Art. 11 
 
 
            Cumulabilita' della prestazione straordinaria 
 
  1.  Gli  assegni  straordinari  di   sostegno   al   reddito   sono
incompatibili  con  i  redditi  da  lavoro,  dipendente  o  autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi e derivati da attivita'  lavorativa  prestata  a  favore  di
altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della  riscossione,
altri soggetti operanti nell'ambito  creditizio  o  finanziario,  ivi
compresi  quelli  operanti  nel  campo  degli  strumenti  finanziari,
nonche' dei fondi  comuni  e  servizi  d'investimento,  che  svolgono
attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui  prestava
servizio l'interessato. 
  2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma  1,
cessa la corresponsione degli assegni  straordinari  di  sostegno  al
reddito, nonche' il versamento dei contributi correlati. 
  3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono  cumulabili
entro   il   limite   massimo   dell'ultima   retribuzione   mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio
comune di cui all'art.  10,  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita'  lavorativa  prestata  a  favore  di
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 
  4. Qualora il cumulo tra detti redditi  e  l'assegno  straordinario
dovesse  superare  il  predetto  limite,   si   procedera'   ad   una
corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 
  5. I predetti assegni sono  cumulabili  con  i  redditi  da  lavoro
autonomo, derivanti  da  attivita'  prestata  a  favore  di  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1,  compresi  quelli  derivanti  da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro,  nell'importo  corrispondente  al  trattamento  minimo  di
pensione del Fondo  pensione  lavoratori  dipendenti  e  per  il  50%
dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo. 
  6.  La  base  retributiva  imponibile  considerata  ai  fini  della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra e'  ridotta  in  misura
pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi. 
  7.  E'  fatto  obbligo  al  lavoratore  che  percepisce   l'assegno
straordinario  di  sostegno  al  reddito,  all'atto   dell'anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore
di lavoro e al Fondo dell'instaurazione  di  successivi  rapporti  di
lavoro dipendenti o autonomi, con  specifica  indicazione  del  nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno
stesso e della contribuzione correlata. 
  8. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma  7,  il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.