Art. 11 Prestazioni: criteri e misure 1. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari. 2. La paga oraria di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' quella individuata secondo le disposizioni di cui ai CCNL applicati. 3. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. 4. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro con ricorso all'ASpI, l'intervento del Fondo - ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 - e' pari al 30% dell'importo dell'indennita' stessa. 5. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale. 6. L'importo dell'assegno ordinario e' pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita' del Fondo. 7. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) punto 2, conseguenti a riduzioni dell'orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa, possono essere erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. 8. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 9. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno convenute a livello aziendale. 10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. 11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punto 2, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' e/o anzianita' contributiva richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, e' versata a carico del fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. 12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 40 della legge n. 183 del 2010. 13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva. 15. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 16. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.