Art. 11 
 
 
              Proroga di termini in materia di turismo 
 
  ((  1.  Il  termine  stabilito  dall'articolo  15,  comma  7,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  per  completare
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e'  prorogato
al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive  turistico-alberghiere
con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata  in
vigore  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  9   aprile   1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20  maggio  1994,  che
siano in possesso, alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, dei requisiti per  l'ammissione  al
piano straordinario biennale di  adeguamento  antincendio,  approvato
con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30   marzo   2012,   e   successive
modificazioni. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  si  provvede  ad  aggiornare  le
disposizioni del citato decreto del Ministro  dell'interno  9  aprile
1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le
strutture ricettive  turistico-alberghiere  fino  a  cinquanta  posti
letto. 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'art.  15
          del citato decreto-legge n. 216 del 2011: 
              «7. Il termine indicato  nell'art.  23,  comma  9,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  come  da
          ultimo prorogato dal decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri 25 marzo 2011, recante  ulteriore  proroga  di
          termini  relativa  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del  31
          marzo 2011, e' ulteriormente prorogato di due anni (55) per
          le  strutture  ricettive  turistico-alberghiere  con  oltre
          venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata  in
          vigore del decreto del Ministro dell'interno del  9  aprile
          1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  116  del  20
          maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento  alle
          disposizioni di prevenzione  incendi  e  siano  ammesse,  a
          domanda, al piano  straordinario  biennale  di  adeguamento
          antincendio,   approvato   con   decreto    del    Ministro
          dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto».