Art. 11 
 
 
                    Dichiarazione di successione: 
                   esoneri e documenti da allegare 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni di cui  al  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28: 
  1) al  comma  6,  dopo  le  parole:  «diverso  da  quelli  indicati
all'articolo  13,  comma  4,»   sono   inserite   le   seguenti:   «e
dall'erogazione di rimborsi fiscali»; 
  2)  al  comma  7,  le  parole:  «a  lire  cinquanta  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»; 
    b) all'articolo 30, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono
essere sostituiti anche da copie non autentiche con la  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47,  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante  che  le  stesse
costituiscono  copie  degli  originali.  Resta  salva   la   facolta'
dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in  originale  o
in copia autentica.»; 
    c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo  stesso  articolo
28,  comma  6,  erogati  successivamente  alla  presentazione   della
dichiarazione di successione». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  28  del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti   l'imposta   sulle
          successioni e donazioni di cui al  decreto  legislativo  31
          ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 28 (Dichiarazione della  successione).  -  1.  La
          dichiarazione  della  successione  deve  essere  presentata
          all'ufficio  del  registro  competente,  che  ne   rilascia
          ricevuta;  puo'  essere  spedita  per  raccomandata  e   si
          considera presentata, in tal caso, nel  giorno  in  cui  e'
          consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul
          relativo involucro il timbro a calendario. 
              2. Sono obbligati  a  presentare  la  dichiarazione:  i
          chiamati all'eredita' e  i  legatari,  anche  nel  caso  di
          apertura  della  successione  per  dichiarazione  di  morte
          presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli  immessi
          nel  possesso  temporaneo  dei   beni   dell'assente;   gli
          amministratori dell'eredita' e i  curatori  delle  eredita'
          giacenti; gli esecutori testamentari. 
              3. La dichiarazione della successione deve, a  pena  di
          nullita', essere redatta su stampato  fornito  dall'ufficio
          del registro o conforme al modello  approvato  con  decreto
          del  Ministro  delle  finanze  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno  uno  degli
          obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 
              4.  Se  piu'  soggetti  sono  obbligati   alla   stessa
          dichiarazione questa non si considera omessa se  presentata
          da uno solo. 
              5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono  esonerati
          dall'obbligo della  dichiarazione  se,  anteriormente  alla
          scadenza  del  termine  stabilito   nell'art.   31,   hanno
          rinunziato all'eredita' o al  legato  o,  non  essendo  nel
          possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina  di  un
          curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo  comma,
          del codice civile, e ne hanno  informato  per  raccomandata
          l'ufficio del registro,  allegando  copia  autentica  della
          dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza
          di nomina autenticata dal cancelliere della pretura. 
              6. Se dopo la presentazione della  dichiarazione  della
          successione  sopravviene  un  evento,  diverso  da   quelli
          indicati  all'art.  13,  comma  4,  e  dall'erogazione   di
          rimborsi  fiscali  che  da'   luogo   a   mutamento   della
          devoluzione  dell'eredita'   o   del   legato   ovvero   ad
          applicazione dell'imposta in misura superiore,  i  soggetti
          obbligati, anche se per  effetto  di  tale  evento,  devono
          presentare  dichiarazione  sostitutiva  o  integrativa.  Si
          applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 
              7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita'  e'
          devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
          e l'attivo ereditario ha un valore  non  superiore  a  euro
          centomila e non comprende beni  immobili  o  diritti  reali
          immobiliari,  salvo  che  per  effetto  di   sopravvenienze
          ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 
              8. La dichiarazione nulla si considera omessa.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  30  del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti   l'imposta   sulle
          successioni e donazioni di cui al  decreto  legislativo  31
          ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 30  (Allegati  alla  dichiarazione).  -  1.  Alla
          dichiarazione devono essere allegati: 
              a) il certificato di morte o la copia  autentica  della
          sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta; 
              b) il certificato di stato di famiglia  del  defunto  e
          quelli degli eredi e  legatari  che  sono  in  rapporto  di
          parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova
          della parentela naturale; 
              c) la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai
          quali e' regolata la successione; 
              d)  la  copia  autentica  dell'atto  pubblico  o  della
          scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale
          accordo delle  parti  per  l'integrazione  dei  diritti  di
          legittima lesi; 
              e) gli estratti catastali relativi agli immobili; 
              f)  un  certificato  dei  pubblici   registri   recante
          l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e
          degli aeromobili; 
              g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario
          di cui all'art. 15,  comma  1,  e  all'art.  16,  comma  1,
          lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di  cui
          alla lettera c) dello stesso art. e comma; 
              h) la copia autentica degli altri inventari formati  in
          ottemperanza a disposizioni di legge; 
              i) i documenti di prova delle passivita' e degli  oneri
          deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli
          articoli 25 e 26; 
              i-bis)  il  prospetto  di  liquidazione  delle  imposte
          ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie  e
          dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
          di valore degli immobili. L'attestato  o  la  quietanza  di
          versamento delle  predette  imposte  o  tasse  deve  essere
          conservato dagli eredi e dai legatari  sino  alla  scadenza
          del termine per la rettifica, previsto dall'art. 27,  comma
          3. 
