Art. 11 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il Ministero  procede  annualmente  al  monitoraggio  statistico
delle operazioni di vendita  telematica  svolte  dai  gestori,  anche
sulla base dei dati trasmessi a norma dell'articolo 9. Il  Ministero,
per il tramite della Direzione generale  per  i  sistemi  informativi
automatizzati e della Direzione generale di statistica,  provvede  al
monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi  e  nei
tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.