(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
           Verifiche sul rispetto del Codice deontologico 
 
    1. Le associazioni di categoria dei fornitori  che  sottoscrivono
il presente Codice  deontologico,  anche  attraverso  organi  a  cio'
legittimati in base ai rispettivi ordinamenti  statutari  o  comitati
appositamente  costituiti,  promuovono  il  rispetto  da  parte   dei
rispettivi associati delle regole di condotta previste  dal  presente
Codice. A tal fine, esse adottano apposite procedure per: 
    a) la soluzione di eventuali problemi  relativi  all'applicazione
delle predette regole; 
    b) la verifica dell'osservanza delle predette regole da parte dei
rispettivi associati nei casi di eventuali controversie  insorte  tra
fornitori, committenti e/o interessati. 
    2. Le stesse associazioni si impegnano inoltre a valutare,  anche
con le associazioni di categoria ed organismi  rappresentativi  degli
altri  soggetti  firmatari  del  presente  Codice,  forme  o  sistemi
alternativi di risoluzione  di  eventuali  controversie  insorte  tra
fornitori, committenti e/o  interessati,  nonche'  specifiche  misure
sanzionatorie, secondo  i  rispettivi  ordinamenti  statutari,  delle
eventuali violazioni delle suddette regole da  parte  degli  aderenti
alle associazioni di categoria dei  fornitori  che  sottoscrivono  il
presente Codice deontologico. 
    3. Ove siano adottate  misure  sanzionatorie  per  le  violazioni
delle regole del  presente  Codice  deontologico,  l'associazione  od
organismo che le applica deve darne tempestiva informativa  anche  al
Garante.