Art. 11 
 
 
     Spostamenti di vegetali specificati all'interno dell'Unione 
 
  1. E' vietato  spostare  al  di  fuori  delle  zone  delimitate,  o
all'interno delle stesse, ogni materiale  dei  vegetali  specificati,
nonche'  Acacia  saligna,  Polygala  myrtifolia,  Spartium   junceum,
Westringia fruticosa, ad eccezione del polline e dei frutti. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare  spostamenti
di tale materiale ai sensi del titolo X del  decreto  legislativo  n.
214/2005. 
  3. I Servizi  fitosanitari  regionali  possono  autorizzare,  sotto
controllo ufficiale, lo spostamento verso  zone  diverse  dalle  zone
delimitate, o all'interno delle  stesse,  dei  vegetali  specificati,
nonche'  Acacia  saligna,  Polygala  myrtifolia,  Spartium   junceum,
Westringia fruticosa, che sono stati coltivati per almeno  parte  del
loro ciclo  di  vita  in  una  zona  delimitata  stabilita  ai  sensi
dell'art. 9, o che sono stati spostati attraversando  una  di  queste
zone, solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato II. 
  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al  comma  3,  i
vivai interessati  richiedono  al  Servizio  fitosanitario  regionale
competente per territorio  l'autorizzazione  all'uso  del  passaporto
delle piante e la verifica delle condizioni di cui  all'allegato  II.
Entro  dieci  giorni  dal  rilascio  dell'autorizzazione,  i  Servizi
fitosanitari regionali trasmettono la lista dei vivai autorizzati  al
Servizio fitosanitario centrale.