Art. 11 
 
Misure per favorire la risoluzione di  crisi  aziendali  e  difendere
                            l'occupazione 
 
  1. (( All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,  dopo  le
parole: «Ai finanziamenti del Foncooper» sono inserite  le  seguenti:
«e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo
17, comma 5». )) 
  2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende,  rami  d'azienda  o
complessi di beni e contratti di  imprese  sottoposte  a  fallimento,
concordato   preventivo,   ((   amministrazione    straordinaria    o
liquidazione coatta amministrativa, )) hanno  diritto  di  prelazione
per l'affitto o per l'acquisto le societa' cooperative costituite  da
lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. 
  3. L'atto di  aggiudicazione  dell'affitto  o  della  vendita  alle
societa' cooperative di cui al comma 2, costituisce  titolo  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5,  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, nonche' dell'articolo  2,  comma  19,  della  legge  28
giugno  2012,  n.  92,  ai  soci  lavoratori  delle  medesime,  ferma
l'applicazione delle vigenti norme in  materia  di  integrazione  del
trattamento salariale in favore dei lavoratori che non  passano  alle
dipendenze della societa' cooperativa. 
  (( 3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice  civile  si
interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme
sulle societa' a responsabilita' limitata, il limite all'emissione di
strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito. 
  3-ter.  All'articolo  4,  comma  4-septies,  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: «per un  massimo  di  12  mesi»
sono aggiunte le seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso in
cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata,  in  tutto  o  in
parte,  e  risulti,  sulla  base  di  una  specifica  relazione   del
commissario  straordinario,   l'utile   prosecuzione   dell'esercizio
d'impresa. 
  3-quater. La disposizione di cui all'articolo 111,  secondo  comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni,
si interpreta nel senso  che  i  crediti  sorti  in  occasione  o  in
funzione della procedura di concordato  preventivo  aperta  ai  sensi
dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del
1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla  condizione
che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo
e terzo siano presentati entro il termine,  eventualmente  prorogato,
fissato  dal  giudice  e  che  la  procedura  sia  aperta  ai   sensi
dell'articolo  163  del  medesimo   regio   decreto,   e   successive
modificazioni,  senza  soluzione   di   continuita'   rispetto   alla
presentazione della domanda ai sensi del citato articolo  161,  sesto
comma. 
  3-quinquies. All'articolo 9 del  decreto-legge  10  dicembre  2013,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio  2014,
n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di  cui
al comma 2 e le valutazioni discrezionali  di  cui  al  comma  3,  il
valore determinato ai sensi del comma 1  non  costituisce  un  limite
inderogabile ai fini della legittimita' della vendita». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 9 della legge 27 febbraio  1985,
          n.  49,  recante  "Provvedimenti  per   il   credito   alla
          cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
          occupazione.", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1985,
          n. 55. 
              Si riporta il comma 5 dell'articolo 7  della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, recante "Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro", pubblicata nella Gazz. Uff.  27  luglio  1991,  n.
          175, S.O.: 
              "  5.  I  lavoratori  in  mobilita'  che  ne   facciano
          richiesta per intraprendere  un'attivita'  autonoma  o  per
          associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti
          possono    ottenere    la     corresponsione     anticipata
          dell'indennita' nelle misure indicate  nei  commi  1  e  2,
          detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31
          dicembre 1992 (64) , per i lavoratori  in  mobilita'  delle
          aree di cui al comma 2 che  abbiano  compiuto  i  cinquanta
          anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo  pari
          a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita'
          e comunque non superiore al numero  dei  mesi  mancanti  al
          compimento dei sessanta anni di  eta'.  Per  questi  ultimi
          lavoratori il requisito  di  anzianita'  aziendale  di  cui
          all'articolo 16, comma 1, e'  elevato  in  misura  pari  al
          periodo trascorso tra la data di entrata  in  vigore  della
          presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'.
          Le   somme   corrisposte   a   titolo   di    anticipazione
          dell'indennita'  di  mobilita'  sono  cumulabili   con   il
          beneficio di cui all'articolo 17 della  legge  27  febbraio
          1985, n. 49. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono determinate  le  modalita'  e  le  condizioni  per  la
          corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita',  le
          modalita'  per  la  restituzione  nel  caso   in   cui   il
          lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
          corresponsione,  assuma   una   occupazione   alle   altrui
          dipendenze  nel  settore  privato  o  in  quello  pubblico,
          nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di  cui
          all'articolo 5, commi 4 e 6.". 
