Art. 11 Revoche 1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono revocati, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' dei requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili alla societa' cooperativa beneficiaria; b) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; c) fallimento della societa' cooperativa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima societa' di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; d) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 9; e) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento agevolato; f) per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), mancata realizzazione del programma di investimento, ovvero mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati dall'articolo 7, comma 2. 2. Le societa' finanziarie segnalano tempestivamente al Ministero i casi di cui al comma 1.