Art. 11 
 
Incompatibilita'  tra  incarichi  amministrativi  di  vertice  e   di
  amministratore di ente  pubblico  e  cariche  di  componenti  degli
  organi di indirizzo  nelle  amministrazioni  statali,  regionali  e
  locali 
 
  1. Gli incarichi amministrativi di  vertice  nelle  amministrazioni
statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente
pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili
con la carica di Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  Ministro,
Vice Ministro, sottosegretario di Stato e  commissario  straordinario
del Governo di cui all'articolo 11 della legge  23  agosto  1988,  n.
400, o di parlamentare. 
  2. Gli incarichi amministrativi di  vertice  nelle  amministrazioni
regionali e gli incarichi  di  amministratore  di  ente  pubblico  di
livello regionale sono incompatibili: 
    a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
regione che ha conferito l'incarico; 
    b) con la carica di componente della giunta o  del  consiglio  di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione della medesima regione; 
    c) con la carica di presidente e amministratore  delegato  di  un
ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 
  3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione nonche' gli incarichi di amministratore di ente  pubblico
di livello provinciale o comunale sono incompatibili: 
    a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
provincia, del comune o della forma associativa  tra  comuni  che  ha
conferito l'incarico; 
    b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti  o
di una forma associativa tra comuni avente la  medesima  popolazione,
ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione  locale  che  ha
conferito l'incarico; 
    c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli  enti
di diritto privato in controllo  pubblico  da  parte  della  regione,
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione abitanti della stessa regione.  
 
          Note all'art. 11: 
              Per il riferimento al citato articolo 11 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1.