              Si riporta il comma 19 dell'articolo 2 della  legge  28
          giugno 2012, n. 92 , recante "Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita.", pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio  2012,  n.
          153, S.O. : 
              "19. In via sperimentale per ciascuno degli anni  2013,
          2014   e   2015   il   lavoratore   avente   diritto   alla
          corresponsione dell'indennita'  di  cui  al  comma  1  puo'
          richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del  relativo
          trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora
          percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di  lavoro
          autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di  auto
          impresa  o  di  micro  impresa,   o   per   associarsi   in
          cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta  nel  limite
          massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
          2014  e  2015.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, di natura non regolamentare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sono  determinati  limiti,
          condizioni e modalita' per l'attuazione delle  disposizioni
          di cui al presente comma.". 
              Si riporta l'articolo 2526 del codice civile 
              "Art. 2526. Soci finanziatori e altri sottoscrittori di
          titoli di debito. 
              L'atto  costitutivo  puo'  prevedere   l'emissione   di
          strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le
          societa' per azioni. 
              L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali  o
          anche  amministrativi  attribuiti   ai   possessori   degli
          strumenti finanziari  e  le  eventuali  condizioni  cui  e'
          sottoposto il  loro  trasferimento.  I  privilegi  previsti
          nella ripartizione degli utili e nel rimborso del  capitale
          non  si  estendono  alle  riserve  indivisibili   a   norma
          dell'articolo  2545-ter.   Ai   possessori   di   strumenti
          finanziari non puo', in ogni caso, essere  attribuito  piu'
          di  un  terzo  dei  voti  spettanti  all'insieme  dei  soci
          presenti  ovvero  rappresentati   in   ciascuna   assemblea
          generale. 
              Il  recesso  dei  possessori  di  strumenti  finanziari
          forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli  articoli
          2437 e seguenti. 
              La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa'
          a responsabilita' limitata puo' offrire  in  sottoscrizione
          strumenti  privi  di  diritti  di  amministrazione  solo  a
          investitori qualificati.". 
              Si riporta  il  comma  4-septies  dell'articolo  4  del
          decreto legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  recante  "Misure
          urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di  grandi
          imprese in stato di insolvenza.",  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff.  24   dicembre   2003,   n.   298.,   convertito   con
          modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante
          "Misure urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di
          grandi imprese in stato di  insolvenza.,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 20 febbraio 2004, n. 42, modificato dalla  legge
          26 febbraio 2011, n. 10, pubblicata nella  Gazz.  Uff.  del
          26/02/2011, n. 47: 
              " 4-septies. Per le procedure il cui programma  risulti
          gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che,  in  ragione
          della loro particolare  complessita',  non  possano  essere
          definite entro il termine indicato al  suddetto  comma,  il
          Ministro dello sviluppo  economico  puo'  disporre  con  le
          medesime modalita'  un'ulteriore  proroga  del  termine  di
          esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.". 
              Si riporta l'articolo 111 del regio  decreto  16  marzo
          1962, n.  267,  recante  "Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa." pubblicato nella
          Gazz. Uff. 6  aprile  1942,  n.  81,  S.O.  modificato  dal
          decreto legislativo del 9 gennaio 2006,  n.  5,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2006, n. 12, S.O.: 
              "Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme) 
              Le somme ricavate dalla liquidazione  dell'attivo  sono
          erogate nel seguente ordine: 
              1)  per  il  pagamento   dei   crediti   prededucibili;
          http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01PGN001LX0
          000107749ART1187  &  NOTXT=1   &   NONAV=2   &   TIPO=5   &
          FT_CID=20223 & NAVIPOS=4 & DS_POS=0 & OPERA=01 & - 226 
              2) per il pagamento dei crediti ammessi con  prelazione
          sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
              3) per il  pagamento  dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono  considerati  debiti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge;  tali  debiti  sono
          soddisfatti con preferenza ai  sensi  del  primo  comma  n.
          1).". 
              Si riporta l'articolo 161 del citato regio  decreto  16
          marzo 1962, n. 267: 
              "Art. 161. (Domanda di concordato) 
              La  domanda  per   l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
          dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
          propria sede  principale;  il  trasferimento  della  stessa
          intervenuto nell'anno antecedente al deposito  del  ricorso
          non rileva ai fini della individuazione della competenza. 
