Art. 11 
 
 
        Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari 
 
  1.  Chiunque  presti  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio
nell'organismo e' tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto  quanto
appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di  tutti
gli  obblighi  derivanti  dal   rapporto   di   lavoro   subordinato,
parasubordinato   o   autonomo   instaurato   con   l'organismo    di
appartenenza. 
  2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari e' fatto  divieto  di
assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o  indirettamente,
con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti
alla prestazione dell'opera o del  servizio.  Agli  stessi  e'  fatto
divieto  di  percepire,  in  qualunque  forma,  compensi  o  utilita'
direttamente dal debitore. 
  3. Al gestore della crisi e' fatto, altresi', obbligo di: 
  a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale e'  designato  una
dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi e' indipendente
quando non e' legato al debitore  e  a  coloro  che  hanno  interesse
all'operazione di composizione  o  di  liquidazione  da  rapporti  di
natura   personale   o   professionale   tali    da    comprometterne
l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve  essere  in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice  civile
e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali  e'  unito
in associazione professionale, avere  prestato  negli  ultimi  cinque
anni attivita'  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  in  favore  del
debitore ovvero partecipato  agli  organi  di  amministrazione  o  di
controllo; 
  b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta  del  responsabile
in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento. 
  4. Il gestore della crisi,  prima  di  dare  inizio  alla  gestione
dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3,  lettera
a), e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2399 del codice civile: 
              «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza).  -
          Non possono essere eletti alla  carica  di  sindaco  e,  se
          eletti, decadono dall'ufficio: 
              a) coloro che  si  trovano  nelle  condizioni  previste
          dall'art. 2382; 
              b) il coniuge, i parenti e gli affini entro  il  quarto
          grado   degli   amministratori    della    societa',    gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
              c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa'
          da questa controllate o alle societa' che la controllano  o
          a quelle sottoposte a comune controllo da  un  rapporto  di
          lavoro o da un rapporto continuativo  di  consulenza  o  di
          prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di
          natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 
              La cancellazione o  la  sospensione  dal  registro  dei
          revisori legali e delle societa' di revisione legale  e  la
          perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma  dell'art.
          2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. 
              Lo   statuto   puo'   prevedere    altre    cause    di
          ineleggibilita'   o    decadenza,    nonche'    cause    di
          incompatibilita' e limiti e criteri  per  il  cumulo  degli
          incarichi.».