Art. 11 
 
 
    Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali 
 
  1. All'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal  seguente:  «1.  Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta
specializzazione,  possa  avvenire   mediante   contratto   a   tempo
determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque
in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai
soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale  e  specifica  professionalita'  nelle  materie   oggetto
dell'incarico.»; 
    (( b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e  2
del presente articolo nonche' dell'incarico di cui  all'art.  108,  i
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni   sono   collocati   in
aspettativa senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio.». )) 
  (( 2. Il comma 6-quater dell'art. 19  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
  «6-quater.  Per  gli  enti  di  ricerca  di  cui  all'art.  8   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  il  numero  complessivo  degli
incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente
al 20 per cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti
alla prima fascia e al 30 per  cento  della  dotazione  organica  dei
dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione  che  gli
incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano  conferiti
a personale in servizio con  qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo
previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e  specifica  professionalita'  da  parte  dei
soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente». )) 
  3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite dei posti  di  dotazione  organica  attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato  ((  ai  sensi  dell'art.  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di  settore
riguardanti  incarichi  della  medesima  natura,   previa   selezione
pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1, lettera a), del presente  articolo,  ))  ((  puo'  raggiungere  il
livello massimo del )) dieci per cento. 
  4. All'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il
divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche  nel  caso  in
cui nel contratto individuale di  lavoro  il  trattamento  economico,
prescindendo dal possesso del titolo  di  studio,  e'  parametrato  a
quello dirigenziale.». 
  (( 4-bis. All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e successive modificazioni, dopo le parole: «art. 70,  comma  1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»  e'  inserito  il
seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non  si
applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive  modificazioni,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente». 
  4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e  del  29
maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui  al  comma  557
dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2014  e  per  tutto  il  periodo
dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa  di
personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti  comuni  colpiti
dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'art. 9  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come  da  ultimo  modificato  dal
presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e  per
tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. 
  4-quater All'art. 16 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente: 
  «31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni  dell'art.  1,
comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale,  non
si applicano ai comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con  forme
di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie  a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione  di
motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali  connesse  a
significative  presenze  di  turisti,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 110 del citato decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 110 - Incarichi a contratto. 
              1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti
          di responsabili dei servizi o degli uffici,  di  qualifiche
          dirigenziali o di  alta  specializzazione,  possa  avvenire
          mediante contratto a tempo  determinato.  Per  i  posti  di
          qualifica  dirigenziale,  il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi definisce la quota degli  stessi
          attribuibile  mediante  contratti  a   tempo   determinato,
          comunque in misura non superiore al 30 per cento dei  posti
          istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica
          e, comunque,  per  almeno  una  unita'.  Fermi  restando  i
          requisiti richiesti per  la  qualifica  da  ricoprire,  gli
          incarichi  a  contratto  di  cui  al  presente  comma  sono
          conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in
          capo ai soggetti interessati,  il  possesso  di  comprovata
          esperienza pluriennale e specifica  professionalita'  nelle
          materie oggetto dell'incarico. 
              2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi, negli  enti  in  cui  e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce i limiti, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica, contratti a tempo determinato per i  dirigenti  e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti per la qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5 per cento  del  totale  della  dotazione  organica  della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'. Negli altri enti, il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
          della   dotazione   organica,   solo    in    assenza    di
          professionalita' analoghe presenti  all'interno  dell'ente,
          contratti  a   tempo   determinato   di   dirigenti,   alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando  i  requisiti  richiesti  per  la   qualifica   da
          ricoprire.  Tali  contratti  sono   stipulati   in   misura
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento   della
          dotazione  organica  dell'ente  arrotondando  il   prodotto
          all'unita' superiore, o ad una unita' negli  enti  con  una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'. 
              3. I contratti di cui ai precedenti commi  non  possono
          avere durata superiore al mandato elettivo  del  sindaco  o
          del presidente della provincia in  carica.  Il  trattamento
          economico,  equivalente  a  quello  previsto  dai   vigenti
          contratti  collettivi  nazionali  e   decentrati   per   il
          personale degli enti locali,  puo'  essere  integrato,  con
          provvedimento motivato della giunta, da una  indennita'  ad
          personam,   commisurata   alla   specifica   qualificazione
          professionale e culturale, anche  in  considerazione  della
          temporaneita' del rapporto e delle  condizioni  di  mercato
          relative  alle  specifiche  competenze  professionali.   Il
          trattamento economico e l'eventuale indennita' ad  personam
          sono definiti  in  stretta  correlazione  con  il  bilancio
          dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e  del
          personale. 
