Art. 11 
 
Revisione delle misure di agevolazione per il inserimento  nel  mondo
  del lavoro e in materia di riserve di posti  nei  concorsi  per  le
  assunzioni  presso  le  amministrazioni  pubbliche  a  favore   dei
  volontari  dell'Esercito  italiano,   della   Marina   militare   e
  dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1013: 
      1) al comma 1, le parole  «Il  Ministro  della  difesa  stipula
convenzioni con associazioni  di  imprese  private»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Ministero della difesa  stipula  convenzioni  con
associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui
al decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modificazioni,»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il Ministero della difesa puo' stipulare convezioni con  le
aziende iscritte nel Registro nazionale delle  imprese  di  cui  alla
legge 9 luglio 1990, n. 185, e  successive  modificazioni,  affinche'
tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente,
sottopongano  a  selezione  prioritariamente  i  volontari  in  ferma
prefissata e  in  ferma  breve  congedati  senza  demerito,  iscritti
nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero,  in  possesso
dei requisiti e delle qualificazioni richieste.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di  concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  d'intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  definisce  un
programma di iniziative in materia di formazione professionale  e  di
collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze  armate
congedati senza demerito, da attuarsi  tramite  apposite  convenzioni
tra le amministrazioni regionali e il  Ministero  della  difesa,  che
possa: 
    a) garantire la tendenziale  uniformita'  del  riconoscimento  da
parte  delle  Regioni  nella  formazione  professionale  di   crediti
formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate; 
    b) riconoscere l'eventuale equipollenza dei titoli conseguiti  al
termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle
Forze armate con i titoli rilasciati  dagli  istituti  di  formazione
accreditati presso le Regioni; 
    c) favorire l'inserimento nei piani operativi regionali di misure
specifiche per  la  formazione  professionale  e  di  una  riserva  a
vantaggio dei medesimi soggetti per l'ammissione ai corsi erogati  "a
catalogo" dagli enti  territoriali  preposti  alla  formazione  nella
misura stabilita dalla medesima intesa con la Conferenza unificata; 
    d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in  regione
diversa da quella di precedente residenza, le misure piu'  favorevoli
previste in materia alloggiativa.»; 
      4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e,  a
partire dall'anno 2017, anche ricorrendo  ai  risparmi  il  Ministero
della difesa derivanti  dalla  revisione  dello  strumento  militare,
accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma  1,  lettera
d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Ministero  della  difesa
puo' ammettere i volontari  in  servizio  e  quelli  congedati  senza
demerito alla partecipazione a  corsi  di  formazione  tenuti  presso
propri enti, anche assumendo  a  proprio  carico,  nell'ambito  delle
risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio
dei volontari congedati. Con decreto del Ministro  della  difesa,  su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa,  sono  stabiliti  i
criteri generali per la frequenza dei corsi da  parte  dei  volontari
congedati. L'attivita' di formazione di cui al  presente  comma  puo'
essere accentrata presso un polo  di  formazione  unico  istituito  e
disciplinato secondo le modalita' previste dal regolamento. 
  5-ter. Le convenzioni di cui al comma 1  possono  prevedere,  senza
nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  l'attivita'  di
docenza da parte di personale delle  associazioni  di  categoria  dei
datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis. 
  5-quater.  Il  Ministero  della  difesa,  a  seguito  di  attivita'
formative conformi  ai  criteri  previsti  dal  decreto  adottato  in
attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio  2009,  n.
94, puo' rilasciare al personale che ha prestato almeno  un  anno  di
servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai
requisiti di formazione richiesti per  l'iscrizione  nell'elenco  del
personale addetto ai servizi di controllo  di  cui  al  comma  8  del
medesimo articolo 3.»; 
    b) l'articolo 1014 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1014 (Riserve di posti nel pubblico impiego). - 1.  A  favore
dei volontari in ferma breve e ferma prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza  demerito  ovvero  durante  il  periodo  di  rafferma
nonche' dei  volontari  in  servizio  permanente,  fermi  restando  i
diritti dei soggetti aventi  titolo  all'assunzione  ai  sensi  della
legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  tenuto  conto  dei  limiti  previsti
dall'articolo 5,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' riservato: 
    a) il 30 per cento dei posti nei  concorsi  per  l'assunzione  di
personale  non  dirigente  nelle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni  nonche'  nelle  aziende  speciali  e
nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267; 
    b) il 20 per cento dei posti  nei  concorsi  per  l'accesso  alle
carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale; 
    c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per  le  assunzioni  di
personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa. 
