Art. 11 Servizi sperimentali accessori 1. Possono essere istituiti, in via sperimentale, servizi accessori di informazione e di avviso nonche' forme di semplificazione procedurale, gestiti anche mediante sistemi informativi automatizzati, in favore delle parti che abbiano comunicato la propria domiciliazione presso una casella di posta elettronica certificata. 2. Le comunicazioni inviate nell'ambito dei servizi sperimentali non comportano agli effetti processuali alcuna responsabilita', decadenza o remissione in termini in caso di malfunzionamento dei sistemi informativi e di errato, omesso o incompleto invio di dati.