Articolo 11 Norme generali 1. Tutti gli interventi edilizi devono prevedere la conservazione degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale esistenti ed essere finalizzati all'eliminazione e alla riorganizzazione in forme compatibili delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti. 2. Gli eventuali ampliamenti di corpi di fabbrica devono essere attuati, in quanto interessanti edifici in muratura portante, nel rispetto delle regole di accrescimento delle specifiche tipologie architettoniche e dei materiali tradizionali, nonche' nel rispetto degli elementi storico-architettonici eventualmente presenti, secondo quanto previsto agli articoli successivi, salvo quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG vigenti se piu' restrittive. 3. Tutti gli interventi di recupero di edifici in muratura portante devono osservare le seguenti indicazioni: a) rispettare la concezione strutturale dell'edificio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi; b) perle ricostruzioni parziali di edifici in muratura, prevedere l'integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza. 4. Gli edifici ad uso annesso agricolo legittimamente esistenti alla data di adozione del Piano, in quanto realizzati in conformita' ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio costituiti da materiali eterogenei e non compatibili con i caratteri costruttivi locali, quali lamiere, strutture metalliche, cemento armato, blocchi di cemento e simili, compatibilmente con la normativa delle aree di piano di cui fanno parte, possono essere demoliti e ricostruiti a parita' di volumetria in muratura portante, nel rispetto delle modalita' e dei materiali costruttivi tradizionali.