  2. La riserva di cui al comma 1,  lettera  a),  non  opera  per  le
assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e  civile  e
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di  cui
al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al  Ministero  della  difesa
copia  dei  bandi  di  concorso  o  comunque  dei  provvedimenti  che
prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di  gennaio,
il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente  articolo
nel corso dell'anno precedente. 
  4.  Se  le  riserve  di  cui  al  comma  1  non   possono   operare
integralmente o parzialmente,  perche'  danno  luogo  a  frazioni  di
posto,  tali  frazioni  si  cumulano  con  le  riserve  relative   ai
successivi concorsi  per  l'assunzione  di  personale  non  dirigente
banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione  ovvero
sono utilizzate nei casi in cui si  procede  a  ulteriori  assunzioni
attingendo alla graduatoria degli idonei.». 
  2. All'articolo 19 del decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.
286, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  La  frequenza  del  corso   di   qualificazione   per   il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al
presente articolo, non e' richiesta al titolare di  patente  militare
corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1,  C1E  e  D,
DE, D1, D1E.». 
  3. All'articolo 138, secondo comma, del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.
773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Costituisce requisito minimo,  di  cui  al  primo  periodo,
l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza  demerito,  quale
volontario di truppa delle Forze armate.». 
  4. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo
il primo periodo e' inserito il seguente: «Costituisce requisito  per
l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 l'avere prestato  servizio
per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa  delle
Forze armate,  fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 11 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, nonche' degli altri requisiti soggettivi  previsti  in
attuazione del presente comma.». 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  testo  dell'articolo  1013  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1013. Formazione professionale,  inserimento  nel
          mondo del lavoro e crediti formativi 1. Il Ministero  della
          difesa stipula  convenzioni  con  associazioni  di  imprese
          private e con le agenzie per il lavoro di  cui  al  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  al  fine  di   favorire   il   collocamento
          preferenziale  sul  mercato  del   lavoro   del   personale
          eccedente le esigenze delle Forze  armate,  prevedendo,  in
          particolare,  il  ricorso  agli  istituti  previsti   dalla
          legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da
          parte delle imprese. 
              1-bis.  Il  Ministero  della  difesa   puo'   stipulare
          convezioni con le aziende iscritte nel  Registro  nazionale
          delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990,  n.  185,  e
          successive modificazioni, affinche' tali aziende,  in  caso
          di   nuove   assunzioni   di   personale   non   dirigente,
          sottopongano a selezione prioritariamente  i  volontari  in
          ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito,
          iscritti  nell'apposita  banca  dati  tenuta  dallo  stesso
          Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni
          richieste. 
              2.  Le  norme  di  incentivazione  dell'occupazione   e
          dell'imprenditorialita' che individuano i beneficiari anche
          sulla  base  dell'eta',  della   condizione   occupazionale
          precedente, o della residenza, sono applicate ai  volontari
          in ferma  breve  e  in  ferma  prefissata  congedati  senza
          demerito che hanno completato  la  ferma  prescindendo  dai
          limiti di eta' e dai  requisiti  relativi  alla  precedente
          condizione  occupazionale,  e  considerando  la   residenza
          precedente l'arruolamento. 
              3. Il Governo, su proposta del Ministero  della  difesa
          di concerto con il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni, definisce un programma  di
          iniziative in materia  di  formazione  professionale  e  di
          collocamento nel mercato del  lavoro  dei  volontari  delle
          Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi  tramite
          apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e  il
          Ministero della difesa, che possa: 
              a)   garantire   la   tendenziale    uniformita'    del
          riconoscimento da  parte  delle  Regioni  nella  formazione
          professionale di crediti formativi connessi con il servizio
          prestato nelle Forze armate; 
              b)  riconoscere  l'eventuale  equipollenza  dei  titoli
          conseguiti  al  termine  di  corsi  di  formazione   e   di
          perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli
          rilasciati dagli istituti di formazione accreditati  presso
          le Regioni; 
              c) favorire l'inserimento nei piani operativi regionali
          di misure specifiche per la formazione professionale  e  di
          una  riserva  a  vantaggio  dei   medesimi   soggetti   per
          l'ammissione ai  corsi  erogati  "a  catalogo"  dagli  enti
          territoriali  preposti   alla   formazione   nella   misura
          stabilita  dalla  medesima   intesa   con   la   Conferenza
          unificata; 
              d) estendere, in caso di  ricollocazione  professionale
          in regione diversa da quella di  precedente  residenza,  le
          misure piu' favorevoli previste in materia alloggiativa. 
              4. Il Ministero della difesa favorisce la  costituzione
          di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma
          breve e in ferma prefissata congedati, per l'affidamento di
          attivita' di supporto logistico di  interesse  delle  Forze
          armate. 
