Art. 11 Termini dell'azione disciplinare 1. L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Commissione tributaria regionale hanno avuto notizia del fatto disciplinarmente rilevante. 2. La comunicazione della delibera di contestazione di cui all'art. 9, comma terzo, del presente regolamento, determina l'inizio del procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza dei termini. 3. La comunicazione del decreto presidenziale di cui all'art. 9, comma 5, del presente regolamento deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del procedimento e la decisione deve essere pronunciata entro i successivi due anni. 4. Se i termini di cui al comma 3 non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato non si opponga. 5. Il corso dei termini e' sospeso: a) se per il medesimo fatto e' stata esercitata l'azione penale, ovvero il giudice e' stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non e' piu' soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale, o e' cessata la misura cautelare; b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui e' comunicata al Consiglio la decisione della Corte costituzionale; c) se l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici; d) se il procedimento disciplinare e' rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore; e) se, nei casi di cui all'art. 6, lettera f) all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare e' pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo.