Art. 11 
 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. I materiali litoidi e vegetali  rimossi  dal  demanio  idrico  e
marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua,  previo  nulla
osta provinciale, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3,
possono, in deroga all'art. 13  del  decreto  legislativo  12  luglio
1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto
e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure
puo'  essere  prevista  la  compensazione,  nel  rapporto   con   gli
appaltatori, in relazione ai  costi  delle  attivita'  inerenti  alla
sistemazione  dei  tronchi  fluviali  con  il  valore  del  materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione  ai  costi  delle
attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base  dei  canoni
demaniali vigenti.  Il  Commissario  delegato  assicura  la  corretta
valutazione del  valore  assunto  per  i  materiali  litoidi  rimossi
nonche' la corretta contabilita' dei relativi volumi. 
  2. I  materiali  vegetali,  in  quanto  non  rifiuti  ma  materiale
naturale, possono essere bruciati  in  sito  in  piccole  cataste,  a
distanza temporale  adeguata,  ai  fini  dell'eventuale  contenimento
delle emissioni in atmosfera, previo parere dell'ARPAL.