Art. 11. (Principi generali di organizzazione e di funzionamento) 1. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero di 130 unita', comprensive dei posti di dirigente di prima fascia e di seconda fascia, e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le necessita' di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle modalita' di trasferimento del personale indicate nell'art. 22 del decreto istitutivo. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia puo' avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilita' economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. 2. L'organizzazione dell'Agenzia e' determinata con regolamento adottato dal Direttore entro 45 giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del presente Statuto, ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato. 3. Il regolamento di organizzazione definisce nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme sull'assunzione del personale, nonche' la disciplina sui contratti di lavoro flessibile nel rispetto dell'articolo 36 e dell'articolo 7, commi 6 e seguenti, dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4 Nelle more dell'inserimento nell'accordo quadro sui comparti di contrattazione, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.