Articolo 11 Proprieta' delle opere Le opere costitutive della sezione transfrontaliera diventano proprieta' del Promotore pubblico fatte salve le stipulazioni particolari e temporanee dei contratti conclusi da quest'ultimo per la realizzazione e l'esercizio delle suddette opere. All'estinzione del Promotore pubblico, le opere di sua proprieta' diventano di proprieta' dello Stato sul cui territorio sono situate. Un accordo tra le Parti disciplina le conseguenze di questa scomparsa.