Art. 11 
 
 
                Posizioni corte su titoli di capitale 
 
  1. L'impresa utilizza eventuali posizioni corte assunte  su  titoli
di capitale solo per compensare le  posizioni  lunghe  su  titoli  di
capitale  nel  calcolo  del  SCRequity  e  a  condizione  che   siano
soddisfatti i requisiti sulle tecniche di attenuazione dei rischi  di
cui agli articoli da 208  a  215  degli  Atti  delegati  e  dall'art.
45-quinquies, comma 2, del codice e relative  disposizioni  attuative
in tema di rischio di base. 
  2. Nel calcolo del SCRequity , l'impresa  non  considera  posizioni
corte che residuino  dalla  compensazione  di  cui  al  comma  1.  In
particolare, l'impresa non considera  gli  incrementi  di  valore  su
dette posizioni corte residuali,  derivanti  dall'applicazione  degli
stress.