Art. 11 
 
 
                 Funzioni dei Comuni e dei Consolati 
 
  1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto  richiedente  la
CIE e, nel rispetto delle regole tecniche  e  di  sicurezza  indicate
nell'allegato B, ne  acquisiscono  i  dati  di  cui  all'articolo  5,
attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonLine  di  cui
all'art.12,  comma  4,  e  richiedono  la  produzione  della  CIE  al
Ministero dell'interno, tramite il CNSD. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
processo  di  emissione  della  CIE,  eventuali  dotazioni   hardware
aggiuntive  devono  essere  conformi  alle  caratteristiche  tecniche
definite dalla Commissione di cui all'art.13.