Art. 11 Sospensione del procedimento 1. Il procedimento per l'accesso al Fondo e' sospeso nei seguenti casi: a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 10; c) qualora il Comitato di solidarieta' antimafia, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, l'interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e informazioni scritte dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.
Note all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'articolo 6, comma 2, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512: "Art. 6. (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo). (Omissis). 2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna." (Omissis).".