Art. 11 
 
 
                  Termini dell'azione disciplinare 
 
  1. L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno  dal
giorno  in  cui  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  il
Presidente della Commissione tributaria regionale hanno avuto notizia
del fatto disciplinarmente rilevante. 
  2. La comunicazione della delibera di contestazione di cui all'art.
9, comma terzo, del  presente  regolamento,  determina  l'inizio  del
procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza dei termini. 
  3. La comunicazione del decreto presidenziale di  cui  all'art.  9,
comma 5, del presente regolamento deve  essere  effettuata  entro  un
anno  dall'inizio  del  procedimento  e  la  decisione  deve   essere
pronunciata entro i successivi due anni. 
  4. Se  i  termini  di  cui  al  comma  3  non  sono  osservati,  il
procedimento si estingue, sempre che l'incolpato non si opponga. 
  5. Il corso dei termini e' sospeso: 
    a) se per il medesimo fatto e' stata esercitata l'azione  penale,
ovvero il giudice e' stato arrestato o fermato o si trova in stato di
custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non  e'
piu' soggetta ad impugnazione la sentenza di non  luogo  a  procedere
ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale,  o
e' cessata la misura cautelare; 
    b)  se  durante  il  procedimento  disciplinare  viene  sollevata
questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal
giorno in cui e' comunicata al Consiglio  la  decisione  della  Corte
costituzionale; 
    c) se l'incolpato e'  sottoposto  a  perizia  o  ad  accertamenti
specialistici; 
    d) se  il  procedimento  disciplinare  e'  rinviato  a  richiesta
dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o
del suo difensore; 
    e) se, nei casi di cui all'art. 6,  lettera  f)  all'accertamento
del fatto costituente illecito disciplinare e' pregiudiziale  l'esito
di un procedimento civile, penale o amministrativo.