Art. 11 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze
riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme  di
attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano  sono  fatte
salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto  del
Presidente della Repubblica del 31  agosto  1972,  n.  670)  e  dalle
relative norme di attuazione. In tale contesto le  province  autonome
provvedono ad adeguare il presente  provvedimento  alle  norme  dello
statuto di autonomia. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  la
prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 luglio 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2014 
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