(Accordo-art. 11)
                             ARTICOLO 11 
 
                           RESPONSABILITA' 
 
  Qualsiasi mancanza o rifiuto di una Parte di onorare o adempiere ai
propri obblighi, di adottare tutte le misure e di concedere  tutti  i
diritti e benefici previsti dal  presente  Accordo,  costituiva'  una
violazione dei propri obblighi ai  sensi  del  presente  Accordo.  La
responsabilita' di una Parte  ai  sensi  del  presente  Articolo,  in
conformita' con i principi generali del  diritto  internazionale,  si
estende agli atti  e  omissioni  di  qualsiasi  Autorita'  Statale  o
Entita' Statale.