              2.  Se   il   dichiarante   e'   un   legatario,   alla
          dichiarazione devono essere allegati soltanto  i  documenti
          di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche'  quelli  di
          cui alle lettere successive limitatamente  all'oggetto  del
          legato. 
              3. I certificati  di  morte  e  di  stato  di  famiglia
          possono  essere  sostituiti  dalle  dichiarazioni  di   cui
          all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
              3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e
          i) possono essere sostituiti anche da copie non  autentiche
          con la dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  di
          cui  all'art.  47,  del  testo  unico  delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  attestante  che  le
          stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva  la
          facolta'  dell'Agenzia  delle  entrate  di   richiedere   i
          documenti in originale o in copia autentica. 
              4. Per gli allegati  redatti  in  lingua  straniera  si
          applica  l'art.  11,  commi  5  e  6,   del   testo   unico
          sull'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
              5. L'ufficio  competente,  se  la  dimostrazione  delle
          passivita' e degli oneri o  delle  riduzioni  e  detrazioni
          richieste  risulta  insufficiente,   ne   da'   avviso   al
          dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto
          nel secondo periodo dell'art. 23, comma 2,  ad  esibire  in
          copia autentica gli assegni  indicati  nel  certificato.  I
          nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla
          notificazione dell'avviso. 
              6.   Per   i   documenti   provenienti   da   pubbliche
          amministrazioni che non siano  stati  rilasciati  entro  il
          termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
          compresi l'attestazione di cui all'art. 13, comma 2,  e  le
          attestazioni o altri documenti relativi  alle  riduzioni  e
          alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26,  si  applica,
          purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda
          di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  33  del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti   l'imposta   sulle
          successioni e donazioni di cui al  decreto  legislativo  31
          ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente  decreto
          legislativo: 
              «Art.  33  (Liquidazione  dell'imposta  in  base   alla
          dichiarazione)  -  Testo  in  vigore  per  gli  atti  e  le
          scritture presentati per la registrazione dal  29  novembre
          2006 e per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. - 1.
          L'ufficio del  registro  liquida  l'imposta  in  base  alla
          dichiarazione della successione, anche se  presentata  dopo
          la scadenza del relativo termine ma  prima  che  sia  stato
          notificato l'accertamento d'ufficio,  tenendo  conto  delle
          dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate  a
          norma dell'art. 28, comma  6,  e  dell'art.  31,  comma  3,
          nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo  stesso  art.  28,
          comma 6, erogati successivamente alla  presentazione  della
          dichiarazione di successione. 
              1-bis. Se nella dichiarazione di  successione  e  nella
          dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni
          immobili e diritti  reali  sugli  stessi,  gli  eredi  e  i
          legatari devono provvedere nei termini  indicati  nell'art.
          31,  alla  liquidazione  ed  al  versamento  delle  imposte
          ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie  e
          dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
          di valore  degli  immobili,  il  suddetto  versamento  deve
          essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore  del
          decreto legislativo previsto dall'art. 3, comma 138,  della
          legge 23 dicembre 1996, n.  662,  concernente  la  modifica
          della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici
          finanziari,  mediante  delega   ad   azienda   di   credito
          autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la
          riscossione competente in  base  all'ultima  residenza  del
          defunto o, se questa era  all'estero  o  non  e'  nota,  al
          concessionario del servizio per la riscossione di Roma . 
              2.  In  sede  di  liquidazione  l'ufficio  provvede   a
          correggere gli errori materiali e di calcolo  commessi  dal
          dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad
          escludere: 
              a) le passivita' esposte  nella  dichiarazione  per  le
          quali non ricorrono le condizioni di deducibilita'  di  cui
          agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilita'
          di cui agli  articoli  22  e  24,  nonche'  gli  oneri  non
          deducibili a norma dell'art. 8, comma 1; 
              b)  le   passivita'   e   gli   oneri   esposti   nella
          dichiarazione che non risultano dai documenti  prodotti  in
          allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio; 
              c)  le  riduzioni  e  le  detrazioni   indicate   nella
          dichiarazione non previste negli articoli 25  e  26  o  non
          risultanti  dai  documenti  prodotti   in   allegato   alla
          dichiarazione o su richiesta dell'ufficio. 
              3. Le correzioni e le esclusioni  di  cui  al  comma  2
          devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta. 
              4. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
          per la riliquidazione dell'imposta in base a  dichiarazione
          sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in
          base a dichiarazione integrativa.».