              Il debitore deve presentare con il ricorso: 
              a)   una   aggiornata   relazione   sulla    situazione
          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
              b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita'  e
          l'elenco nominativo dei creditori,  con  l'indicazione  dei
          rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
              c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o  personali
          su beni di proprieta' o in possesso del debitore; 
              d) il valore dei beni e i creditori  particolari  degli
          eventuali soci illimitatamente responsabili; 
              e) un piano contenente la descrizione  analitica  delle
          modalita' e dei tempi di adempimento della proposta. 
              Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
          devono  essere   accompagnati   dalla   relazione   di   un
          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei
          requisiti di cui all' articolo 67,terzo  comma,  lett.  d),
          che  attesti  la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e   la
          fattibilita' del piano  medesimo.  Analoga  relazione  deve
          essere presentata nel caso di modifiche  sostanziali  della
          proposta o del piano. 
              Per la societa' la  domanda  deve  essere  approvata  e
          sottoscritta a norma dell'articolo 152. 
              La domanda di  concordato  e'  comunicata  al  pubblico
          ministero ed e' pubblicata, a  cura  del  cancelliere,  nel
          registro  delle  imprese  entro  il  giorno  successivo  al
          deposito in cancelleria. 
              L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
          domanda di concordato unitamente ai bilanci  relativi  agli
          ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo  dei  creditori
          con l'indicazione dei rispettivi crediti,  riservandosi  di
          presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
          ai commi secondo e  terzo  entro  un  termine  fissato  dal
          giudice,  compreso  fra  sessanta  e  centoventi  giorni  e
          prorogabile, in presenza di  giustificati  motivi,  di  non
          oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
          e con conservazione  sino  all'omologazione  degli  effetti
          prodotti dal ricorso, il debitore puo'  depositare  domanda
          ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma.  In  mancanza,
          si applica l'articolo  162,  commi  secondo  e  terzo.  Con
          decreto motivato che fissa  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo,  il  tribunale  puo'   nominare   il   commissario
          giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si
          applica  l'articolo  170,  secondo  comma.  Il  commissario
          giudiziale, quando accerta che  il  debitore  ha  posto  in
          essere una delle condotte previste dall'articolo 173,  deve
          riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme  del
          procedimento  di  cui  all'articolo  15  e  verificata   la
          sussistenza  delle  condotte  stesse,  puo',  con  decreto,
          dichiarare improcedibile  la  domanda  e,  su  istanza  del
          creditore o su richiesta del pubblico ministero,  accertati
          i presupposti di cui agli  articoli  1  e  5,  dichiara  il
          fallimento   del   debitore   con   contestuale    sentenza
          reclamabile a norma dell'articolo 18. 
              Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto  di  cui
          all'articolo 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti
          di straordinaria amministrazione previa autorizzazione  del
          tribunale, il quale puo' assumere sommarie  informazioni  e
          deve acquisire il parere  del  commissario  giudiziale,  se
          nominato. Nello stesso periodo e a decorrere  dallo  stesso
          termine il debitore puo'  altresi'  compiere  gli  atti  di
          ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
          sorti  per  effetto  degli  atti  legalmente  compiuti  dal
          debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. 
              Con il decreto che fissa il termine  di  cui  al  sesto
          comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve  disporre  gli
          obblighi  informativi  periodici,   anche   relativi   alla
          gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta
          ai fini della predisposizione della proposta e  del  piano,
          che il debitore deve  assolvere,  con  periodicita'  almeno
          mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale  se
          nominato,  sino  alla  scadenza  del  termine  fissato.  Il
          debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
          finanziaria dell'impresa che, entro il  giorno  successivo,
          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese  a  cura  del
          cancelliere. In caso di violazione  di  tali  obblighi,  si
          applica l'articolo  162,  commi  secondo  e  terzo.  Quando
          risulta  che   l'attivita'   compiuta   dal   debitore   e'
          manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
          e del piano, il  tribunale,  anche  d'ufficio,  sentito  il
          debitore e il commissario giudiziale se nominato,  abbrevia
          il termine fissato con il decreto di cui  al  sesto  comma,
          primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire  i
          creditori. 
              La domanda di  cui  al  sesto  comma  e'  inammissibile
          quando il debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato
          altra domanda ai sensi del medesimo comma  alla  quale  non
          abbia  fatto  seguito  l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato  preventivo  o  l'omologazione  dell'accordo  di
          ristrutturazione dei debiti. 
              Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22,  primo
          comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
          fallimento il termine di cui al sesto  comma  del  presente
          articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
          giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. ". 
