Art. 11 
 
                   Esami per il donatore periodico 
 
  1. Il donatore periodico di sangue viene  sottoposto,  con  cadenza
annuale, ad esami di laboratorio indicati nell'Allegato IV, parte  B,
punto 6, del presente decreto. 
  2.  Il  medico  responsabile  della  selezione  del  donatore  puo'
prescrivere l'esecuzione di ulteriori appropriate indagini  cliniche,
di laboratorio e strumentali finalizzate  ad  accertarne  l'idoneita'
alla donazione.  Gli  accertamenti  aggiuntivi  sono  prescritti  dal
medico  responsabile  della  selezione  unicamente  ai   fini   della
valutazione dell'idoneita' alla donazione. 
  3. Le  informazioni  derivanti  dalla  esecuzione  delle  ulteriori
indagini,  unitamente  alle  rilevazioni   cliniche   inerenti   alle
condizioni  fisiche  del  donatore,  sono  utilizzate   dai   servizi
trasfusionali anche al fine di monitorare i  potenziali  effetti  sul
medesimo della donazione periodica  di  sangue  e  di  emocomponenti,
nell'ottica  di  ottimizzare  e  personalizzare  la  tipologia  e  la
frequenza delle donazioni.