Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  fatto
salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui  all'art.
10, e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981. 
  2.  Gli  allegati  al  presente   decreto   sono   aggiornati   con
provvedimento del dirigente generale-Capo  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento. 
  3. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge  20  giugno
2012, n. 79, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, le attivita' erogate  dal  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, di cui agli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto,
sono rese a titolo oneroso. 
  4. Il presente decreto entra in vigore  dopo  trenta  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
    Roma, 6 agosto 2014 
 
                                                  Il Ministro: Alfano