(Allegati-Allegato XI)
                                                          Allegato XI 
 
RACCOLTA,  CONSERVAZIONE  ED  ETICHETTATURA  DI   CELLULE   STAMINALI
EMOPOIETICHE E DI LINFOCITI 
 
Parte A 
 
A.1 Criteri generali 
 
1.1  L'organizzazione  per   la   raccolta   di   cellule   staminali
emopoietiche  (CSE)  deve  prevedere  personale  medico  e  sanitario
appositamente formati. Su richiesta formale del clinico  responsabile
del  paziente,  il  medico   incaricato   della   raccolta   provvede
all'espletamento della procedura sulla base di protocolli concordati. 
 
1.2 La raccolta di cellule staminali deve essere eseguita in asepsi e
con procedure in grado di assicurare la sopravvivenza  delle  cellule
stesse ed il loro sufficiente recupero. 
 
1.3  Le  cellule   sono   raccolte   mediante   dispositivi   sterili
(contenitore primario), correttamente etichettati, e  possono  essere
utilizzate a fresco o sottoposte a criopreservazione. 
 
1.4 Le attivita' di raccolta,  conservazione  e  distribuzione  delle
cellule staminali emopoietiche devono prevedere la disponibilita'  di
aree  idonee  allo  svolgimento  delle   specifiche   attivita',   la
disponibilita' di presidi per l'assistenza del donatore in  corso  di
raccolta  anche  in  situazioni  di  emergenza  e   di   attrezzature
qualificate per lo specifico impiego. 
 
1.5 Devono essere disponibili procedure operative per la raccolta, la
conservazione e il rilascio delle cellule  staminali  emopoietiche  e
dei linfociti, convalidate, periodicamente verificate e riconvalidate
ad intervalli regolari o a seguito di modifiche rilevanti. 
 
A.2 Raccolta allogenica di cellule staminali emopoietiche 
 
2.1  Il  candidato  donatore  di  cellule   staminali   emopoietiche,
consanguineo e non consanguineo, e' considerato idoneo sulla base dei
criteri previsti per l'idoneita' alla donazione del sangue  intero  e
degli emocomponenti. Deve inoltre rispondere ai criteri di  idoneita'
specificati nella normativa vigente in materia di cellule e tessuti. 
 
2.2 In particolari situazioni di necessita' e per specifiche esigenze
cliniche del ricevente, possono essere adottati criteri di  idoneita'
diversi, a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale, nel
rispetto comunque del criterio  della  massima  tutela  a  protezione
della salute del donatore e del ricevente. In questi casi l'idoneita'
alla donazione deve essere espressa  in  modo  condiviso  dal  medico
responsabile della procedura trapiantologica. 
 
2.3 Il candidato donatore  di  cellule  staminali  emopoietiche  deve
essere valutato  anche  per  i  rischi  connessi  alle  procedure  di
prelievo,  rispettivamente  da  un   medico   esperto   in   medicina
trasfusionale per la donazione di CSE  periferiche  e  da  un  medico
esperto  in  trapianto  di  cellule  staminali  emopoietiche  per  la
donazione di CSE midollari. 
 
2.4  Il  giudizio  di  idoneita'  deve  essere  formalizzato  e  deve
esprimere la valutazione dei rischi specificamente  connessi  con  la
procedura  di  prelievo  mediante  aferesi,  con  la   procedura   di
mobilizzazione mediante fattore di crescita e  con  la  procedura  di
prelievo di cellule staminali emopoietiche midollari e  la  procedura
anestesiologica ad essa connessa. 
 
2.5  La  somministrazione  di  fattore  di  crescita,  specificamente
registrato per l'uso, deve essere effettuata previa  acquisizione  di
consenso informato. Durante la fase  di  mobilizzazione  deve  essere
garantita al donatore la disponibilita' di un  sanitario  esperto  da
contattare  in  caso  di  reazioni  indesiderate.  Almeno  la   prima
somministrazione del fattore di  crescita  deve  essere  eseguita  in
presenza di un medico. 
 
2.6 Il donatore di  cellule  staminali  emopoietiche  prima  di  ogni
donazione deve  sottoscrivere  il  proprio  consenso  informato  alla
donazione. In caso di donatore consanguineo di eta' inferiore  ai  18
anni deve essere acquisito il consenso secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente in materia di consenso di soggetto minore. 
 
2.7 Il consenso informato deve indicare la  finalita'  delle  cellule
staminali donate, l'eventualita' che le cellule  possano  non  essere
utilizzate per lo scopo a cui erano destinate nonche'  l'eventualita'
che l'unita' donata, a fronte di specifica motivazione, possa  essere
in parte o in toto sottoposta a criopreservazione. Il  consenso  deve
altresi' indicare l'eventuale autorizzazione  alla  comunicazione  al
ricevente di eventuali esiti anomali  degli  accertamenti  effettuati
sul donatore, nel caso in cui l'identita' del donatore  sia  nota  al
ricevente. 
 