              5.  Le  Universita'  degli  studi  possono  riconoscere
          crediti formativi, ai fini del conseguimento di  titoli  di
          studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate
          nel corso del servizio militare in qualita'  di  volontario
          in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per  il
          curriculum degli studi. 
              5-bis. Senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica e, a partire dall'anno 2017, anche  ricorrendo  ai
          risparmi  derivanti   dalla   revisione   dello   strumento
          militare, accertati secondo quanto  previsto  dall'articolo
          4, comma 1, lettera d) della legge  31  dicembre  2012,  n.
          244, il Ministero della difesa puo' ammettere  i  volontari
          in  servizio  e  quelli  congedati  senza   demerito   alla
          partecipazione a corsi di formazione tenuti  presso  propri
          enti, anche assumendo a proprio carico,  nell'ambito  delle
          risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio
          e viaggio dei volontari congedati. Con decreto del Ministro
          della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore  della
          difesa, sono stabiliti i criteri generali per la  frequenza
          dei corsi da parte dei volontari congedati. L'attivita'  di
          formazione di cui al presente comma puo' essere  accentrata
          presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato
          secondo le modalita' previste dal regolamento. 
              5-ter.  Le  convenzioni  di  cui  al  comma  1  possono
          prevedere, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, l'attivita' di  docenza  da  parte  di  personale
          delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per  i
          corsi di formazione di cui al comma 5-bis. 
              5-quater. Il  Ministero  della  difesa,  a  seguito  di
          attivita'  formative  conformi  ai  criteri  previsti   dal
          decreto adottato in attuazione dell'articolo  3,  comma  9,
          della legge 15 luglio  2009,  n.  94,  puo'  rilasciare  al
          personale che ha prestato almeno un anno di servizio  senza
          demerito nelle Forze  armate  attestati  che  assolvono  ai
          requisiti  di   formazione   richiesti   per   l'iscrizione
          nell'elenco del personale addetto ai servizi  di  controllo
          di cui al comma 8 del medesimo articolo 3. ». 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo  21
          novembre  2005,  n.  286  (Disposizioni  per  il  riassetto
          normativo   in   materia   di   liberalizzazione   regolata
          dell'esercizio   dell'attivita'   di    autotrasportatore),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  25  luglio
          2005, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  19.  Carta  di  qualificazione  del   conducente
          comprovante la qualificazione iniziale. - 1.  La  carta  di
          qualificazione  del   conducente   e'   conseguita   previa
          frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o
          accelerato di cui rispettivamente ai commi  2  o  2-bis,  e
          superamento di un esame di idoneita'. Le materie del  corso
          sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di
          almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in
          relazione ad ogni materia. 
              2. Il corso di  qualificazione  iniziale  ordinario  e'
          conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2. 
              2-bis. Il corso di qualificazione  iniziale  accelerato
          e' conforme a  quanto  disposto  dall'allegato  I,  sezione
          2-bis. 
              3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati: 
              a) dalle autoscuole ovvero dai consorzi di  autoscuole,
          a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il
          conseguimento di tutte le patenti di guida; 
              b)  da  soggetti  autorizzati   dal   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, sulla base dei criteri on il decreto di cui  al
          comma 5-bis. 
              4. L'esame di cui al comma 1 e'  svolto  da  funzionari
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici,  sulla  base  delle  disposizioni
          adottate con il decreto di cui al comma 5-bis. 
              4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per  il
          conseguimento della carta di qualificazione del conducente,
          di cui al presente articolo, non e' richiesta  al  titolare
          di patente militare corrispondente a  quelle  civili  delle
          categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E. 
              5. I conducenti candidati al conseguimento della  carta
          di qualificazione del conducente, che gia' hanno conseguito
          l'attestato di idoneita' professionale di cui alle  vigenti
          disposizioni in materia  di  accesso  alla  professione  di
          autotrasportatore di persone o di cose sono esentati  dalla
          frequenza dei corsi di  cui  al  presente  articolo  e  dal
          sostenere il relativo esame sulle parti comuni. 
              5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  e'  dettata  la  disciplina   relativa   ai
          requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui
          al  comma  3,  nonche'  ai  programmi  dei  corsi  ed  alle
          procedure d'esame  per  il  conseguimento  della  carta  di
          qualificazione del conducente. ». 
