Art. 11 
 
 
                     Animali randagi e selvatici 
                delle specie domestiche, cani, gatti 
 
  1. E' vietato  l'impiego  nelle  procedure  di  animali  randagi  o
provenienti da canili o rifugi, nonche' di  animali  selvatici  delle
specie domestiche. 
  2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego  di
cani e gatti di  cui  all'allegato  I,  nell'ambito  delle  procedure
quando e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere  lo
scopo della procedura utilizzando specie diverse e nell'ambito  delle
procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute  dell'uomo
o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b),
numero 1), relativamente  alla  profilassi,  alla  prevenzione,  alla
diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di
altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero  lettera
c) quando e' condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare
o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali,  ovvero
lettera e).