ARTICOLO 11 RESPONSABILITA' Qualsiasi mancanza o rifiuto di una Parte di onorare o adempiere ai propri obblighi, di adottare tutte le misure e di concedere tutti i diritti e benefici previsti dal presente Accordo, costituiva' una violazione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo. La responsabilita' di una Parte ai sensi del presente Articolo, in conformita' con i principi generali del diritto internazionale, si estende agli atti e omissioni di qualsiasi Autorita' Statale o Entita' Statale.