela  degli  interessi
          essenziali di sicurezza nazionale,  per  motivi  di  ordine
          pubblico o di  pubblica  sicurezza,  informando  gli  altri
          Stati membri e la commissione delle ragioni della misura di
          salvaguardia accettata. La sospensione puo' essere revocata
          quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata. 
              2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di  cui
          all'art. 9 sono disposte con  decreto  del  Ministro  della
          difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 
              3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di  cui
          agli articoli 10-bis e 13 sono  disposte  con  decreto  del
          Ministro degli affari esteri sentito il CISD. 
              4.  Le  decisioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  vengono
          comunicate al Comitato consultivo di cui all'art. 7. 
              5. La copertura assicurativa prevista  dalla  legge  24
          maggio  1977,  n.  227,  e'  estesa  ai  casi  di   revoca,
          sospensione o mancata proroga delle autorizzazioni  di  cui
          agli articoli 10-bis e  13  non  imputabili  alla  volonta'
          dell'operatore. 
              6. La revoca o la sospensione delle  autorizzazioni  di
          cui agli articoli 10-bis e 13, o il loro mancato rinnovo  o
          proroga nel corso della  esecuzione  di  un  contratto,  si
          devono intendere, ai sensi dell'art. 14,  numero  6,  della
          legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti  da
          inadempienze  contrattuali  dell'operatore  nazionale  agli
          effetti dell'escussione di fidejussioni e della  mancata  o
          ritardata   restituzione   di    cauzioni,    depositi    o
          anticipazioni prestati o costituiti per i  motivi  indicati
          alla lettera m) dell'art. 15 della suddetta legge. 
              7. In casi eccezionali  il  CISD  puo'  temporaneamente
          vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'art.  1,
          comma 11, verso quei  Paesi,  di  cui  fornira'  elenco  al
          Ministero degli affari esteri, per i quali  avra'  ritenuto
          opportuno adottare misure cautelative. 
              8. Il divieto sara'  rimosso  dallo  stesso  CISD  solo
          quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.». 
              - Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge n.
          185 del 1990 e' il seguente: 
              «Art.  20  (Utilizzo  delle   autorizzazioni).   -   1.
          L'impresa           autorizzata           all'esportazione,
          all'intermediazione, alla cessione di  licenze  produttive,
          alla   delocalizzazione   produttiva,   ai    trasferimenti
          intangibili di software e di tecnologia, o al  transito  di
          materiali  di  armamento  e'  tenuta,  ad  eccezione  delle
          operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in  caso
          di licenza globale di progetto: 
              a) a  comunicare  tempestivamente  al  Ministero  degli
          affari esteri la  conclusione,  anche  se  parziale,  delle
          operazioni autorizzate; 
              b)  ad   inviare   entro   centottanta   giorni   dalla
          conclusione delle operazioni di esportazione e transito  al
          Ministero degli affari esteri: il  formulario  di  verifica
          ovvero la dichiarazione  di  trasporto  e  transito  (DTTI)
          ovvero  la  bolletta  doganale  di  entrata  nel  Paese  di
          destinazione finale ovvero la documentazione  di  presa  in
          consegna   da   parte   dell'ente    importatore,    ovvero
          documentazione   equipollente   rilasciata   dall'autorita'
          governativa locale.».