Art. 11 
 
 
                  Poteri sostitutivi e abrogazioni 
 
  1.  Decorsi  inutilmente  i  termini   per   la   conclusione   dei
procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo
2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  poteri
sostitutivi gia' attribuiti al Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di  cui
all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli
stabilimenti  di  cui  all'articolo  281,  comma   1,   del   decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  sono  attribuiti  al  soggetto
responsabile dei poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo  2,  comma
9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  che  li  esercita  con  le
modalita' e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e  9-quinquies  del
medesimo articolo. 
  3. Per la prosecuzione dell'esercizio  degli  stabilimenti  di  cui
all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in caso  di  mancata  pronuncia  entro  i  termini  previsti,
l'esercizio degli stessi puo' essere proseguito  fino  alla  scadenza
del  termine  previsto  per  la  pronuncia  del   soggetto   di   cui
all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui
sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. 
  4. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo e' abrogato; 
    b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto  e  sesto  periodo  sono
abrogati; 
    c) nell'articolo 281: 
      1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia  entro
i termini previsti  l'esercizio  puo'  essere  proseguito  fino  alla
scadenza  del  termine  previsto  per  la  pronuncia   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a  cui  sia
stato richiesto  di  provvedere  ai  sensi  dell'articolo  269»  sono
abrogate; 
      2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia  entro
i termini previsti  l'esercizio  puo'  essere  proseguito  fino  alla
scadenza  del  termine  previsto  per  la  pronuncia   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a  cui  sia
stato richiesto  di  provvedere  ai  sensi  dell'articolo  269»  sono
abrogate; 
      3) al comma 4 il secondo periodo e' abrogato; 
      4) il comma 8 e' abrogato; 
      5) il comma 11 e' abrogato. 
 
              Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi da  9-bis  a
          9-quinquies, della citata legge n. 241 del 1990: 
              «Art. 2.Conclusione del procedimento. 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante  l'adozione  di  un  provvedimento  espresso.   Se
          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza 6. I termini per la  conclusione  del
          procedimento   decorrono   dall'inizio   del   procedimento
          d'ufficio  o  dal  ricevimento   della   domanda,   se   il
          procedimento e' ad iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.». 
              L'articolo 269 del citato decreto  legislativo  n.  152
          del 2006, come  modificato  dal  presente  regolamento.  e'
          riportato nelle note all'articolo 3. 
              Il testo dell'articolo 272, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006, come modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              «2.   Per   specifiche   categorie   di   stabilimenti,
          individuate in  relazione  al  tipo  e  alle  modalita'  di
          produzione, l'autorita' competente puo'  adottare  apposite
          autorizzazioni di carattere generale, relative  a  ciascuna
          singola categoria, nelle  quali  sono  stabiliti  i  valori
          limite di emissione, le  prescrizioni,  anche  inerenti  le
          condizioni di costruzione o di esercizio e  i  combustibili
          utilizzati,  i  tempi   di   adeguamento,   i   metodi   di
          campionamento e di analisi e la periodicita' dei controlli.
          I  valori  limite  di  emissione  e  le  prescrizioni  sono
          stabiliti in conformita' all'articolo 271, commi da 5 a  7.
          L'autorizzazione  generale  stabilisce  i  requisiti  della
          domanda di  adesione  e  puo'  prevedere  appositi  modelli
          semplificati di  domanda,  nei  quali  le  quantita'  e  le
          qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di
          materie  prime  ed  ausiliarie  utilizzate.  Al   fine   di
          stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
          termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato  IV
          alla parte quinta del presente decreto si deve  considerare
          l'insieme degli  impianti  e  delle  attivita'  che,  nello
          stabilimento,  ricadono  in  ciascuna  categoria   presente
          nell'elenco. Per gli  stabilimenti  in  cui  sono  presenti
          anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione  generale
          non si riferisce, il gestore  deve  presentare  domanda  di
          autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. I gestori  degli
          impianti per  cui  e'  stata  adottata  una  autorizzazione
          generale   possono   comunque   presentare    domanda    di
          autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  281  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  come  modificato  dal
          presente regolamento: 
              «Art. 281.Disposizioni transitorie e finali. 
              1. I gestori degli stabilimenti autorizzati,  anche  in
          via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del
          Presidente della Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  ad
          esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale  che
          sono sottoposti alla disciplina di  cui  all'articolo  272,
          comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai
          sensi  dell'articolo  269  entro  i  termini   di   seguito
          indicati. Le regioni e le province autonome  adottano,  nel
          rispetto  di  tali  termini,  appositi  calendari  per   la
          presentazione delle domande; in caso  di  mancata  adozione
          dei calendari, la domanda  di  autorizzazione  deve  essere
          comunque presentata  nei  termini  stabiliti  dal  presente
          comma. La mancata presentazione della domanda nei  termini,
          inclusi quelli fissati dai calendari, comporta la decadenza
          della precedente autorizzazione. L'autorita' competente  si
          pronuncia in un termine pari a otto  mesi  o,  in  caso  di
          integrazione della domanda di autorizzazione, pari a  dieci
          mesi dalla ricezione della domanda stessa. Se la domanda e'
          presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti puo'
          essere  proseguito  fino  alla   pronuncia   dell'autorita'
          competente. In caso  di  stabilimenti  autorizzati  in  via
          provvisoria o in forma tacita, il  gestore  deve  adottare,
          fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente,  tutte  le
          misure necessarie ad evitare un  aumento  anche  temporaneo
          delle emissioni. La domanda di  autorizzazione  di  cui  al
          presente comma deve  essere  presentata  entro  i  seguenti
          termini: 
              a) tra la data di entrata in vigore della parte  quinta
          del  presente  decreto  ed  il  31   dicembre   2011,   per
          stabilimenti anteriori al 1988; 
              b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre  2013,  per
          stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati  autorizzati
          in data anteriore al 1° gennaio 2000; 
              c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre  2015,  per
          stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati  autorizzati
          in data successiva al 31 dicembre 1999. 
              2. Non sono  sottoposti  alla  procedura  autorizzativa
          prevista  dal   comma   1,   gli   stabilimenti   per   cui
          l'autorizzazione e' stata rinnovata ai sensi  dell'articolo
          269, commi 7 o 8. Se uno stabilimento anteriore al 1988  e'
          sottoposto  ad   una   modifica   sostanziale,   ai   sensi
          dell'articolo 269, comma 8, prima del termine previsto  dal
          comma 1, l'autorita' competente procede, in ogni  caso,  al
          rinnovo dell'autorizzazione. 
              3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla  data
          di entrata  in  vigore  della  parte  quinta  del  presente
          decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente
          titolo e che non ricadevano nel campo di  applicazione  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
          203, si adeguano  alle  disposizioni  del  presente  titolo
          entro il  1°  settembre  2013  o  nel  piu'  breve  termine
          stabilito  dall'autorizzazione  alle   emissioni.   Se   lo
          stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la  relativa
          domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo  269
          o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio  2012.
          L'autorita' competente si pronuncia in un  termine  pari  a
          otto mesi o, in  caso  di  integrazione  della  domanda  di
          autorizzazione, pari a dieci  mesi  dalla  ricezione  della
          domanda stessa. Dopo la  presentazione  della  domanda,  le
          condizioni di esercizio ed i  combustibili  utilizzati  non
          possono    essere    modificati    fino     all'ottenimento
          dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della
          domanda  entro  il  termine   previsto   o   in   caso   di
          realizzazione   di   modifiche    prima    dell'ottenimento
          dell'autorizzazione,  lo  stabilimento  si   considera   in
          esercizio  senza  autorizzazione  alle  emissioni.  Se   la
          domanda e' presentata  nel  termine  previsto,  l'esercizio
          puo' essere proseguito fino alla  pronuncia  dell'autorita'
          competente. Ai soli fini della  determinazione  dei  valori
          limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272,
          tali  stabilimenti  si  considerano  nuovi.  La   procedura
          prevista dal presente articolo si applica anche in caso  di
          stabilimenti in esercizio alla data di  entrata  in  vigore
          della parte quinta del presente decreto che ricadevano  nel
          campo di applicazione  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24  maggio  1988,  n.  203,  ma  erano  esentati
          dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto  di
          tale parte quinta, siano soggetti  all'autorizzazione  alle
          emissioni in atmosfera. 
              4. Per gli  stabilimenti  in  esercizio  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quinta del  presente  decreto
          che ricadono nel campo di applicazione del presente  titolo
          e che ricadevano nel campo di applicazione della  legge  13
          luglio 1966, n.  615,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o del titolo  II  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  8  marzo
          2002, aventi potenza termica nominale inferiore  a  10  MW,
          l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione del comma
          3, adotta le autorizzazioni generali  di  cui  all'articolo
          272, comma 2, entro cinque anni da tale data. 
              5. Le integrazioni e le modifiche degli  allegati  alle
          norme in materia di  tutela  dell'aria  e  della  riduzione
          delle emissioni in  atmosfera  del  presente  decreto  sono
          adottate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, per quanto  di  competenza,  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281. 
              6. Alla modifica ed integrazione  degli  Allegati  alla
          parte  quinta  del  presente  decreto,  al  fine  di   dare
          attuazione alle direttive comunitarie per le parti  in  cui
          le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive  e
          delle caratteristiche di  ordine  tecnico  stabilite  dalle
          norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo 13  della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              7.  Le  domande  di  autorizzazione,  i   provvedimenti
          adottati dall'autorita'  competente  e  i  risultati  delle
          attivita' di  controllo,  ai  sensi  del  presente  titolo,
          nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso
          dell'autorita' competente sono  messi  a  disposizione  del
          pubblico  ai  sensi  di   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              8. (abrogato). 
              9. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza oneri  a
          carico della  finanza  pubblica,  una  commissione  per  la
          raccolta, l'elaborazione e la diffusione, tra le  autorita'
          competenti, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini
          dell'applicazione della parte quinta del presente decreto e
          per la valutazione delle migliori tecniche  disponibili  di
          cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa). La  commissione
          e' composta da  un  rappresentante  nominato  dal  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio,  con  funzioni
          di presidente,  un  rappresentante  nominato  dal  Ministro
          delle attivita' produttive, un rappresentante nominato  dal
          Ministro della  salute  e  cinque  rappresentanti  nominati
          dalla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  Alle  riunioni
          della  Commissione   possono   partecipare   uno   o   piu'
          rappresentanti di ciascuna regione o provincia autonoma. Il
          decreto  istitutivo  disciplina  anche  le   modalita'   di
          funzionamento della commissione,  inclusa  la  periodicita'
          delle  riunioni,  e  le  modalita'  di  partecipazione   di
          soggetti  diversi  dai  componenti.  Ai  componenti   della
          commissione e agli  altri  soggetti  che  partecipano  alle
          riunioni della  stessa  non  spetta  la  corresponsione  di
          compensi,  indennita',  emolumenti   a   qualsiasi   titolo
          riconosciuti o rimborsi spese. 
              10. A fini  di  informazione  le  autorita'  competenti
          rendono disponibili  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela   del   territorio,   in   formato   digitale,    le
          autorizzazioni rilasciate ai sensi  degli  articoli  269  e
          272. 
              11. (abrogato).».