Art. 11 Segreterie di sicurezza e Punti di Controllo 1. Presso ogni articolazione di Ministero, di struttura governativa, dello Stato Maggiore della Difesa, di Forza armata, del Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di Finanza o ente, dotata di Organo centrale di sicurezza, possono essere istituiti, nella misura strettamente necessaria, Segreterie di sicurezza e Punti di controllo, rispondenti ai requisiti fissati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b). Alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllo e' affidato l'esercizio delle competenze relative alla trattazione e alla gestione di documentazione classificata o a diffusione esclusiva fissate con direttive applicative dell'Organo nazionale di sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di sicurezza e correntezza della trattazione, anche in ragione della ubicazione logistica delle strutture, nonche' della quantita' della documentazione da trattare. 2. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo possono essere posti alle dipendenze di un Organo centrale, ovvero di Organi periferici, ove istituiti. 3. Le Segreterie di sicurezza, in relazione al livello di segretezza e all'ente originatore della documentazione che sono legittimate a trattare e gestire, assumono la denominazione di: a) "Segreteria speciale COSMIC-ATOMAL-UE/SS", legittimata a trattare e gestire documenti nazionali, della NATO, qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di cooperazione militare fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; b) "Segreteria speciale COSMIC-UE/SS", legittimata a trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di cooperazione militare, nonche' documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; c) "Segreteria di sicurezza NATO-UE/S", legittimata a trattare e gestire, documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di cooperazione militare, fino al livello di segretezza SEGRETO, nonche' documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; d) "Segreteria di sicurezza UE/S", legittimata a trattare e gestire documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO, nonche' dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte, relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di cooperazione militare fino al livello di classifica SEGRETO; e) "Segreteria di sicurezza", legittimata a gestire documenti nazionali fino al livello di classifica SEGRETISSIMO. 4. I Punti di controllo, in relazione al livello di segretezza e all'ente originatore della documentazione che sono legittimati a trattare e gestire assumono la denominazione di: a) "Punto di controllo COSMIC-ATOMAL-UE/SS", collocato in posizione di dipendenza funzionale rispetto ad una Segreteria speciale "COSMIC-ATOMAL-UE/SS", principale o non, legittimato a trattare e gestire documenti nazionali, della NATO, qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali di cooperazione, fino al livello di classifica SEGRETISSIMO; b) "Punto di controllo COSMIC-UE/SS", collocato in posizione di dipendenza funzionale rispetto ad una Segreteria speciale "COSMIC-ATOMAL-UE/SS" o "COSMIC-UE/SS", principale o non, legittimato a trattare e gestire documenti nazionali, della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali, fino al livello SEGRETISSIMO; c) "Punto di controllo NATO-UE/S", collocato in posizione di dipendenza funzionale rispetto ad una Segreteria speciale "COSMIC-ATOMAL-UE/SS" o "COSMIC-UE/SS", principale o non, oppure ad una Segreteria "NATO-UE/S", principale o non, legittimato a trattare e gestire documenti della NATO, con l'esclusione di quelli qualificati COSMIC e ATOMAL, dell'UE e documenti originati nell'ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o relativi alla partecipazione dell'Italia in attivita' internazionali, fino al livello di classifica SEGRETO, nonche' documenti nazionali fino al livello SEGRETISSIMO. 5. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo sono altresi' legittimati a trattare informazioni a diffusione esclusiva nonche' informazioni, classificate e non, sulle quali sia stato apposto o confermato il segreto di Stato. 6. L'istituzione, la soppressione e il cambio di denominazione delle Segreterie di sicurezza di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei Punti di controllo di cui al comma 4, lettere a) e b), e' autorizzata dall'Organo nazionale di sicurezza, su richiesta dell'Organo centrale di sicurezza inoltrata per il tramite dell'UCSe. 7. L'istituzione, la soppressione e il cambio di denominazione delle Segreterie di sicurezza di cui al comma 3, lettere c), d), e), e dei Punti di controllo di cui al comma 4, lettera c) e' disposta dall'Organo centrale di sicurezza competente, che ne da' comunicazione all'UCSe. 8. L'UCSe, per limitati periodi di tempo ed a fronte di indifferibili esigenze operative, puo' in via eccezionale autorizzare, anche in assenza dei requisiti fissati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l'istituzione di Segreterie di sicurezza e Punti di controllo per la trattazione e gestione di informazioni classificate nazionali ad un livello massimo di RISERVATISSIMO. In tali ipotesi, particolari prescrizioni di sicurezza saranno stabilite caso per caso, ferma restando l'inapplicabilita' del comma 5. 9. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo sono diretti da un Funzionario o Ufficiale, che assume la denominazione di "Capo della Segreteria di sicurezza" o di "Capo del Punto di controllo", coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti classificati. Ove la Segreteria di sicurezza sia costituita presso un Organo periferico, il "Capo della Segreteria di sicurezza" assume la denominazione di "Funzionario o Ufficiale di controllo designato". 10. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo hanno il compito di: a) promuovere la conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; b) istruire, con periodicita' almeno semestrale, il personale titolare di NOS sulle responsabilita' connesse alla conoscenza e trattazione delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; c) tenere aggiornata la "lista di accesso" di cui all'art. 9, comma 6, lett. d); d) controllare e gestire i documenti classificati originati nell'ambito della propria sfera di competenza; e) controllare e gestire i documenti classificati ricevuti; f) tenere aggiornati i registri di contabilizzazione dei documenti classificati di cui si e' responsabili; g) effettuare annualmente l'inventario e il controllo dei documenti nazionali classificati SEGRETISSIMO e di quelli COSMIC-SEGRETISSIMO, UE-SEGRETISSIMO e ATOMAL in carico, e trasmettere all'UCSe, e per conoscenza alla propria Segreteria principale di sicurezza, i verbali di distruzione relativi a tali documenti; h) tenere aggiornato l'elenco del personale della propria articolazione per il quale e' stato rilasciato il NOS; i) attuare le disposizioni di competenza relative alle richieste per il rilascio e il rinnovo dei NOS per il personale della propria articolazione; l) comunicare all'Organo di sicurezza da cui dipende i nominativi delle persone abilitate che non hanno piu' necessita' di accedere alle informazioni classificate; m) segnalare all'Organo di sicurezza da cui dipende ogni controindicazione sopravvenuta a carico del personale abilitato ritenuta d'interesse ai fini della valutazione dell'affidabilita' della persona; n) segnalare all'Organo di sicurezza da cui dipende i nominativi delle persone della propria articolazione designate ad attribuire la classifica di SEGRETISSIMO; o) segnalare con tempestivita' all'Organo di sicurezza da cui dipende il livello del NOS del personale della propria articolazione designato a partecipare a conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero; p) curare gli adempimenti di competenza in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate.