Art. 11 
 
 
                   Servizi sperimentali accessori 
 
  1. Possono essere istituiti, in via sperimentale, servizi accessori
di  informazione  e  di  avviso  nonche'  forme  di   semplificazione
procedurale,   gestiti    anche    mediante    sistemi    informativi
automatizzati, in  favore  delle  parti  che  abbiano  comunicato  la
propria  domiciliazione  presso  una  casella  di  posta  elettronica
certificata. 
  2. Le comunicazioni inviate nell'ambito  dei  servizi  sperimentali
non  comportano  agli  effetti  processuali  alcuna  responsabilita',
decadenza o remissione in termini in  caso  di  malfunzionamento  dei
sistemi informativi e di errato, omesso o incompleto invio di dati.