2.8  Il  donatore  di  cellule  staminali  emopoietiche  deve  essere
sottoposto alle indagini di laboratorio  per  le  malattie  infettive
trasmissibili, previste dalla normativa vigente in materia di cellule
e tessuti, non oltre trenta giorni prima della donazione. 
 
2.9. Su ogni  donazione  di  cellule  staminali  emopoietiche  devono
essere effettuati i  test  di  qualificazione  biologica  secondo  il
profilo indicato dalla normativa vigente per la donazione  di  sangue
intero ed emocomponenti. 
 
2.10 La donazione di cellule staminali emopoietiche allogeniche o  di
linfociti allogenici e' identificata in modo univoco  secondo  quanto
prescritto dalla  normativa  vigente;  deve  essere  identificato  il
ricevente designato sull'etichetta applicata all'unita' e su apposita
documentazione di accompagnamento. 
 
2.11 Le unita'  di  cellule  staminali  emopoietiche  possono  essere
distribuite per il trapianto del paziente a cui sono assegnate  anche
prima dell'esito delle indagini di qualificazione biologica  previste
per legge, a fronte dei risultati negativi dei  test  effettuati  sul
donatore entro i 30 giorni precedenti la raccolta. In questo caso  il
prodotto e' rilasciato previa comunicazione  scritta  e  accettazione
del medico responsabile del paziente. L'esito degli esami deve essere
comunicato nel piu' breve tempo possibile. 
 
A.3 Raccolta autologa di cellule staminali emopoietiche 
 
3.1  Il  paziente  candidato  alla  raccolta  di  cellule   staminali
emopoietiche deve essere sottoposto a  valutazione  medica  da  parte
dell'esperto in medicina trasfusionale per l'idoneita' alla procedura
di  raccolta  con  riferimento  a  protocolli  clinici  specifici   e
condivisi tra  il  responsabile  del  programma  di  trapianto  e  il
responsabile del programma di raccolta. 
 
3.2 La somministrazione di fattore di crescita, ove applicabile, deve
essere effettuata previa acquisizione di consenso informato. 
 
3.3 Il paziente  esprime,  per  ogni  donazione,  specifico  consenso
informato alla procedura di raccolta. 
 
3.4  Il  paziente  candidato  alla  raccolta  di  cellule   staminali
emopoietiche deve essere sottoposto alle indagini di laboratorio  per
le malattie infettive trasmissibili, previste dalla normativa vigente
in materia di cellule e tessuti, non oltre trenta giorni prima  della
donazione. 
 
3.5 Su ogni raccolta di cellule staminali emopoietiche devono  essere
effettuati i test di  qualificazione  biologica  secondo  il  profilo
indicato dalla normativa vigente in materia  di  cellule  e  tessuti.
Eventuali risultati positivi dei test non comportano  il  divieto  di
trattare, conservare e utilizzare le cellule staminali  emopoietiche,
purche' queste siano chiaramente identificate come prodotto a rischio
biologico e siano conservate  con  modalita'  idonee  ad  evitare  il
rischio di contaminazione crociata. 
 
A.4 Raccolta di linfociti 
 
4.1 Il donatore di linfociti  deve  possedere  gli  stessi  requisiti
previsti  per  l'idoneita'  alla  donazione  di  sangue   intero   ed
emocomponenti e in materia di cellule e tessuti. 
 
4.2 Il donatore di linfociti deve  essere  valutato  per  l'idoneita'
alla donazione dal medico esperto in medicina trasfusionale. 
 
4.3 Il donatore di linfociti deve sottoscrivere ad ogni donazione  il
proprio consenso informato. In caso di donatore consanguineo di  eta'
inferiore ai 18 anni deve essere acquisito il consenso secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia di consenso di  soggetto
minore. 
 
4.4 Su ogni donazione di linfociti devono essere effettuati i test di
qualificazione biologica secondo il profilo indicato dalla  normativa
vigente per la donazione di sangue e emocomponenti. 
 
4.5 In caso di donatore consanguineo possono essere previste  deroghe
all'applicazione dei  criteri  di  eleggibilita'  alla  donazione  in
situazioni circostanziate e previa valutazione del rischio aggiuntivo
per il donatore e per il ricevente. In questi casi  l'idoneita'  alla
donazione  deve  essere  espressa  in  modo  condiviso   dal   medico
responsabile della procedura trapiantologica e dal medico di medicina
trasfusionale  nel  rispetto  del  criterio  di  massima   tutela   a
protezione della salute del donatore e del ricevente. 
 
A.5 Raccolta di cellule staminali emopoietiche da sangue  di  cordone
ombelicale 
 
5.1 La candidata donatrice deve essere sottoposta  alle  indagini  di
laboratorio per le malattie infettive trasmissibili,  previste  dalla
normativa vigente in materia di cellule e tessuti, non  oltre  trenta
giorni prima della donazione. 
 
5.2  Al  momento  della  donazione,  su  un  campione  materno,  sono
effettuati i test per le  malattie  infettive  trasmissibili  secondo
quanto previsto per la donazione di sangue intero e di emocomponenti:
tali test consentono di effettuare la  qualificazione  biologica  del
sangue cordonale raccolto. 
 
5.2 Solo nel caso  in  cui  la  madre  sia  stata  trasfusa  o  abbia
effettuato  profilassi  della  malattia   emolitica   neonatale   con
Immunoglobuline anti-D (RhD) nelle 16 settimane antecedenti il parto,
gli esami di qualificazione biologica devono essere  ripetuti  su  un
campione ematico della madre prelevato a distanza di  almeno  6  mesi
dal parto. 
 
5.3 Il neonato deve essere scrupolosamente controllato alla nascita e
devono essere raccolte informazioni mediche relative al suo stato  di
salute,  con  particolare  riferimento  alla  presenza  di  eventuali
malattie genetiche. 
 
5.4 Le  Banche  di  sangue  da  cordone  ombelicale  devono  definire
modalita'  operative  con  cui  raccogliere,   successivamente   alla
nascita, informazioni relative all'eventuale insorgenza  di  malattie
genetiche e di malattie gravi del neonato. Tali  modalita'  operative
prevedono  l'adeguata  informazione  della  madre  in   merito   alla
necessita' di dare tempestiva comunicazione alla Banca  di  eventuali
patologie che possono controindicare l'utilizzo  clinico  del  sangue
cordonale donato nonche' le modalita' con cui la Banca ricontatta  la
madre al fine di ottenere informazioni  documentate  sullo  stato  di
salute del neonato, prima del  rilascio  dell'unita'  per  trapianto.
L'indisponibilita' di tali informazioni non esclude  la  possibilita'
di rilasciare  comunque  l'unita'  per  trapianto,  previa  opportuna
informazione del Centro Trapianti a cui  e'  demandata  la  decisione
finale in merito all'impiego terapeutico dell'unita' cordonale. 
 
PARTE B 
 
B.1 Lavorazione delle CSE e dei linfociti 
 
1.1 Per quanto attiene la lavorazione delle CSE e  dei  linfociti  si
rinvia alle normative vigenti in materia di cellule e tessuti. 
 
B.2  Conservazione  delle  cellule  staminali  emopoietiche   e   dei
linfociti 
 
2.1 Dopo la raccolta le CSE e i linfociti  sono  conservati  a  4°  C
prima della consegna all'istituto dei tessuti, che  viene  effettuata
entro tempistiche definite in base alla  tipologia  di  manipolazioni
alle quali le cellule saranno sottoposte. 
 
B.3 Identificazione, tracciabilita' ed etichettatura 
 
3.1 Le cellule staminali emopoietiche e i linfociti  sono  sottoposti
ai medesimi criteri di identificazione e tracciabilita' indicati  per
gli  emocomponenti,  in  tutte  le  fasi  del  processo   (donazione,
conservazione, assegnazione e rilascio) 
 
3.2 Le informazioni minime contenute in etichetta sono: 
 
• denominazione identificativa della struttura  che  ha  eseguito  la
raccolta 
 
• codice identificativo della donazione conforme alle caratteristiche
definite dalla norma UNI 10529 e successive modificazioni; 
 
• data e ora di donazione e di scadenza 
 
• fenotipo ABO, tipo Rh (D), specificando "Rh positivo" se D positivo
o  "Rh  negativo"  se  D   negativo.   Se   D   negativo,   riportare
sull'etichetta il risultato degli esami per gli antigeni C ed E  (non
obbligatorio per uso autologo) 
 
• identificativo del ricevente, per unita' allogeniche 
 
• nome e volume o concentrazione della soluzione anticoagulante e  di
altri additivi; 
 
• contenuto delle  cellule  CD34  +  (sull'etichetta  o  su  apposita
documentazione di accompagnamento), se disponibile 
 
• temperatura di conservazione 
 
3.3 Al rilascio devono essere riportate sull'etichetta o su  apposita
documentazione di accompagnamento le diciture: 
 
• "trasfondere con adeguato deflussore senza filtro 
 
• "non irradiare" 
 
• "identificare correttamente ricevente e prodotto" 
 
• "per uso autologo" (se pertinente) 
 
• "infondere esclusivamente per il ricevente cui e' destinato"