Art. 11 Disposizioni finali 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, possono essere definiti criteri e modalita' relativi alla concessione di garanzie richieste a fronte di aumenti di capitale della societa', anche sottoscritti da nuovi investitori. Gli eventuali oneri inerenti sono posti a carico del Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di euro cinquantamila. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 4 maggio 2015 p. il Presidente del Consiglio dei ministri, il Sottosegretario De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1396