Art. 11 
 
                    Prestazioni: criteri e misure 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  a)  punto  1,  il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi   formativi    di    riconversione    o    riqualificazione
professionale,  e'  pari  alla  corrispondente   retribuzione   lorda
percepita dagli interessati, ridotto  dall'eventuale  concorso  degli
appositi Fondi nazionali e/o comunitari. 
  2. La paga oraria  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo e' quella individuata secondo le disposizioni di cui ai CCNL
applicati. 
  3. Nei casi di riduzione dell'orario di  lavoro  o  di  sospensione
temporanea dell'attivita' lavorativa di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), punto 2, il Fondo  eroga  ai  lavoratori  interessati  un
assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale
concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla
legislazione vigente, secondo criteri e  modalita'  in  atto  per  la
cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. 
  4. Nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro  con
ricorso all'ASpI, l'intervento del Fondo  -  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 17, della legge n. 92 del 28 giugno  2012  -  e'  pari  al  30%
dell'importo dell'indennita' stessa. 
  5. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione
che il  lavoratore  destinatario  durante  il  periodo  di  riduzione
dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non  svolga  alcun
tipo di attivita' lavorativa  in  favore  di  soggetti  terzi.  Resta
comunque fermo quanto previsto dalle normative  vigenti  in  tema  di
diritti e doveri del personale. 
  6. L'importo dell'assegno ordinario e'  pari  alla  prestazione  di
integrazione salariale, con  i  relativi  massimali,  ridotta  di  un
importo pari ai contributi  previsti  dall'art.  26  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilita'  del
Fondo. 
  7. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera  a)
punto  2,  conseguenti  a  riduzioni  dell'orario  di  lavoro   o   a
sospensioni  temporanee  dell'attivita'  lavorativa,  possono  essere
erogate per un  periodo  complessivamente  non  superiore  ai  limiti
stabiliti dalla normativa vigente. 
  8. Nei casi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), il Fondo  eroga
un assegno straordinario di sostegno al  reddito  il  cui  valore  e'
pari: 
    a)  per  i  lavoratori  che  possono   conseguire   la   pensione
anticipata, alla somma dei seguenti importi: 
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della  contribuzione  mancante  per  il  diritto  alla  pensione
anticipata; 
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; 
    b) per  i  lavoratori  che  possono  conseguire  la  pensione  di
vecchiaia  prima  di  quella  anticipata,  alla  somma  dei  seguenti
importi: 
  1)  l'importo  netto  del   trattamento   pensionistico   spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione  del
rapporto di lavoro, compresa la quota  di  pensione  calcolata  sulla
base della contribuzione mancante per il  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia; 
  2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 
  9. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma
rateale,  la  prosecuzione  della   contribuzione   alla   previdenza
integrativa ed il riconoscimento di forme di  copertura  assicurativa
sanitaria, ove esistente, saranno convenute a livello aziendale. 
  10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento  della  contribuzione
correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei  requisiti  minimi  richiesti
per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia;
l'assegno straordinario, esclusa pertanto la  predetta  contribuzione
correlata, e' corrisposto sino  alla  fine  del  mese  antecedente  a
quello previsto per la decorrenza della pensione. 
  11. La contribuzione correlata per i periodi  di  erogazione  delle
prestazioni a favore  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione  di
orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'art.  6,
comma 1,  lettera  a),  punto  2,  e  per  i  periodi  di  erogazione
dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'art.  6,
comma 1, lettera b), compresi  tra  la  cessazione  del  rapporto  di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta'  e/o  anzianita'
contributiva richiesti per  l'accesso  al  trattamento  pensionistico
anticipato o di vecchiaia, e' versata a carico del fondo ed e'  utile
per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi  compresa  quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura. 
  12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario  o
di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il  sostegno  al
reddito, e' calcolata sulla base  di  quanto  previsto  dall'art.  40
della legge n. 183 del 2010. 
  13.  Le  somme  occorrenti  alla  copertura   della   contribuzione
correlata  nei  casi  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro   o   di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per  i
periodi di  erogazione  dell'assegno  straordinario  di  sostegno  al
reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a  carico  del
Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 
  14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione  correlata
sono corrisposti  previa  rinuncia  esplicita  al  preavviso  e  alla
relativa indennita' sostitutiva. 
  15. Nei casi in cui l'importo della indennita' di mancato preavviso
sia superiore  all'importo  complessivo  degli  assegni  straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre  che
abbia formalmente effettuato la rinuncia al  preavviso,  in  aggiunta
agli assegni suindicati, una indennita' una tantum, di  importo  pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 
  16. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da  entrambi
i benefici.