(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                       Proprieta' delle opere 
 
  Le  opere  costitutive  della  sezione  transfrontaliera  diventano
proprieta'  del  Promotore  pubblico  fatte  salve  le   stipulazioni
particolari e temporanee dei contratti conclusi da  quest'ultimo  per
la realizzazione e l'esercizio delle suddette opere. 
 
  All'estinzione del Promotore pubblico, le opere di  sua  proprieta'
diventano di proprieta' dello Stato sul cui territorio sono  situate.
Un  accordo  tra  le  Parti  disciplina  le  conseguenze  di   questa
scomparsa.