              4. Il contratto  a  tempo  determinato  e'  risolto  di
          diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il  dissesto
          o  venga  a  trovarsi  nelle   situazioni   strutturalmente
          deficitarie. 
              5. Per il periodo di durata degli incarichi di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico  di
          cui   all'art.   108,   i   dipendenti   delle    pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
              6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,  il  regolamento  puo'  prevedere   collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.". 
              Si  riporta  l'art.  19,  comma  6-quater,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "6-quater. Per gli enti di ricerca di  cui  all'art.  8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente.". 
              Si riporta l'art.  19,  comma  6,  del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "6. Gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.". 
              Si riporta l'art. 90 del citato decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge: 
              "1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e  dei
          servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle
          dirette  dipendenze  del  sindaco,  del  presidente   della
          provincia, della giunta o degli assessori, per  l'esercizio
          delle funzioni di indirizzo e di controllo loro  attribuite
          dalla legge, costituiti da  dipendenti  dell'ente,  ovvero,
          salvo  che  per  gli  enti  dissestati  o   strutturalmente
          deficitari, da collaboratori assunti con contratto a  tempo
          determinato,  i  quali,  se  dipendenti  da  una   pubblica
          amministrazione,  sono  collocati  in   aspettativa   senza
          assegni. 
              2.  Al  personale  assunto  con  contratto  di   lavoro
          subordinato a tempo determinato  si  applica  il  contratto
          collettivo nazionale di lavoro  del  personale  degli  enti
          locali. 
              3.  Con  provvedimento  motivato   della   giunta,   al
          personale di  cui  al  comma  2  il  trattamento  economico
          accessorio previsto dai contratti  collettivi  puo'  essere
          sostituito da un unico emolumento comprensivo dei  compensi
          per  il  lavoro   straordinario,   per   la   produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. 
              3-bis. Resta  fermo  il  divieto  di  effettuazione  di
          attivita' gestionale anche nel caso in  cui  nel  contratto
          individuale   di   lavoro   il    trattamento    economico,
          prescindendo  dal  possesso  del  titolo  di   studio,   e'
          parametrato a quello dirigenziale.". 
              Si riporta l'art. 9, comma 28, del citato decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010 n. 122: 
              "28. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti  locali
          in  sperimentazione  di  cui  all'art.   36   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio  di  cui  all'art.  70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10  settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni
          previste dal presente comma non si applica agli enti locali
          in  regola  con  l'obbligo  di  riduzione  delle  spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per  il  comparto  scuola  e  per
          quello   delle   istituzioni   di   alta    formazione    e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di
          vigilanza sui concessionari  della  rete  autostradale,  ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del
          decreto-legge n. 216 del 2011, il  presente  comma  non  si
          applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta  unita'   di
          personale,  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti esclusivamente per lo svolgimento della  predetta
          attivita'; alla copertura del relativo  onere  si  provvede
          mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
          delle  risorse  di  cui   all'art.   25,   comma   2,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Alle
          minori economie pari a  27  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall' art. 38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009.". 
              Per il riferimento al citato comma  557,  dell'art.  1,
          della legge 27  dicembre  2006,  n.  196,  vedasi  in  note
          all'art. 3. 
              Si  riporta  l'art.  16,  commi  31   e   31-bis,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "31.  A  decorrere  dall'anno  2013,  le   disposizioni
          vigenti in materia di patto di  stabilita'  interno  per  i
          comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i  comuni
          con popolazione superiore a 1.000 abitanti. 
              31-bis. A decorrere  dall'anno  2014,  le  disposizioni
          dell'art. 1,comma 557, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, e successive modificazioni, in  materia  di  riduzione
          delle spese di personale, non si applicano  ai  comuni  con
          popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole
          spese  di  personale  stagionale  assunto  con   forme   di
          contratto  a  tempo  determinato,  che  sono   strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale  in  ragione  di  motivate  caratteristiche
          socio-economiche e territoriali  connesse  a  significative
          presenze di turisti, nell'ambito delle risorse  disponibili
          a legislazione vigente.".