Art. 11 
 
 
            Caratteristiche dei soggetti e finanziamenti 
 
  1. L'attivita' disciplinata dal titolo II  puo'  essere  esercitata
senza iscrizione nell'elenco previsto  dall'articolo  111,  comma  1,
t.u.b., dai seguenti soggetti: 
    a) associazioni e fondazioni aventi personalita' giuridica; 
    b) societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15  aprile  1886,
n. 3818; 
    c) aziende pubbliche di  servizi  alla  persona  derivanti  dalla
trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza; 
    d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative  di
utilita' sociale ai sensi dell'articolo  10,  comma  1,  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; 
    e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre  1991,
n. 381. 
  2. Gli enti di cui al precedente  comma  sono  ammessi  a  svolgere
l'attivita'  di  cui  al  titolo  II  al  ricorrere  delle   seguenti
condizioni: 
    a) possesso da parte di chi e' responsabile  della  gestione  dei
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 8, comma 1; 
    b)   previsione   nell'atto   costitutivo   o    nello    statuto
dell'esercizio dell'attivita' di microcredito a  titolo  esclusivo  o
congiuntamente all'esercizio di un'attivita' che abbia  obiettivi  di
inclusione sociale e finanziaria; 
    c) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un  organo
di controllo composto da tre membri  in  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita'  previsti  all'articolo  8,  comma  1,  e  per  cui  non
ricorrano  le  condizioni  previste  dall'articolo  2399  del  codice
civile. 
  3. Non e' ammessa la concessione di finanziamenti per l'acquisto di
beni o servizi del soggetto finanziatore. 
  4. All'attivita' di finanziamento svolta si applica  l'articolo  5,
ad eccezione dei commi 6 e 7. 
  5.  Il  tasso  effettivo   globale,   comprensivo   di   interessi,
commissioni e  spese  di  ogni  genere,  applicato  ai  finanziamenti
concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero
recupero delle spese sostenute; non puo' in  ogni  caso  superare  il
tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni
risultante dall'ultima rilevazione trimestrale  effettuata  ai  sensi
della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato  per  un  coefficiente
pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni  rilevante  ai
fini di cui al  periodo  precedente  si  fa  riferimento  alla  forma
tecnica  del  finanziamento  e  alle  caratteristiche  del   soggetto
finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del  Ministero
dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per  la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  della  legge
sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non  conformi  a  quanto
previsto dal presente comma sono nulle. La  nullita'  della  clausola
non comporta la nullita' del contratto e si applica in  tal  caso  il
tasso massimo individuato dal presente comma. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in  Note
          alle premesse. 
              - La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale
          delle societa'  di  mutuo  soccorso)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1886, n. 100. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          10  del  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.   460
          (Riordino  della  disciplina  tributaria  degli  enti   non
          commerciali  e  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita' sociale): 
              «Art. 10  (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale).  -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                a) lo svolgimento di attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                  2) assistenza sanitaria; 
                  3) beneficenza; 
                  4) istruzione; 
                  5) formazione; 
                  6) sport dilettantistico; 
                  7) tutela, promozione e valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di  cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 
                  8)  tutela  e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
                  9) promozione della cultura e dell'arte; 
                  10) tutela dei diritti civili; 
                  11) ricerca scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                  11-bis) cooperazione allo sviluppo  e  solidarieta'
          internazionale; 
                b)  l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
                d)  il  divieto  di  distribuire,   anche   in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                f)   l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                g) l'obbligo di redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                h) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS».». 
              - La legge 8 novembre 1991, n.  381  (Disciplina  delle
          cooperative sociali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          3 dicembre 1991, n. 283. 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2399  del
          codice civile: 
              «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza).  -
          Non possono essere eletti alla  carica  di  sindaco  e,  se
          eletti, decadono dall'ufficio: 
                a) coloro che si trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'articolo 2382; 
                b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
          grado   degli   amministratori    della    societa',    gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
                c) coloro  che  sono  legati  alla  societa'  o  alle
          societa' da questa  controllate  o  alle  societa'  che  la
          controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da  un
          rapporto  di  lavoro  o  da  un  rapporto  continuativo  di
          consulenza o di prestazione d'opera retribuita,  ovvero  da
          altri rapporti di natura patrimoniale che ne  compromettano
          l'indipendenza. 
              La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  dei
          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la
          perdita   dei   requisiti   previsti   dall'ultimo    comma
          dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio  di
          sindaco. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi.». 
              - Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo
          2 della citata  legge  n.  108  del  1996  vedasi  in  note
          all'art. 5.