ART. 11 (Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche' parametri di verifica per gli impianti termici civili) 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche' alla Strategia Nazionale per la Biodiversita', adottata in base all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversita' Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124. 2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 125, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179». 3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo.». 4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di operativita' e consentire lo svolgimento stabile delle primarie funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della sostenibilita', nella specifica cornice di vulnerabilita' territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianita' nella qualifica nonche' esperti anche tra coloro che abbiano gia' svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore cosi' nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, e' posto in aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico. 5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al presente decreto; b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente «2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente e' differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantita' della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.». 6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «apposito decreto dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu' appositi decreti dirigenziali». 7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipa anche la Regione Lombardia. 9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Art. 285 (Caratteristiche tecniche) 1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell' aria.». 10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288. 11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, e' finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.». 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.