Art. 11 Competenze delle Direzioni generali territoriali 1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo alle regioni, anche a statuto speciale, ed alle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita': a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti; b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione; c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale; d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale; e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale; g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli; h) circolazione e sicurezza stradale; i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali; j) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico; k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza; l) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto; m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; o) attivita' in materia di autotrasporto, autorizzazione all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli; p) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.
Note all'art. 11: Per il decreto legislativo n. 112 del 1998 , si veda nelle note all'articolo 8. Per il testo del comma 1, lettere c), d), d-bis) dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, si veda nelle note all'articolo 1. Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note all'articolo 8.