Art. 11 
 
 
                 Finanziamento del Fondo di garanzia 
 
  1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 9 e' alimentato: 
  a) dalla dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro  per  l'anno
2015 a carico  del  bilancio  dello  Stato  disposta  dal  comma  32,
articolo 1, della legge di stabilita' 2015; 
  b) dal pagamento del prezzo per la  garanzia  sul  finanziamento  a
carico dei datori di lavoro che accedono al finanziamento  pari  alla
misura del contributo mensile dello 0,20 per cento della retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni, riferita ai lavoratori dipendenti  per  i
quali il  datore  di  lavoro  ha  richiesto  il  finanziamento  della
liquidazione mensile della Qu.I.R. 
  2.  L'INPS,  sulla  base   dei   dati   acquisiti   attraverso   le
dichiarazioni contributive dei  datori  di  lavoro,  della  dotazione
finanziaria complessiva di cui al comma 1 posta a  finanziamento  del
Fondo di garanzia, nonche' degli interventi operati  ai  sensi  degli
articoli 9 e 10, effettua il monitoraggio delle misure  previste  dal
presente decreto e  riferisce  le  relative  risultanze  con  cadenza
mensile al Ministero dell'economia e delle finanze.  La  stessa  INPS
invia con cadenza mensile al medesimo Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il valore
complessivo delle certificazioni rilasciate e  dei  finanziamenti  al
fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza della  consistenza
del fondo di garanzia. 
  3. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma  1,
lettera  b),  l'INPS  si  avvale  dell'avviso  di  addebito  di   cui
all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  di  ogni
altro  strumento   di   riscossione   previsto   per   i   contributi
previdenziali obbligatori. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 32,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78 si veda nelle note all'art. 10.