Art. 11 Posizioni corte su titoli di capitale 1. L'impresa utilizza eventuali posizioni corte assunte su titoli di capitale solo per compensare le posizioni lunghe su titoli di capitale nel calcolo del SCRequity e a condizione che siano soddisfatti i requisiti sulle tecniche di attenuazione dei rischi di cui agli articoli da 208 a 215 degli Atti delegati e dall'art. 45-quinquies, comma 2, del codice e relative disposizioni attuative in tema di rischio di base. 2. Nel calcolo del SCRequity , l'impresa non considera posizioni corte che residuino dalla compensazione di cui al comma 1. In particolare, l'impresa non considera gli incrementi di valore su dette posizioni corte residuali, derivanti dall'applicazione degli stress.