              - Il testo  dell'articolo  138  del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica  sicurezza),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 138 (art. 139 T.U. 1926) 
              Le guardie particolari  devono  possedere  i  requisiti
          seguenti: 
              1° essere cittadino italiano  o  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea; 
              2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere  adempiuto
          agli obblighi di leva; 
              3° sapere leggere e scrivere; 
              4° non avere riportato condanna per delitto; 
              5° essere persona di ottima condotta politica e morale; 
              7°  essere  iscritto   alla   cassa   nazionale   delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro. 
              Il  Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto,   da
          adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico, sentite le  regioni,
          provvede   all'individuazione    dei    requisiti    minimi
          professionali e di  formazione  delle  guardie  particolari
          giurate. Costituisce requisito  minimo,  di  cui  al  primo
          periodo, l'avere prestato  servizio  per  almeno  un  anno,
          senza demerito, quale  volontario  di  truppa  delle  Forze
          armate. 
              La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
          approvata  dal  prefetto.  Con   l'approvazione,   che   ha
          validita' biennale, il prefetto rilascia  altresi',  se  ne
          sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
          tassa ridotta, con validita' di pari durata. 
              Ai  fini  dell'approvazione  della  nomina  a   guardia
          particolare giurata di  cittadini  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
          delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
          lo svolgimento della medesima attivita'.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3. 
              Le guardie  particolari  giurate,  cittadini  di  Stati
          membri dell'Unione europea, possono conseguire  la  licenza
          di  porto  d'armi  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo 30  dicembre  1992,  n.  527,  e  dal  relativo
          regolamento di esecuzione, di cui al decreto  del  Ministro
          dell'interno  30  ottobre  1996,  n.  635.  Si   osservano,
          altresi', le disposizioni  degli  articoli  71  e  256  del
          regolamento di esecuzione del presente testo unico. 
              Salvo  quanto   diversamente   previsto,   le   guardie
          particolari  giurate  nell'esercizio  delle   funzioni   di
          custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili  cui  sono
          destinate  rivestono  la  qualita'  di  incaricati  di   un
          pubblico servizio. ». 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 15 luglio  2009,
          n. 94 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza  pubblica),
          pubblicata  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 3 - 1. - 6. (Omissis). 
              7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive
          modificazioni,  e'  autorizzato  l'impiego   di   personale
          addetto  ai  servizi  di  controllo  delle   attivita'   di
          intrattenimento  e  di  spettacolo  in  luoghi  aperti   al
          pubblico  o  in   pubblici   esercizi,   anche   a   tutela
          dell'incolumita'  dei  presenti.  L'espletamento  di   tali
          servizi   non   comporta   l'attribuzione   di    pubbliche
          qualifiche. E' vietato l'uso di armi, di  oggetti  atti  ad
          offendere e di qualunque strumento di coazione fisica. 
              8. Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 e'
          iscritto  in  apposito  elenco,  tenuto  anche   in   forma
          telematica  dal   prefetto   competente   per   territorio.
          All'istituzione  e  alla  tenuta  dell'elenco  di  cui   al
          presente  comma  si  provvede   con   le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato. 
              9. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione
          nell'elenco  di  cui  al  comma  8,  le  modalita'  per  la
          selezione  e  la  formazione  del  personale,  gli   ambiti
          applicativi e il relativo  impiego.  Costituisce  requisito
          per l'iscrizione nell'elenco di  cui  al  comma  8  l'avere
          prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale
          volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando  il
          possesso dei requisiti di cui  all'articolo  11  del  testo
          unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive
          modificazioni, nonche'  degli  altri  requisiti  soggettivi
          previsti  in  attuazione  del  presente  comma.  Gli  oneri
          derivanti dall'attivita' di  cui  al  presente  comma  sono
          posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli  addetti
          ai servizi di controllo di cui al comma 7. 
              10. Il prefetto dispone  la  cancellazione  dall'elenco
          degli addetti  che  non  risultano  piu'  in  possesso  dei
          prescritti requisiti, ovvero di  quelli  che  espletano  il
          servizio in contrasto con le norme dei commi da 7  a  13  e
          con quanto stabilito dal decreto di  cui  al  comma  9.  Il
          prefetto  comunica  l'avvenuta  cancellazione   all'addetto
          interessato, disponendo al contempo il divieto  di  impiego
          nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi. 
              11. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai
          servizi di controllo devono individuarli tra  gli  iscritti
          nell'elenco  di  cui  al  comma   8,   dandone   preventiva
          comunicazione al prefetto. 
              12. Coloro che, alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, gia' svolgono i servizi di controllo  delle
          attivita' di intrattenimento o  di  spettacolo  di  cui  al
          comma 7 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora
          risultino in possesso dei requisiti prescritti dal  decreto
          di cui al comma 9. ».