Art. 11 Spostamenti di vegetali specificati all'interno dell'Unione 1. E' vietato spostare al di fuori delle zone delimitate, o all'interno delle stesse, ogni materiale dei vegetali specificati, nonche' Acacia saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Westringia fruticosa, ad eccezione del polline e dei frutti. 2. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare spostamenti di tale materiale ai sensi del titolo X del decreto legislativo n. 214/2005. 3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare, sotto controllo ufficiale, lo spostamento verso zone diverse dalle zone delimitate, o all'interno delle stesse, dei vegetali specificati, nonche' Acacia saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Westringia fruticosa, che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 9, o che sono stati spostati attraversando una di queste zone, solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato II. 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, i vivai interessati richiedono al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e la verifica delle condizioni di cui all'allegato II. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono la lista dei vivai autorizzati al Servizio fitosanitario centrale.