Art. 11 
 
 
              Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti 
           si applicano agli importatori e ai distributori 
 
  1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante  di
cui all'articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome
o marchio commerciale o modifica AEE gia' immesse sul mercato in modo
tale che la conformita' alle prescrizioni applicabili  possa  esserne
condizionata.