              Si riporta l'articolo 163 del citato regio  decreto  16
          marzo 1962, n. 267: 
              "Art. 163. (Ammissione alla procedura) 
              Il  tribunale,   verificata   la   completezza   e   la
          regolarita' della documentazione, con decreto non  soggetto
          a reclamo,  dichiara  aperta  la  procedura  di  concordato
          preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori,
          il tribunale provvede analogamente previa valutazione della
          correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 
              Con  il  provvedimento  di  cui  al  primo  comma,   il
          tribunale: 
              1) delega un giudice alla procedura di concordato; 
              2) ordina  la  convocazione  dei  creditori  non  oltre
          trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce  il
          termine per la comunicazione di questo ai creditori; 
              3)  nomina  il  commissario  giudiziale  osservate   le
          disposizioni degli articoli 28 e 29; 
              4) stabilisce  il  termine  non  superiore  a  quindici
          giorni entro il quale il ricorrente deve  depositare  nella
          cancelleria  del  tribunale  la  somma   che   si   presume
          necessaria per l'intera procedura. 
              Qualora non sia eseguito  il  deposito  prescritto,  il
          commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo  173,
          quarto comma.". 
              Si riporta l'articolo 9 del decreto legge  10  dicembre
          2013, n.  136,  recante  "Disposizioni  urgenti  dirette  a
          fronteggiare  emergenze  ambientali  e  industriali  ed   a
          favorire lo sviluppo delle  aree  interessate.,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2013, n. 289., convertito, con
          modificazioni nella  legge  del  6  febbraio  2014,  n.  6,
          recante  "Disposizioni  urgenti  dirette   a   fronteggiare
          emergenze  ambientali  e  industriali  ed  a  favorire   lo
          sviluppo delle aree interessate.", pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 8 febbraio 2014, n. 32: 
              "Art. 9. Misure per le imprese di interesse  strategico
          nazionale in amministrazione straordinaria 
              1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8  luglio
          1999, n. 270, e' inserito il seguente: 
              «Art.  65-bis.  (Misure  per  la   salvaguardia   della
          continuita' aziendale). - 1. In caso  di  reclamo  previsto
          dall'articolo 65, comma 2,  sono  prorogati  i  termini  di
          durata  del  programma  di  cui  all'articolo  54   ed   ai
          commissari straordinari e' attribuito il potere di regolare
          convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o  di  rami
          di azienda, sentito il comitato di  sorveglianza  e  previa
          autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a
          consentire la salvaguardia della  continuita'  aziendale  e
          dei livelli  occupazionali  nelle  more  del  passaggio  in
          giudicato del decreto che definisce il giudizio.». 
              2. Le previsioni di cui al comma 1 si  applicano  anche
          alle procedure di amministrazione straordinaria di  cui  al
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.". 
              Si riporta l'articolo  63  del  decreto  legislativo  8
          luglio   1999,   n.   270,   recante   "Nuova    disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1  della  L.  30
          luglio 1998, n. 274.", pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto
          1999, n. 185, modificato dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2014, n. 32: 
              "Art. 63. Vendita di aziende in esercizio. 
              1. Per le aziende e i rami di azienda in  esercizio  la
          valutazione effettuata a norma dell'articolo 62,  comma  3,
          tiene  conto  della  redditivita',   anche   se   negativa,
          all'epoca della stima e nel biennio successivo. 
              2. Ai fini della  vendita  di  aziende  o  di  rami  di
          azienda  in  esercizio,  l'acquirente  deve  obbligarsi   a
          proseguire   per   almeno   un   biennio    le    attivita'
          imprenditoriali e a mantenere per  il  medesimo  periodo  i
          livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita. 
              3. La  scelta  dell'acquirente  e'  effettuata  tenendo
          conto,  oltre  che  dell'ammontare  del   prezzo   offerto,
          dell'affidabilita'   dell'offerente   e   del   piano    di
          prosecuzione  delle  attivita'  imprenditoriali  da  questi
          presentato,   anche   con   riguardo   alla   garanzia   di
          mantenimento dei livelli occupazionali. 
              4.  Nell'ambito   delle   consultazioni   relative   al
          trasferimento d'azienda  previste  dall'articolo  47  della
          legge  29   dicembre   1990,   n.   428,   il   commissario
          straordinario,  l'acquirente   e   i   rappresentanti   dei
          lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale
          dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e  ulteriori
          modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme
          vigenti in materia. 
              5.   Salva   diversa   convenzione,   e'   esclusa   la
          responsabilita'  dell'acquirente  per  i  debiti   relativi
          all'esercizio   delle   aziende   cedute,   anteriori    al
          trasferimento.".