Art. 11 
 
 
                      Rateizzazione del prezzo 
 
  1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le vendite e gli
atti di liquidazione possono prevedere che il versamento  del  prezzo
abbia luogo ratealmente; si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo  comma,  terzo  periodo,
574, primo  comma,  secondo  periodo  e  587,  primo  comma,  secondo
periodo, del codice di procedura civile." In ogni caso,  al  fine  di
assicurare   la   massima   informazione   e   partecipazione   degli
interessati,   il   curatore   effettua   la   pubblicita'   prevista
dall'articolo 490, primo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,
almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  107  del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 107. (Modalita' delle vendite) 
              Le vendite e gli altri atti di  liquidazione  posti  in
          essere in esecuzione del  programma  di  liquidazione  sono
          effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche
          avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di  stime
          effettuate, salvo il caso di beni  di  modesto  valore,  da
          parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme
          di pubblicita', la massima  informazione  e  partecipazione
          degli interessati. Le vendite e gli  atti  di  liquidazione
          possono prevedere che il versamento del prezzo abbia  luogo
          ratealmente;  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni di cui agli articoli 569, terzo  comma,  terzo
          periodo, 574, primo comma, secondo  periodo  e  587,  primo
          comma, secondo periodo, del codice di procedura civile." In
          ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione  e
          partecipazione degli interessati, il curatore  effettua  la
          pubblicita' prevista dall'articolo 490,  primo  comma,  del
          codice di procedura  civile,  almeno  trenta  giorni  prima
          dell'inizio della procedura competitiva. 
              Il   curatore   puo'   prevedere   nel   programma   di
          liquidazione che le vendite dei  beni  mobili,  immobili  e
          mobili registrati vengano effettuate dal  giudice  delegato
          secondo le disposizioni del codice di procedura  civile  in
          quanto compatibili. 
              Per i beni immobili  e  gli  altri  beni  iscritti  nei
          pubblici registri, prima del completamento delle operazioni
          di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte
          del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque
          muniti di privilegio. 
              Il curatore puo' sospendere  la  vendita  ove  pervenga
          offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo
          non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. 
              Degli esiti delle procedure,  il  curatore  informa  il
          giudice delegato ed il comitato dei creditori,  depositando
          in cancelleria la relativa documentazione. 
              Se  alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  sono
          pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi;
          in tale caso si applicano le  disposizione  del  codice  di
          procedura civile; altrimenti su  istanza  del  curatore  il
          giudice   dell'esecuzione    dichiara    l'improcedibilita'
          dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo
          51. 
          Con regolamento del Ministro della giustizia,  da  adottare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono stabiliti requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita'  dei  soggetti   specializzati   e   degli
          operatori esperti dei quali il curatore puo'  avvalersi  ai
          sensi del primo comma, nonche' i  mezzi  di  pubblicita'  e
          trasparenza delle operazioni di vendita."